Art. 5. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 33.190.777.000 per l'anno 1998 e in L. 24.357.876.000 a decorrere dall'anno 1999, si provvede: a) quanto a L. 11.130.000.000 a decorrere dal 1998, di cui L. 3.772.840.000 annue per il periodo dal 1998 al 2002 per la ricostituzione del fondo per il trattamento di fine rapporto del personale, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come determinata nella tabella C allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 450; b) quanto a L. 11.028.800.000 per l'anno 1998 e quanto a L. 9.727.876.000 a decorrere dall'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed iscritta all'unita' previsionale di base 10.1.2.1 "Scuole non statali" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione; c) quanto a L. 11.031.977.000 per l'anno 1998 e quanto a L. 3.500.000.000 a decorrere dall'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Alla data di entrata in vigore della presente legge l'onere per l'anno finanziario 1998 di cui al comma 1, lettere a) e b), e' ridotto dell'importo pari alla somma eventualmente erogata a favore dell'ESMAS nel medesimo anno. All'atto del trasferimento allo Stato, l'eventuale avanzo di gestione e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 ottobre 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Flick
Note all'art. 5: - Il testo del comma 43 dell'art. 1 della legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 e' quantificata annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362". - La legge 27 dicembre 1997, n. 450, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1998)". - La legge 24 luglio 1962, n. 1073, reca: "Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965".