Art. 2. Norma transitoria 1. Le aziende di nuova costruzione o ristrutturate e le aziende che entrano in funzione per la prima volta dopo il 1 gennaio 1998 si adeguano alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, come sostituito dall'articolo 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1 settembre 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bindi, Ministro della sanita' Dini, Ministro degli affari esteri Flick, Ministro di grazia e giustizia Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Pinto, Ministro per le politiche agricole Visto, il Guardasigilli: Flick
Nota all'art. 2: - Per quanto concerne il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 533, vedi nelle note alle premesse.