Art. 14.
                          Divieti di nomina

  1.  Non  si da' luogo alla nomina del personale che si trovi in una
delle seguenti posizioni:
    a)  qualsiasi  tipo  di  assenza  o di aspettativa, sempre che si
preveda  il  rientro  in  servizio  in  epoca posteriore alla data di
inizio degli esami;
    b)  collocamento fuori ruolo o utilizzazione in altri compiti, ai
sensi  dell'articolo  23 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto del personale della scuola;
    c)  astensione  obbligatoria  e  facoltativa dal lavoro, ai sensi
della  legge  30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e
integrazioni;
    d) aspettativa o distacco sindacale;
    e)  impegno  in altri esami coincidenti con gli esami di Stato di
cui al presente decreto.
  2.   Parimenti,   non  si  da'  luogo  alla  nomina  del  personale
destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura inflitte
nell'anno  scolastico  in  corso  o  in  quello precedente ovvero che
risulti   indagato   o   imputato  per  reati  particolarmente  gravi
comportanti  incompatibilita'  con la nomina stessa o che si sia reso
autore  di  comportamenti  scorretti  nel  corso di precedenti esami,
previamente contestato in sede disciplinare.
 
           Note all'art. 14:
            -    Il testo   dell'art.   23 del  contratto  collettivo
          nazionale   di lavoro  del  comparto  del  personale  della
          scuola e' il seguente:
            "Art.  23   (Assenze per   malattia). - 1.  Il dipendente
          assente per malattia ha   diritto alla conservazione    del
          posto  per  un    periodo di diciotto mesi.  Ai fini  della
          maturazione   del  predetto    periodo,  si  sommano,  alle
          assenze  dovute all'ultimo episodio  morboso le assenze per
          malattia verificatesi nel triennio precedente.
            2.  Superato  il    periodo  previsto  dal  comma  1,  al
          lavoratore che ne faccia richiesta puo' essere concesso  di
          assentarsi  per  un  ulteriore  periodo di diciotto mesi in
          casi particolarmente gravosi.
            3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza  cui
          al comma 2 l'amministrazione    procede    su     richiesta
          del     dipendente all'accertamento delle sue condizioni di
          salute, per il tramite della unita'     sanitaria    locale
          competente    ai    sensi  delle   vigenti disposizioni, al
          fine di stabilire   la sussistenza di  eventuali  cause  di
          assoluta  e    permanente   inidoneita' fisica   a svolgere
          qualsiasi proficuo lavoro.
            4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti
          dai commi  1  e    2  oppure  nel  caso    che,  a  seguito
          dell'accertamento    disposto ai sensi   del   comma 3,  il
          dipendente   sia dichiarato    permanentemente  inidoneo  a
          svolgere  qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione puo'
          provvedere,  salvo  particolari  esigenze, alla risoluzione
          del  rapporto  corrispondendo  al  dipendente  l'indennita'
          sostitutiva del preavviso.
            5. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per
          motivi  di  salute  puo' a domanda essere   collocato fuori
          ruolo e/o utilizzato in altri    compiti    tenuto    conto
          della  sua  preparazione  culturale  e professionale.  Tale
          utilizzazione    e' disposta  dal Ministero  della pubblica
          istruzione  sulla  base  di criteri  definiti  in  sede  di
          contrattazione  decentrata  nazionale.  Il personale    ATA
          dichiarato  inidoneo  a  svolgere le mansioni  previste dal
          profilo     di      appartenenza      viene      utilizzato
          dall'amministrazione  scolastica  in  mansioni parziali del
          profilo  di  appartenenza  o  in  altro  profilo,  comunque
          coerenti.
            6.  I    periodi di   assenza per malattia,  salvo quelli
          previsti dal comma   2   del    presente    articolo    non
          interpongono  la  maturazione dell'anzianita' di servizio a
          tutti gli effetti.
            7.  Sono  fatte  salve le vigenti disposizioni di legge a
          tutela degli affetti  da TBC,  nonche' da  quanto  previsto
          dalla  legge    26 giugno 1990,   n. 162,   e dal  D.P.R. 9
          ottobre 1990,  n. 309.  Le modalita' applicative    saranno
          regolarmente   dal   successivo   accordo  di  cui all'art.
          79.
            8. Il  trattamento economico spettante    al  dipendente,
          nel  caso di assenza per malattia e' il seguente:
            a)  intera  retribuzione  fissa  mensile, con  esclusione
          di    ogni compenso accessorio  comunque denominato,  per i
          primi nove  mesi di assenza.
