Art. 2.
         Modalita' e termini dell'affidamento delle materie
                          ai membri esterni

  1.  Le  materie  affidate ai membri esterni sono scelte annualmente
dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, entro il
15 gennaio.
  2.  E',  in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o
esterni  docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda
prova.  Quando  la prima prova e' affidata ad un commissario esterno,
la   materia  oggetto  della  seconda  prova  viene  affidata  ad  un
commissario interno e viceversa.
  3.  L'affidamento  delle altre materie ai membri interni avviene in
modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse.