Art. 2.
                          Norma transitoria
  1. Le aziende di nuova costruzione o ristrutturate e le aziende che
entrano in  funzione per  la prima  volta dopo il  1 gennaio  1998 si
adeguano  alle  prescrizioni di  cui  all'articolo  3, comma  3,  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  533,  come  sostituito
dall'articolo 1, entro  tre mesi dalla data di entrata  in vigore del
presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 1 settembre 1998
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Bindi, Ministro della sanita'
                                   Dini, Ministro degli affari esteri
                                   Flick,  Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia
                                  Ciampi,  Ministro  del tesoro,  del
                                  bilancio e  della programmazione
                                   economica
                                   Pinto, Ministro per  le  politiche
                                  agricole
 Visto, il Guardasigilli: Flick
 
           Nota all'art. 2:
            -  Per  quanto concerne  il D.Lgs.  30 dicembre  1992, n.
          533, vedi nelle note alle premesse.