IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 7, comma 3-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
aggiunto all'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n.
191, con il quale il Governo e' delegato ad emanare, sentito il
parere delle competenti commissioni parlamentari, entro il 30
settembre 1998, un decreto legislativo recante l'istituzione di una
addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche,
applicando i principi ed i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11
dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visti i commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 24 luglio 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari e
della Conferenza Stato-Citta';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 25 settembre 1998;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dell'interno;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. E' istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, e' stabilita
l'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno
successivo ed e' conseguentemente determinata la equivalente
riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. I comuni possono deliberare, entro il 31 ottobre, la variazione
dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno
successivo, con provvedimento da pubblicare entro 30 giorni nella
Gazzetta Ufficiale. La variazione non puo' eccedere complessivamente
0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2
punti percentuali. La suddetta deliberazione puo' essere adottata dai
comuni anche in mancanza del decreto di cui al comma 2.
4. L'addizionale e' determinata applicando al reddito complessivo
determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta
l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo
stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone
fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei
crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47
del citato testo unico l'addizionale comunale e' trattenuta dai
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto della
effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti
redditi. L'importo trattenuto e' indicato nella certificazione unica
di cui all'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973.
6. L'addizionale e' dovuta al comune nel quale il contribuente ha
il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si
riferisce l'addizionale stessa, ovvero, relativamente ai redditi di
lavoro dipendente e a quelli assimilati ai medesimi redditi, al
comune in cui il sostituito ha il domicilio fiscale alla data di
effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti
redditi, ed e' versata, unitamente all'imposta sul reddito delle
persone fisiche, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e dell'interno.
7. La ripartizione tra i comuni delle somme versate a titolo di
addizionale e' effettuata, salvo quanto previsto dall'articolo 2, dal
Ministero dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle
somme versate entro lo stesso anno in cui e' effettuato il
versamento, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze
concernenti le risultanze delle dichiarazioni dei redditi e
deisostituti d'imposta presentate per l'anno precedente a quello cui
si riferisce l'addizionale comunale. Entro l'anno successivo a quello
in cui e' effettuato il versamento, il Ministero dell'interno
provvede ad effettuare il conguaglio, mediante compensazione con le
somme spettanti, a titolo di acconto, per l'anno successivo, sulla
base dei dati forniti dal Ministero delle finanze concernenti le
risultanze delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta
presentate per l'anno cui si riferisce l'addizionale comunale. Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle
finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
possono essere stabilite ulteriori modalita' per effettuare la
ripartizione. Per i comuni l'accertamento contabile dei proventi
derivanti dall'applicazione dell'addizionale avviene sulla base delle
comunicazioni annuali del Ministero dell'interno delle somme
spettanti. Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del
presente articolo, l'addizionale comunale di cui al comma 3 e'
ripartita entro lo stesso anno in cui e' effettuato il versamento, a
titolo di acconto per l'intero importo versato, sulla base dei dati
forniti dal Ministero delle finanze, concernenti il numero dei
contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni e dei
relativi redditi imponibili medi quali risultanti dalle piu' recenti
statistiche generali pubblicate dal Ministero delle finanze.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai fini
dell'accertamento dell'addizionale, i comuni forniscono
all'amministrazione finanziaria informazioni e notizie utili. I
comuni provvedono, altresi', agli eventuali rimborsi richiesti dagli
interessati con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali di cui all'articolo 8,
comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per quanto
non disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni
previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
9. Al termine delle attivita' di liquidazione e di accertamento, le
maggiori somme riscosse a titolo di addizionale e i relativi
interessi sono versati ai comuni secondo le modalita' stabilite con
il decreto di cui al comma 6.
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonche' norme di
unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a), dopo le parole: "alle imposte sui redditi"
sono inserite le seguenti: ", alle relative addizionali";
b) la lettera dbis), introdotta dall'articolo 50, comma 7, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente
l'istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche, e' soppressa.
11. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono emanati sentita la
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali di cui all'articolo 8,
comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
determinato e per oggetti definiti".
- Si riporta il testo dell'art. 87, primo e quinto
comma, della Costituzione:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica' e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
(Omissis).
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
(Omissis)".
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 7
della legge 15 marzo 1997, n. 59, aggiunto dall'art. 1,
comma 10, della legge n. 191 del 1998:
"3-bis. Il Governo e' delegato ad emanare, sentito il
parere delle competenti commissioni parlamentari, entro il
30 settembre 1998, un decreto legislativo che
istituisce un'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche. Si applicano i
principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11
dell'art. 48 della legge 27 dicembre n. 449".
- Si riporta il testo dell'art. 48, commi 10 e 11
della legge 27 dicembre 1997, n. 449:
"10. Il Governo e' delegato ad emanare, previo parere
consultivo delle competenti commissioni parlamentari,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo che istituisce una
addizionale comunale all'IRPEF, secondo i seguenti
criteri e principi direttivi:
a) decorrenza a partire da un periodo di imposta
comunque non anteriore a quello in corso al 1 gennaio
1998;
b) determinazione annuale dell'aliquota base, con
decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre
di ciascun anno, in misura tale da coprire, per l'anno
di prima applicazione dell'aliquota, gli oneri delle
funzioni e dei compiti effettivamente trasferiti ai comuni
nel corso dell'anno precedente ai sensi del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59, con corrispondente riduzione
dei trasferimenti erariali;
c) riduzione delle aliquote dell'IRPEF, di cui al comma 1
dell'art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, in una misura pari all'aliquota base
dell'addizionale comunale;
d) previsione della facolta' per i comuni di variare
l'aliquota dell'addizionale fino ad un massimo dello 0,5
per cento nell'arco di un triennio con un valore massimo
dello 0,2 per cento annuo; il comune stabilisce la
variazione dell'aliquota dell'addizionale entro il 31
ottobre di ogni anno; a valere sui redditi
dell'anno successivo; e' fatto obbligo ai comuni di
pubblicare gli estremi essenziali relativi alla
variazione dell'aliquota dell'addizionale nella Gazzetta
Ufficiale, da accorpare possibilmente in un unico
numero;
e) applicazione dell'addizionale al reddito complessivo
determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri
deducibili, purche' sia dovuta, per lo stesso anno,
l'IRPEF, al netto delle detrazioni per essa riconosciute
e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato
testo unico delle imposte sui redditi, e
successive modificazioni;
f) versamento in unica soluzione, con le modalita' e
nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del
saldo dell'IRPEF; per i redditi di lavoro dipendente e
assimilati, l'addizionale e' trattenuta dai sostituti
di imposta all'atto della effettuazione delle
operazioni di conguaglio relative a detti redditi;
la trattenuta e' determinata sulla base dell'aliquota
dell'addizionale in vigore nel comune di domicilio
fiscale del contribuente ed e' versata al comune stesso;
g) applicazione delle disposizioni previste per
l'IRPEF per la dichiarazione, la liquidazione,
l'accertamento, le sanzioni, e altri aspetti non
disciplinati diversamente; previsione di modalita' di
partecipazione alle attivita' di accertamento da parte
dei comuni mediante scambi di informazioni e notizie
utili, nonche' di accertamento ed erogazione degli
eventuali rimborsi di competenza a carico dei comuni.
