Art. 15.
                            Sostituzioni

  1.  I  provveditori  agli  studi  provvedono  alla sostituzione dei
componenti  esterni  impediti ad assolvere l'incarico, tenendo conto,
ove  possibile,  dell'elenco  dei  non  nominati distinto per sede di
servizio  e di abituale dimora trasmesso dal Ministero della pubblica
istruzione a conclusione delle operazioni di nomina, e dei criteri di
nomina di cui ai precedenti articoli.
  2.   La   sostituzione   dei  membri  interni  viene  disposta,  su
designazione  del  capo  d'istituto, con altro docente di materia non
affidata  ai membri esterni, della stessa classe o dello stesso corso
o  di  altra  classe di diverso corso del medesimo istituto, anche se
svolge detta funzione in altra commissione.