Art. 11.
                       Impedimento alla nomina

  1.  Non e' consentito di rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche se
nominati  in  sede non richiesta o in commissioni operanti in settori
di istruzione diversi da quelli di servizio.
  2.  L'impedimento  a  espletare  l'incarico  deve essere comunicato
immediatamente  al  provveditore agli studi della provincia in cui ha
sede  la  commissione,  il  quale  dispone  immediati accertamenti in
ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento.
  3.  La  documentazione  comprovante  i motivi dell'impedimento deve
essere  prodotta dai capi di istituto e dai docenti, rispettivamente,
al   provveditore  agli  studi  di  titolarita'  e  al  proprio  capo
d'istituto, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.