Art. 8.
              Ordine di nomina in indirizzi particolari

  1. Nelle commissioni con classi ove sono in atto la sperimentazione
dei  quadri  orario  e  dei  programmi  elaborati  dalla  commissione
ministeriale  istituita con decreto interministeriale 12 gennaio 1988
e   successive  reiterazioni  e  integrazioni,  denominata  "Progetto
Brocca" e la sperimentazione di progetti assistiti, vengono nominati,
come  presidenti,  con  priorita',  i capi degli istituti statali ove
funzionano i corsi sopraindicati e i docenti con rapporto di lavoro a
tempo  indeterminato  di  istituti  statali  di istruzione secondaria
superiore,  che  insegnano  o abbiano insegnato per almeno un biennio
nei corsi stessi.
  2.  La  nomina  dei  presidenti nelle commissioni di cui al comma 1
viene  disposta  seguendo le fasi territoriali di cui all'articolo 7,
comma  1,  lettere  a)  e  b). Prima di procedere alla nomina su sedi
esterne  alla regione di abituale dimora o di servizio, si provvede a
nominare,    nell'ordine,    in   commissioni   relative   ad   altra
sperimentazione  e  su  commissioni  di ordinamento, costituite nella
regione di abituale dimora o di servizio.
  3.  Nelle  commissioni, comprendenti classi con i corsi indicati al
primo  comma,  nelle  quali  non  sia  stato  possibile la nomina dei
presidenti  secondo  i criteri stabiliti nel presente articolo, viene
nominato   personale   con   esperienza   in  corsi  sperimentali  e,
successivamente,  personale  dei corsi ordinari, seguendo l'ordine di
precedenza e le fasi territoriali indicate negli articoli 6 e 7.
  4. Le commissioni che comprendono classi di istituti statali ove e'
in  atto  l'indirizzo  di  "Progetto  di liceo classico europeo" sono
costituite  dal presidente e da almeno due membri esterni provenienti
da  istituzioni  scolastiche  nelle  quali  e'  in  atto  la medesima
sperimentazione.
  5.  Le nomine dei presidenti, nelle commissioni comprendenti classi
che seguono l'indirizzo di "Progetto di liceo classico europeo", sono
effettuate seguendo le sottoelencate fasi territoriali:
    a)  nei  comuni  della  regione di abituale dimora e di servizio,
secondo l'ordine di preferenza espresso;
    b)  d'ufficio,  ove non sia stato possibile procedere alla nomina
in  base alle preferenze, nei comuni della regione di abituale dimora
o servizio;
    c)  al  di  fuori  della  regione  di abituale dimora e servizio,
secondo l'ordine di preferenza espresso;
    d) d'ufficio, su tutte le altre sedi.
  6.  Le nomine dei membri esterni, nelle commissioni di cui al comma
4, sono effettuate secondo le seguenti fasi territoriali:
    a)  nei comuni di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine
di preferenza espresso;
    b)  d'ufficio,  nei  comuni di abituale dimora o di servizio, ove
non   sia   stato  possibile  procedere  alla  nomina  in  base  alle
preferenze;
    c)  nei  comuni  delle province di abituale dimora e di servizio,
secondo l'ordine di preferenza espresso;
    d) d'ufficio, nella provincia di abituale dimora o di servizio;
    e)  fuori  della  provincia  di  abituale  dimora  e di servizio,
secondo l'ordine di preferenza espresso;
    f) d'ufficio, su tutte le altre sedi.
  7.  L'assegnazione  degli  aspiranti, anziche' nelle commissioni di
cui   al   comma   4,  in  commissioni  di  ordinamento  o  di  altra
sperimentazione  avviene  dopo  l'effettuazione  di  tutte le fasi di
nomina elencate nei commi 5 e 6.