Art. 4.
                    Procedure generali di nomina

 1. I componenti le commissioni degli esami di Stato sono nominati:
    a) secondo le fasi territoriali di nomina di cui all'articolo 7;
    b)  all'interno  di ogni fase territoriale, in base ai criteri di
cui agli articoli 5 e 6;
    c) in base alle preferenze di cui all'articolo 9.
  2.  Per indirizzi particolari di studio si osservano le modalita' e
i criteri di nomina indicati nell'articolo 8.
  3.  Le  nomine sono subordinate all'inesistenza delle preclusioni e
dei divieti stabiliti agli articoli 12 e 14.
  4.  I presidenti e i membri esterni sono nominati nelle sedi per le
quali    hanno    espresso    gradimento,   nelrispetto   dell'ordine
procedimentale  indicato  al comma 1. Ove non sia possibile la nomina
sulle  sedi  indicate  in  via  preferenziale, si procede alla nomina
d'ufficio.