11. I decreti di cui al comma 10, lettera b), sulla
base della entita' complessiva degli stanziamenti che
vengono eliminati dal bilancio dello Stato per essere
attribuiti alla competenza degli enti locali, determinata
dai decreti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, indicano:
a) la distribuzione sul territorio della spesa
sostenuta dallo Stato per le materie trasferite;
b) la distribuzione della spesa sul territorio
coerente con gli obiettivi delle leggi che disciplinano
l'attivita' dello Stato nelle materie trasferite o comunque
i criteri di ripartizione delle risorse sulla base di
parametri oggettivi;
c) l'intervallo di tempo non superiore a dieci anni,
entro il quale la distribuzione territoriale della spesa
di cui alla lettera a), rilevata al momento del
trasferimento delle funzioni ed incrementata del tasso di
inflazione programmato, deve essere riportata ai valori
fissati in applicazione della lettera b);
d) previsione della copertura degli oneri relativi alle
funzioni e ai compiti trasferiti, relativamente alle
province, mediante corrispondente aumento dei
trasferimenti erariali;
e) previsione di una riduzione o di un aumento dei
trasferimenti erariali ai comuni in relazione alla
differenza tra il gettito dell'addizionale comunale di
cui al comma 10 e le spese determinate ai sensi delle
lettere a), b) e c) del presente comma".
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca:
"Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni" ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
174 del 28 luglio 1997.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, da ultimo modificato dall'art. 2
del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467:
"Art. 11 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta
lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al
netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10, le
seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a lire 15.000.000 18,5%
b) oltre lire 15.000.000 e fino a lire 30.000.000 26,5%
c) oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000 33,5%
d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000 39,5%
e) oltre lire 135.000.000 45,5%
2. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta
lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le
detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis.
3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti
di imposta spettanti al contribuente a norma degli
articoli 14 e 15. Salvo quanto disposto nel comma
3-bis, se l'ammontare dei crediti di imposta e'
superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha
diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in
diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta
successivo o di chiederne il rimborso in sede di
dichiarazione dei redditi.
3-bis. Il credito di imposta spettante a norma dell'art.
14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle
imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art.
105, e' riconosciuto come credito limitato ed e' escluso
dall'applicazione dell'ultimo periodo del comma 3. Il
credito limitato si considera utilizzato prima degli
altri crediti di imposta ed e' portato in
detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta
netta relativa agli utili per i quali e' attribuito,
determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti
utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del
reddito complessivo comprensivo del credito stesso e al
lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta
ammesse in diminuzione.
3-ter. Relativamente al credito di imposta limitato di
cui al comma 3-bis, il contribuente ha facolta' di
avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art.
14".
Per opportuna conoscenza si riporta il testo degli
articoli 10, 12, 13 e 13-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, e successive modificazioni, richiamati
nell'art. 11, sopra riprodotto:
"Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito
complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a
formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti
sui redditi degli immobili che concorrono a formare il
reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi
obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti
della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi
i contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica
necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o
menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano
rimaste a carico del contribuente anche le spese
rimborsate per effetto di contributi o di premi di
assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la
detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo
reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a
formarlo; si considerano, altresi', rimaste a carico del
contribuente le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi che, pur essendo versati da altri,
concorrono a formare il suo reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad
esclusione di quelli destinati al mantenimento dei
figli, in conseguenza di separazione legale ed
effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o
di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in
cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di
testamento o di donazione modale e, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,
gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate
nell'art. 433 del codice civile;
dbis) le somme restituite al soggetto erogatore, se
hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali
versati in ottemperanza a disposizioni di legge. I
contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge 8
marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei
limiti ivi stabiliti;
ebis) i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del
medesimo decreto, per un importo non superiore al 6 per
cento, e comunque a lire 5 milioni, del reddito di
lavoro autonomo o d'impresa dichiarato;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad
adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in
ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati
in favore delle organizzazioni non governative idonee ai
sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
per un importo non superiore al 2 per cento del reddito
complessivo dichiarato;
h) le indennita' per perdita dell'avviamento
corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in
caso di cessazione della locazione d'immobili urbani
adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di
2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per
il sostentamento del clero della Chiesa cattolica
italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 29,
comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art.
21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e
all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409,
nei limiti e alle condizioni ivi previsti.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono
deducibili anche se sono state sostenute per le persone
indicate nell'art. 433 del codice civile.
