Art. 4. 1. Alle operazioni liquidatorie provvede il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.
Nota all'art. 4: - La legge 4 dicembre 1956, n. 1404, detta disposizioni in materia di soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale.