IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto  il  decreto  legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modifiche   ed   integrazioni,   recante  ordinamento  finanziario  e
contabile  degli enti locali, ed in particolare l'articolo 114, comma
2,  cosi' come sostituito dall'articolo 40 del decreto legislativo 11
giugno  1996,  n.  336,  ai  sensi  del  quale  deve  provvedersi con
regolamento  all'approvazione  dello  schema  relativo alla relazione
previsionale e programmatica;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentite  l'Associazione  nazionale  comuni  italiani (ANCI), l'Unione
delle  province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunita'
ed enti montani (UNCEM);
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome,  espresso  in data 25
settembre 1997;
Acquisito il parere della Corte dei conti, reso dalle sezioni riunite
in data 15 dicembre 1997;
Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1› giugno 1998;
Ritenuto  di  recepire  le  osservazioni  rese dal Consiglio di Stato
salvo  per quanto concerne l'inserimento nei programmi e nei progetti
di  costi e risultati dell'attivita' programmata, con indicazione del
costo   per  espropri,  progettazioni,  servitu',  direzione  lavori,
personale,  macchine,  attrezzature  ecc.,  in  quanto  la  relazione
previsionale  e programmatica e' strumento di programmazione e non di
gestione,  per  cui l'indicazione dei singoli e scomposti elementi di
costo  si  risolverebbe  in  un appesantimento dello schema ed in una
duplicazione  di  quanto  gia' previsto sotto forma di interventi nel
bilancio di previsione annuale e nel bilancio pluriennale;
Vista  la  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 luglio 1998;
Sulla proposta dei Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
                                EMANA
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                 Approvazione degli schemi contabili
        relativi alla relazione previsionale e programmatica
1.  Sono approvati i seguenti modelli e schemi contabili, allegati al
presente regolamento e facenti parte dello stesso:
  a)   lo   schema  n.  1  relativo  alla  relazione  previsionale  e
programmatica delle province;
  b)   lo   schema  n.  2  relativo  alla  relazione  previsionale  e
programmatica dei comuni e delle unioni di comuni;
  c)   lo   schema  n.  3  relativo  alla  relazione  previsionale  e
programmatica delle comunita' montane;
  d)   lo   schema  n.  4  relativo  alla  relazione  previsionale  e
programmatica delle citta' metropolitane.
2.  Gli  schemi  relativi alla relazione previsionale e programmatica
contengono  le  indicazioni  minime  necessarie  concernenti gli enti
locali  e  sono facoltativi per quanto attiene alla forma grafica per
la  parte  relativa  alla  sezione  1 "Caratteristiche generali della
popolazione,  del  territorio,  dell'economia insediata e dei servizi
dell'ente".
3.  E  facolta' degli enti locali di introdurre ulteriori elementi in
sede di redazione della relazione previsionale e programmatica.
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985  n.  1092,  al  solo  fine  di facilitare la
          lettura  della  disposizione di legge alla quale e' operato
          il  rinvio  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.
          Note alle premesse:
          -  L'art. 87 comma quinto, della Costituzione conferisce al
          Presidente  della  Repubblica  il  potere  di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
          -   Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art.  74  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,   prevede   che   con   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possano
          essere emanati regolamenti per:
            a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
            c)  le  materie  in  cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
          Il  comma  4  dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.