Art. 13.
                          Docenti parttime

  1.  I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sono tenuti a
prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro
a  tempo  pieno  e  agli  stessi  vengono corrisposti, per il periodo
dell'effettiva partecipazione agli esami, la stessa retribuzione e lo
stesso  trattamento  economico  che percepirebbero senza la riduzione
dell'attivita' lavorativa.