Art. 3. Disposizioni transitorie 1. Il personale della scuola che abbia gia' presentato la dichiarazione dei servizi e periodi di cui all'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, qualora non siano stati ancora adottati i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, puo', entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, confermare o integrare la predetta dichiarazione.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 145 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. l092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato): "Art. 145 (Dichiarazione dei servizi e documentazione). - Il dipendente statale, all'atto dell'assunzione in servizio e' tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici, nonche' i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui all'art. 13. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa. Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi statali deve contenere l'attestazione che il dipendente abbia reso la dichiarazione di cui al comma precedente; per gli insegnanti l'attestazione e' fatta nel provvedimento di nomina a ordinario. Sono ammesse dichiarazioni integrative nel termine perentorio di due anni dalla data della dichiarazione originaria; in caso di decesso del dipendente, la dichiarazione originaria puo' essere integrata dagli aventi causa. Il dipendente, inoltre, e' tenuto a dichiarare i dati relativi al suo stato di famiglia nonche' le successive variazioni, La documentazione relativa alle dichiarazioni di cui ai commi precedenti, ove non sia prodotta dall'interessato, e' acquisita d'ufficio. I servizi e i periodi non dichiarati ai sensi dei commi precedenti non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza".