Art. 9.
                 Preferenze a parita' di condizioni

  1.  La preferenza nella nomina dei presidenti e dei membri esterni,
nell'ambito  delle categorie di personale di cui agli articoli 5 e 6,
a  parita'  di situazione e nell'ambito di ciascuna fase territoriale
di  nomina,  e'  determinata  dall'anzianita'  di  servizio di ruolo,
compresa,  per  i  capi  di  istituto, quella maturata nel precedente
servizio  di  ruolo  in  qualita'  di  docenti. A parita' di tutte le
condizioni la preferenza e' determinata dall'anzianita' anagrafica.