Art. 6.
                Criteri di nomina dei membri esterni

  1.  I  membri  esterni sono nominati, in base al seguente ordine di
precedenza:
    a)  tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di
istituti statali di istruzione secondaria superiore e delle accademie
di  belle  arti, che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e
nelle classi non terminali;
    b)  tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino
al  termine  dell'anno  scolastico  di  istituti statali d'istruzione
secondaria  superiore  e delle accademie di belle arti che insegnano,
nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
    c)  tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino
al  termine dell'attivita' didattica di istituti statali d'istruzione
secondaria  superiore  e delle accademie di belle arti che insegnano,
nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali.
  2.  I  docenti  con  rapporto  di lavoro a tempo determinato devono
essere  in possesso di abilitazione all'insegnamento delle discipline
oggetto di esame.
  3.   In   caso   di   necessita',   si   prescinde   dal  requisito
dell'abilitazione,  tenendo  conto,  comunque,  del diploma di laurea
valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.
  4.  In  considerazione  della  specificita'  dei  relativi percorsi
formativi,    nelle   commissioni   d'esame   presso   gli   istituti
professionali, tecnici e artistici, uno o piu' membri esterni possono
essere  nominati  tra  esperti del corrispondente settore compresi in
elenchi  forniti  dagli  ordini  professionali, dalle associazioni di
categoria, da istituzioni pubbliche.
  5.  Nel rispetto dei criteri di precedenza indicati al primo comma,
le nomine sono effettuate secondo il seguente ordine:
    a)  su  commissioni comprendenti indirizzi dell'ordine scolastico
cui appartiene l'istituto sede di servizio dell'aspirante:
      1) per la stessa materia d'insegnamento;
      2)  per  la  classe  di  concorso in cui e' compresa la materia
d'insegnamento;
      3)  per  l'area  disciplinare  in  cui  e'  compresa la materia
d'insegnamento;
    b) commissioni comprendenti indirizzi di altro ordine scolastico,
prima  per  la  classe di concorso e, poi, per l'area disciplinare in
cui e' compresa la materia d'insegnamento.