Art. 2.
  1. La presente legge entra in  vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 6 ottobre 1998
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Flick,  Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia
                                   Bassanini,    Ministro    per   la
                                  funzione  pubblica  e  gli   affari
                                  regionali
 Visto, il Guardasigilli: Flick