Art. 3.
                      Disposizioni transitorie

  1.   Il  personale  della  scuola  che  abbia  gia'  presentato  la
dichiarazione  dei  servizi  e  periodi  di  cui all'articolo 145 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
qualora  non  siano  stati  ancora  adottati  i  provvedimenti di cui
all'articolo 2, comma 1, puo', entro un anno dalla data di entrata in
vigore  del  presente regolamento, confermare o integrare la predetta
dichiarazione.
 
           Nota all'art. 3:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  145  del  D.P.R. 29
          dicembre 1973, n.   l092 (Approvazione   del testo    unico
          delle   norme sul  trattamento di quiescenza dei dipendenti
          civili e militari dello Stato):
            "Art.     145     (Dichiarazione     dei      servizi   e
          documentazione).    -    Il  dipendente  statale,  all'atto
          dell'assunzione  in servizio e' tenuto a  dichiarare    per
          iscritto    tutti  i   servizi di   ruolo e   non di  ruolo
          prestati in precedenza allo  Stato,  compreso  il  servizio
          militare  o ad altri enti  pubblici, nonche'  i periodi  di
          studio  e di  pratica ed esercizio  professionali di    cui
          all'art.    13. La  dichiarazione deve essere resa anche se
          negativa.
            Il  provvedimento che  dispone la  nomina   a posto    di
          ruolo      negli   impieghi     statali  deve     contenere
          l'attestazione    che  il    dipendente  abbia    reso   la
          dichiarazione  di    cui   al comma   precedente; per   gli
          insegnanti  l'attestazione e'  fatta  nel provvedimento  di
          nomina  a ordinario.
            Sono ammesse   dichiarazioni  integrative    nel  termine
          perentorio  di due   anni  dalla data  della  dichiarazione
          originaria; in  caso   di decesso   del   dipendente,    la
          dichiarazione    originaria   puo'   essere integrata dagli
          aventi causa.
            Il dipendente, inoltre,  e' tenuto a dichiarare i    dati
          relativi  al  suo  stato  di famiglia nonche' le successive
          variazioni,
            La  documentazione  relativa alle  dichiarazioni  di  cui
          ai    commi  precedenti,     ove     non     sia   prodotta
          dall'interessato,  e'  acquisita d'ufficio.
            I  servizi e i periodi non  dichiarati ai sensi dei commi
          precedenti  non  possono  essere  valutati  ai   fini   del
          trattamento di quiescenza".