Art. 4.
  1. Alle  operazioni liquidatorie provvede il  Ministero del tesoro,
del bilancio  e della  programmazione economica -  Dipartimento della
Ragioneria  generale dello  Stato,  con le  modalita' previste  dalla
legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.
 
           Nota all'art. 4:
            -  La legge 4 dicembre 1956,  n. 1404, detta disposizioni
          in materia di soppressione e messa in liquidazione di  enti
          di  diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi  forma
          costituiti, soggetti a vigilanza  dello  Stato  e  comunque
          interessanti la finanza statale.