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1
sostenuti dalle societa' semplici di cui all'art. 5 si
deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella
stessa proporzione prevista nel medesimo art. 5 ai fini
della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e'
deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in
cui avviene il pagamento e nei quattro successivi,
l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle
societa' stesse".
"Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1.
Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato:
1) lire 1.057.552, se il reddito complessivo non
supera lire 30.000.000;
2) lire 961.552, se il reddito complessivo e'
superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000;
3) lire 889.552, se il reddito complessivo e'
superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 100.000.000;
4) lire 817.552, se il reddito complessivo e'
superiore a lire 100.000.000;
b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali
riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati, nonche' per ogni altra persona indicata
nell'art. 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non
risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,
complessivamente lire 336.000 da ripartire tra coloro che
hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo
onere sostenuto da ciascuno.
2. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i
figli naturali e il contribuente non e' coniugato o
se coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato, ovvero se vi sono figli
adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e
questi non e' coniugato o, se coniugato, si e'
successivamente ed effettivamente separato, la detrazione
prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il
primo figlio e per gli altri figli si applica la
detrazione prevista dalla lettera b).
3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire
5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate
a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a
quello in cui sono cessate le condizioni richieste".
"Art. 13 (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione
del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di
lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda,
rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno,
anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del
reddito, secondo i seguenti importi:
a) lire 1.680.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente non supera lire 9.100.000;
b) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente e' superiore a lire 9.100.000 ma non a
lire 9.300.000;
c) lire 1.500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente e' superiore a lire 9.300.000 ma non a
lire 15.000.000;
d) lire 1.350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.000.000 ma non
a lire 15.300.000;
e) lire 1.250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.300.000 ma non
a lire 15.600.000;
f) lire 1.150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.600.000 ma non
a lire 15.900.000;
g) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.900.000 ma non
a lire 30.000.000;
h) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente e' superiore a lire 30.000.000 ma non
a lire 40.000.000;
i) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente e' superiore a lire 40.000.000 ma non
a lire 50.000.000;
l) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente e' superiore a lire 50.000.000 ma non
a lire 60.000.000;
m) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.000.000 ma non
a lire 60.300.000;
n) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.300.000 ma non
a lire 70.000.000;
o) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente e' superiore a lire 70.000.000 ma non
a lire 80.000.000;
p) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente e' superiore a lire 80.000.000 ma non
a lire 90.000.000;
q) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.000.000 ma non
a lire 90.400.000;
r) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.400.000 ma non
a lire 100.000.000;
s) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente e' superiore a lire 100.000.000.
2. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto trattamenti pensionistici di importo
complessivamente non superiore a lire 18.000.000 e il
reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale e delle relative pertinenze, spetta una
ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione
nell'anno, di lire 70.000.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma
1 dell'art. 49 o di impresa di cui all'art. 79, spetta
una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con
quella prevista dal comma 1, pari a:
a) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;
b) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
9.100.000 ma non a lire 9.300.000;
c) lire 500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
9.300.000 ma non a lire 9.600.000;
d) lire 400.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
9.600.000 ma non a lire 9.900.000;
e) lire 300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
9.900.000 ma non a lire 15.000.000;
f) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
15.000.000 ma non a lire 30.000.000;
g) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
30.000.000 ma non a lire 60.000.000".
