Art. 5. Criteri di nomina dei presidenti 1. I presidenti delle commissioni sono nominati in base al seguente ordine di precedenza: a) capi di istituti statali d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i rettori dei convitti nazionali e le direttrici degli educandati femminili; b) capi di istituto delle scuole medie statali in possesso di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori; c) professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo; d) ricercatori universitari confermati; e) capi di istituto e docenti di istituti statali d'istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni; f) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per capo d'istituto nelle scuole secondarie superiori; g) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di capo d'istituto nelle scuole d'istruzione secondaria superiore; h) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di collaboratore del capo d'istituto nelle scuole di istruzione secondaria superiore; i) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore con almeno 10 anni di servizio di ruolo; l) docenti delle accademie di belle arti con almeno 10 anni di servizio di ruolo. 2. Nel rispetto dei criteri di precedenza di cui al primo comma, le nomine vengono effettuate: a) per i capi d'istituto e i docenti, prioritariamente, su commissioni d'esame comprendenti indirizzi dell'ordine scolastico cui appartiene l'istituto sede di servizio dell'aspirante; b) per i professori e i ricercatori universitari, su commissioni d'esame comprendenti indirizzi dell'ordine o degli ordini scolastici coerenti con l'attivita' svolta.