Art. 3.
                Nomina e formazione delle commissioni

  1.  Le  commissioni  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di
studio  d'istruzione secondaria superiore sono nominate dal Ministero
della pubblica istruzione.
  2.   Ogni   commissione   e'  composta  da  un  presidente  esterno
all'istituto  e da non piu' di otto membri, dei quali il 50 per cento
interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto.
  3. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e
commissari  esterni  comuni alle commissioni stesse, in numero pari a
quello  dei  commissari  interni di ciascuna commissione e, comunque,
non superiore a quattro.
  4.  Di  norma,  i  commissari  esterni  ed interni sono nominati in
numero  complessivo  non  superiore  a  sei.  Qualora  sia necessario
superare  il  predetto  limite,  rimane  fermo  il  numero massimo di
commissari di cui al comma 2.