Art. 11. Impedimento alla nomina 1. Non e' consentito di rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche se nominati in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio. 2. L'impedimento a espletare l'incarico deve essere comunicato immediatamente al provveditore agli studi della provincia in cui ha sede la commissione, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento. 3. La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai capi di istituto e dai docenti, rispettivamente, al provveditore agli studi di titolarita' e al proprio capo d'istituto, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.