Art. 5.
  1.  All'onere  derivante   dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato in L. 33.190.777.000 per  l'anno 1998 e in L. 24.357.876.000
a decorrere dall'anno 1999, si provvede:
  a)  quanto a  L. 11.130.000.000  a decorrere  dal 1998,  di cui  L.
3.772.840.000  annue  per  il  periodo   dal  1998  al  2002  per  la
ricostituzione  del fondo  per il  trattamento di  fine rapporto  del
personale, mediante  corrispondente riduzione  dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma  43, della legge 28 dicembre 1995,
n.  549, come  determinata nella  tabella  C allegata  alla legge  27
dicembre 1997, n. 450;
  b)  quanto a  L.  11.028.800.000  per l'anno  1998  e  quanto a  L.
9.727.876.000  a decorrere  dall'anno  1999, mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione  di spesa recata dalla  legge 24 luglio
1962, n. 1073,  ed iscritta all'unita' previsionale  di base 10.1.2.1
"Scuole non  statali" dello stato  di previsione del  Ministero della
pubblica istruzione;
  c)  quanto a  L.  11.031.977.000  per l'anno  1998  e  quanto a  L.
3.500.000.000  a decorrere  dall'anno  1999, mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000,  nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base di  parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del bilancio  e  della programmazione  economica per  l'anno
finanziario    1998,    allo     scopo    parzialmente    utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
  2.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Alla data di entrata in  vigore della presente legge l'onere per
l'anno  finanziario 1998  di cui  al  comma 1,  lettere a)  e b),  e'
ridotto dell'importo  pari alla somma eventualmente  erogata a favore
dell'ESMAS nel medesimo anno.  All'atto del trasferimento allo Stato,
l'eventuale avanzo  di gestione  e' versato all'entrata  del bilancio
dello Stato  per essere riassegnato all'apposita  unita' previsionale
di  base  dello stato  di  previsione  del Ministero  della  pubblica
istruzione.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 6 ottobre 1998
                              SCALFARO
                         Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Flick
 
           Note all'art. 5:
            -  Il  testo  del  comma  43  dell'art.  1 della legge n.
          549/1995  (Misure  di   razionalizzazione   della   finanza
          pubblica) e' il seguente:
            "43.  La  dotazione   dei capitoli di cui al comma  40 e'
          quantificata annualmente ai sensi dell'art.  11,  comma  3,
          lettera  d),  della  legge  5  agosto  1978, n.   468, come
          modificata dalla legge 23  agosto 1988, n.  362".
            -  La    legge  27  dicembre    1997,  n.    450,   reca:
          "Disposizioni   per la formazione  del bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello Stato  (Legge finanziaria 1998)".
            -  La    legge  24  luglio    1962,  n.     1073,   reca:
          "Provvedimenti    per lo sviluppo della scuola nel triennio
          dal 1962 al 1965".