Art. 7.
                     Fasi territoriali di nomina

  1.   Le   nomine   dei   presidenti  sono  effettuate  seguendo  le
sottoelencate fasi territoriali:
    a)  nei  comuni  della  regione di abituale dimora e di servizio,
nell'ordine di preferenza espressa;
    b)  d'ufficio,  nei  comuni della regione di abituale dimora o di
servizio, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze;
    c) d'ufficio, nelle sedi residue a livello nazionale.
  2.  Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera b), l'ordine
di   assegnazione  e'  quello  di  cui  alla  tabella  di  vicinanza,
utilizzata  per i trasferimenti del personale della scuola tra comuni
della provincia, a partire dal comune indicato quale piu' gradito per
l'assegnazione  d'ufficio.  Ove  si  renda  necessario procedere alla
nomina  fuori dalla provincia, l'assegnazione alle sedi della regione
viene  disposta  secondo  l'ordine di vicinanza tra le province della
regione,  secondo  le  tabelle  utilizzate  per  i  trasferimenti del
personale direttivo della scuola.
  3.  Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera c), l'ordine
di  assegnazione  e'  quello  di  cui  alla  tabella di vicinanza tra
province utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola.
  4.  Le  nomine  dei  membri  esterni  sono  effettuate  secondo  le
sottoelencate fasi territoriali:
    a)  nel  comune  di abituale dimora e di servizio, nell'ordine di
preferenza espresso;
    b)  d'ufficio,  nel  comune di abituale dimora o di servizio, ove
non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze
espresse;
    c)  nei  comuni della provincia di abituale dimora e di servizio,
nell'ordine di preferenza espressa;
    d)  d'ufficio, nei comuni della provincia di abituale dimora o di
servizio,  ove  non sia stato possibile procedere alla nomina in base
alle preferenze espresse;
    e)  nei  comuni di altra provincia, compresa nella regione cui la
provincia di abituale dimora e di servizio appartiene, nell'ordine di
preferenza espresso;
    f)  d'ufficio,  nei  comuni  di  altra  provincia, compresa nella
regione cui la provincia di abituale dimora o di servizio appartiene,
ove  non  sia  stato  possibile  procedere  alla  nomina in base alle
preferenze espresse;
    g) d'ufficio, nelle sedi residue a livello nazionale.
  5.  Relativamente alla fase di cui al comma 4, lettera d), l'ordine
di assegnazione e' quello di cui alla tabella di vicinanza tra comuni
della provincia, a partire dal comune indicato quale piu' gradito per
l'assegnazione d'ufficio.
  6.  Relativamente alla fase di cui al comma 4, lettera f), l'ordine
di  assegnazione  e'  quello  di  cui  alla  tabella di vicinanza tra
province,  utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola,
partendo dalla provincia limitrofa a quella di dimora o di servizio e
passando   successivamente  alle  altre  province  della  regione  di
appartenenza del comune di abituale dimora o di servizio.
  7.  Relativamente alla fase di cui al comma 4, lettera g), l'ordine
di  assegnazione  e'  quello  di  cui  alla  tabella di vicinanza tra
province utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola.