Art. 16.
                     Regione e province autonome

  1.  Per  la  regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del
presente  decreto in quanto compatibili con il disposto dell'articolo
21,  comma  20-bis,  della  legge  15  marzo  1997, n. 59, introdotto
dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
  2. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento
e  Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato
dall'articolo  4  del  decreto  legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e
dall'articolo  11  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10
febbraio  1983,  n.  89,  come modificato dall'articolo 6 del decreto
legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 18 settembre 1998
                                              Il Ministro: Berlinguer
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1998
  Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 303
 
           Note all'art. 16:
            -  La  legge    15  marzo 1997, n.   59, reca: "Delega al
          Governo per il conferimento di funzioni    e  compiti  alle
          regioni  ed    enti  locali, per la riforma  della pubblica
          amministrazione e per  la semplificazione amministrativa".
            - La legge 16 giugno 1998, n. 191,  reca:  "Modifiche  ed
          integrazioni alle leggi 15  marzo 1997, n. 59,  e 15 maggio
          1997,    n. 127, nonche' norme in materia di formazione del
          personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche
          amministrazioni.    Disposizioni  in  materie  di  edilizia
          scolastica".  Il  testo  del  comma  22  dell'art.1  e'  il
          seguente:
            "22.  All'art.  21,  dopo  il  comma  20,  e' aggiunto il
          seguente:
            ''20-bis.  Con la  stessa legge   regionale di    cui  al
          comma  20   la regione Valle d'Aosta stabilisce  tipologia,
          modalita' di svolgimento e di certificazione  di una quarta
          prova scritta  di lingua francese, in aggiunta  alle  altre
          prove  scritte  previste  dalla  legge 10 dicembre 1997, n.
          425. Le modalita'  e i  criteri di valutazione  delle prove
          d'esame    sono    definiti,  nell'ambito     dell'apposito
          regolamento  attuativo,    d'intesa con   la regione  Valle
          d'Aosta.  E' abrogato  il comma 5 dell'art. 3  della  legge
          10 dicembre 1997, n. 425''".
            -  Il  D.P.R. 15  luglio 1988,  n. 405,  reca: "Norme  di
          attuazione  dello  statuto  speciale  per   la      regione
          Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in
          provincia di Trento".
             Il testo dell'art. 8 e' il seguente:
            "Art.  8.  -  1.  Le norme   per l'attuazione delle leggi
          sugli esami di Stato   sono   emanate   dalla    provincia,
          sentito   il   Ministero  della pubblica istruzione, e sono
          comunicate al predetto Ministero  in  tempo  utile  per  la
          nomina delle commissioni d'esame".
            -  Il  decreto legislativo 24 luglio  1996, n. 433, reca:
          "Norme  di  attuazione  dello    statuto  per  la   regione
          Trentino-Alto  Adige  recanti  modifiche ed integrazioni al
          decreto del Presidente della Repubblica 15   luglio   1998,
          n.    405,    concernente    l'ordinamento  scolastico   in
          provincia di Trento".
             Il testo dell'art. 4 e' il seguente:
            "Art. 4. - 1. L'art. 8  del decreto del Presidente  della
          Repubblica  15  luglio  1988,  n.  405,  e'  sostituito dal
          seguente:
            ''Art. 8. - 1. Le  norme  per  l'attuazione  delle  leggi
          sugli  esami  di Stato   sono   emanate   dalla  provincia,
          sentito  il  Ministero  della pubblica istruzione.
            2. La  provincia e'  delegata a  nominare i  presidenti e
          i membri delle commissioni degli  esami  di  Stato    delle
          scuole di ogni ordine e grado.
            3.  In  relazione al  particolare  ordinamento  stabilito
          ai    sensi  dell'art.  7,   le materie su cui  vertono gli
          esami di  maturita' e le relative  prove  sono  determinate
          annualmente  dal  Ministro   della pubblica  istruzione  su
          proposta della provincia''.".
            - Il D.P.R. 10 febbraio 1983,  n. 89, reca: "Approvazione
          del  testo  unificato   dei decreti   del  Presidente della
          Repubblica 20  gennaio 1973,  n. 116,  e  4  dicembre 1981,
          n.  761,  concernenti norme  di attuazione  dello   statuto
          speciale    per    il    Trentino-Alto  Adige    in materia
          d'ordinamento scolastico in provincia di Bolzano".
             Il testo dell'art. 11 e' il seguente:
            "Art. 11.  - Le norme per  l'attuazione delle leggi sugli
          esami di Stato  sono  emanate   dalla   provincia   sentito
          il  Ministero  della pubblica istruzione, e sono comunicate
          al  predetto  Ministero  in tempo utile per la nomina delle
          commissioni d'esame".
            - Il  D.Lgs. 24  luglio 1996,  n. 434,  reca: "Norme   di
          attuazione  dello    statuto  speciale    per  la   regione
          Trentino-Alto  Adige recanti modifiche e   integrazioni  al
          decreto del  Presidente della Repubblica 10  febbraio 1983,
          n.  89, concernente  l'ordinamento scolastico  in provincia
          di Bolzano".
             Il testo dell'art. 6 e' il seguente:
            "Art.  6. - 1. L'art. 11 del decreto del Presidente della
          Repubblica 10 febbraio  1983,  n.  89,  e'  sostituito  dal
          seguente:
            ''Art.  11. -   1. Le norme per l'attuazione delle  leggi
          sugli esami di   Stato  sono    emanate  dalla    provincia
          sentito  il Ministero  della pubblica istruzione.
            2.  I  presidenti  ed  i  membri    delle commissioni per
          l'esame di Stato delle scuole   di ogni   ordine e    grado
          devono  essere di  norma della stessa lingua materna  degli
          alunni ad eccezione  degli insegnanti di seconda lingua.
            3.  I  presidenti  ed  i  membri    delle commissioni per
          l'esame di Stato nelle scuole   di ogni    ordine  e  grado
          delle  localita'    ladine devono avere adeguata conoscenza
          delle lingue italiana e tedesca.
            4. La provincia e' delegata a   nominare i  presidenti  e
          membri delle commissioni di cui ai commi 2 e 3.
            5.  In  relazione al   particolare ordinamento scolastico
          stabilito ai sensi dell'art. 9, le materie su  cui  vertono
          gli  esami  di  maturita'  e  le    relative  prove    sono
          annualmente   determinate  dal    Ministro  della  pubblica
          istruzione su proposta della provincia''.".