Art. 5.
                      Norme finali e transitorie
  1.  A  decorrere dalla  data  di  entrata  in vigore  del  presente
decreto, le prescrizioni in  esso stabilite potranno essere applicate
a domanda del costruttore, in alternativa alle norme preesistenti.
  2. A decorrere  dal sesto mese dall'entrata in  vigore del presente
decreto  le   norme  in  esso  stabilite   diverranno  di  osservanza
obbligatoria.
  3. Diciotto mesi dopo l'entrata  in vigore del presente decreto non
potranno piu'  immatricolarsi veicoli non conformi  alle prescrizioni
tecniche del presente decreto.
  4. Entro il  1 gennaio 2002 i veicoli  blindati immatricolati prima
della data di cui al precedente comma 3 dovranno essere resi conformi
agli allegati II, III, IV e V del presente decreto.
  Il presente  decreto, munito del  sigillo di Stato,  sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 3 febbraio 1998
                                            Il Ministro dei trasporti
                                               e della navigazione
                                                    Burlando
Il Ministro dell'interno
     Napolitano
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1998
  Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 317