IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, recante ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, ed in particolare l'articolo 114, comma 2, cosi' come sostituito dall'articolo 40 del decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, ai sensi del quale deve provvedersi con regolamento all'approvazione dello schema relativo alla relazione previsionale e programmatica; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM); Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, espresso in data 25 settembre 1997; Acquisito il parere della Corte dei conti, reso dalle sezioni riunite in data 15 dicembre 1997; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 giugno 1998; Ritenuto di recepire le osservazioni rese dal Consiglio di Stato salvo per quanto concerne l'inserimento nei programmi e nei progetti di costi e risultati dell'attivita' programmata, con indicazione del costo per espropri, progettazioni, servitu', direzione lavori, personale, macchine, attrezzature ecc., in quanto la relazione previsionale e programmatica e' strumento di programmazione e non di gestione, per cui l'indicazione dei singoli e scomposti elementi di costo si risolverebbe in un appesantimento dello schema ed in una duplicazione di quanto gia' previsto sotto forma di interventi nel bilancio di previsione annuale e nel bilancio pluriennale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1998; Sulla proposta dei Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente regolamento: Art. 1. Approvazione degli schemi contabili relativi alla relazione previsionale e programmatica 1. Sono approvati i seguenti modelli e schemi contabili, allegati al presente regolamento e facenti parte dello stesso: a) lo schema n. 1 relativo alla relazione previsionale e programmatica delle province; b) lo schema n. 2 relativo alla relazione previsionale e programmatica dei comuni e delle unioni di comuni; c) lo schema n. 3 relativo alla relazione previsionale e programmatica delle comunita' montane; d) lo schema n. 4 relativo alla relazione previsionale e programmatica delle citta' metropolitane. 2. Gli schemi relativi alla relazione previsionale e programmatica contengono le indicazioni minime necessarie concernenti gli enti locali e sono facoltativi per quanto attiene alla forma grafica per la parte relativa alla sezione 1 "Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente". 3. E facolta' degli enti locali di introdurre ulteriori elementi in sede di redazione della relazione previsionale e programmatica. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Note alle premesse: - L'art. 87 comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.