            Nell'ambito di  tale periodo per   le malattie  superiori
          a quindici giorni  lavorativi  o in  caso  di  ricovero, al
          dipendente    compete  l'eventuale    trattamento economico
          accessorio   a   carattere fisso   e  continuativo,    come
          determinato    ai   sensi dell'art.  63,  comma  1, lettere
          e), f).
            b) 90% della  retribuzione di cui alla lettera a)  per  i
          successivi tre mesi di assenza;
            c) 50% della retribuzione di cui  alla lettera a) per gli
          ulteriori  sei  mesi del periodo di conservazione del posto
          previsto nel comma 1.
            9.   L'assenza  per   malattia,  salva    l'ipotesi    di
          comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto
          scolastico  in  cui  il  dipendente presta servizio, o, dai
          direttori didattici e dai presidi, al    provveditore  agli
          studi,    tempestivamente e   comunque non   oltre l'inizio
          dell'orario   di lavoro  del    giorno  in  cui  essa    si
          verifica,  anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale
          assenza.
            10.  Il  dipendente,  salvo  comprovato impedimento,   e'
          tenuto    a  recapitare o spedire  a mezzo raccomandata con
          avviso  di  ricevimento  il     certificato  medico      di
          giustificazione    dell'assenza  o   eventuale prosecuzione
          della  stessa. Qualora tale  termine scada in    un  giorno
          festivo,  esso  e'  prorogato  al  primo  giorno lavorativo
          successivo.
            11.  L'istituzione scolastica   o l'amministrazione    di
          appartenenza  dispone  il   controllo  della   malattia  ai
          sensi   delle  vigenti disposizioni di legge  fin dal primo
          giorno  di    assenza  attraverso  la  competente  l'unita'
          sanitaria locale.
            12.   ll     dipendente,  che  durante  l'assenza,    per
          particolari motivi, dimori  in luogo  diverso   da   quello
          di       residenza      o   del      domicilio   dichiarato
          all'amministrazione  deve darne  preventiva  comunicazione,
          precisando l'indirizzo dove puo' essere reperito.
            13.  Il  dipendente assente per malattia, pur in presenza
          di espressa  autorizzazione    del    medico  curante    ad
          uscire,    e'  tenuto    a    farsi trovare   nel domicilio
          comunicando  all'amministrazione, in  ciascun giorno, anche
          se domenicale o  festivo, dalle ore   10 alle  ore    12  e
          dalle 17 alle ore 19.
            14.  La permanenza  del dipendente nel proprio  domicilio
          durante le fasce orarie come  sopra  definite  puo'  essere
          verificata   nell'ambito   e   nei   limiti  delle  vigenti
          disposizioni di legge.
            15.  Qualora il  dipendente  debba allontanarsi,  durante
          le   fasce orarie   di   reperibilita',      dall'indirizzo
          comunicato,     per    visite  mediche,    prestazioni    o
          accertamenti   specialistici  o   per   altri  giustificati
          motivi,  che  devono   essere, a richiesta, documentati, e'
          tenuto   conto    a    darne    preventiva    comunicazione
          all'amministrazione  con  l'indicazione    della    diversa
          fascia   oraria  di  reperibilita'  da osservare.
            16. Nel caso in cui l'infermita' sia causa da colpa di un
          terzo, il risarcimento  del    danno  da  mancato  guadagno
          effettivamente  liquidato da parte  del terzo  responsabile
          -  qualora comprensivo  anche della norma retribuzione    -
          e'    versato  dal    dipendente all'amministrazione fino a
          concorrenza di quanto   dalla  stessa  erogato  durante  il
          periodo di assenza ai sensi  del comma 10, lettera a) ,  d)
          ce),  compresi  gli oneri  riflessi inerenti.  La  presente
          disposizione non    pregiudica  l'esercizio,    da    parte
          dell'azienda    o ente,   di  eventuali  azioni dirette nei
          confronti del terzo responsabile.
            17. Le disposizioni  contenute    nel  presente  articolo
          applicano  alle  assenze      per    malattia      iniziate
          successivamente     alla    data      di  stipulazione  del
          contratto,  dalla    quale decorre il triennio previsto dal
          comma 1. Alle assenze per malattia in corso  alla  predetta
          data  si  applica   la   normativa   vigente    al  momento
          dell'insorgenza  della malattia  per quanto   attiene  alle
          modalita'  di    retribuzione,  fatto salvo il diritto alla
          conservazione del posto ove piu' favorevole".
            -  La  legge   30   dicembre   1971,   n.   1204,   reca:
          "Tutela  delle lavoratrici madri".