"Art. 13-bis (Detrazioni per oneri). - 1. Dall'imposta
lorda si detrae un importo pari al 27 per cento dei
seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti
nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della
Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti in
dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei
limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti
nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della
Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti in
dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili
contratti per l'acquisto dell'unita' immobiliare da
adibire ad abitazione principale entro sei mesi
dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7
milioni di lire. L'acquisto della unita' immobiliare deve
essere effettuato nei sei mesi antecedenti o successivi
alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Per
abitazione principale si intende quella nella quale il
contribuente dimora abitualmente. La detrazione spetta non
oltre il periodo d'imposta nel corso del quale e'
variata la dimora abituale; non si tiene conto delle
variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di
lavoro. In caso di contitolarita' del contratto di mutuo
o di piu' contratti di mutuo il limite di 7 milioni
di lire e' riferito all'ammontare complessivo
degli interessi, oneri accessori e quote di
rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello
stesso limite complessivo e alle stesse condizioni,
anche con riferimento alle somme corrisposte dagli
assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti
di unita' immobiliari di nuova costruzione, alla
cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di
rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e
quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari
contratti dalla stessa e ancora indivisi;
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250
mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
spese mediche, diverse da quelle indicate nell'art. 10,
comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per
prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e
sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi
necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla
locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e
informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le
possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'art.
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono
integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione
dei soggetti indicati nel precedente periodo, con
ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, si
comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui,
rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b),
c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 85, anche se
prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette
limitazioni permanenti delle capacita' motorie. Tra i
veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli
dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto dalla
commissione medica locale di cui all'art. 119 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La detrazione spetta
una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i
casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti
che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto
registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei
limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei
casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato
rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima
di lire trentacinque milioni da cui va detratto
l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in
quattro quote annuali costanti e di pari importo. Si
considerano rimaste a carico del contribuente anche le
spese rimborsate per effetto di contributi o premi di
assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la
detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo
reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a
formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a carico del
contribuente le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi che, pur essendo versati da altri,
concorrono a formare il suo reddito, salvo che il
datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in
sede di ritenuta;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte
di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e di
affidati o affiliati, per importo non superiore a 1 milione
di lire per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
secondaria e universitaria, in misura non superiore a
quella stabilita per le tasse e i contributi degli
istituti statali;
f) i premi per assicurazioni sulla vita del
contribuente, i premi per le assicurazioni contro
gli infortuni e i contributi previdenziali non
obbligatori per legge, per importo complessivamente non
superiore a lire 2 milioni e 500 mila. La detrazione
relativa ai premi per assicurazioni sulla vita e' ammessa
a condizione che il contratto di assicurazione abbia
durata non inferiore a cinque anni dalla sua stipulazione
e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di
durata minima. In caso di riscatto dell'assicurazione nel
corso del quinquennio, l'ammontare dei premi per i quali si
e' fruito della detrazione d'imposta costituisce reddito
soggetto a tassazione a norma dell'art. 18 e
l'imposta e' determinata applicando un'aliquota non
superiore al 22 per cento; in tale caso l'impresa
assicuratrice deve operare, sulla somma corrisposta al
contribuente, una ritenuta a titolo di acconto
commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi
con l'aliquota stabilita dall'art. 11 per il primo
scaglione di reddito. Per i lavoratori dipendenti si
tiene conto, ai fini del limite di lire 2 milioni e 500
mila, anche dei premi di assicurazione in relazione ai
quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in
sede di ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate
ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a
carico. La necessita' delle spese, quando non siano
obbligatorie per legge, deve risultare da apposita
certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza
del Ministero per i beni culturali e ambientali,
previo accertamento della loro congruita' effettuato
d'intesa con il competente ufficio del territorio del
Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in
caso di mutamento di destinazione dei beni senza
la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili
e mobili vincolati e di tentata esportazione non
autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i
beni culturali ed ambientali da' immediata comunicazione
al competente ufficio delle entrate del Ministero delle
finanze delle violazioni che comportano la perdita del
diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della
comunicazione inizia a decorrere il termine per la
rettifica della dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali,
di enti o istituzioni pubbliche, di comitati
organizzatori appositamente istituiti con decreto del
Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e
associazioni legalmente riconosciute senza scopo di
lucro, che svolgono o promuovono attivita' di
studio, di ricerca e di documentazione di rilevante
valore culturale e artistico o che organizzano e
realizzano attivita' culturali, effettuate in base ad
apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di
esposizioni di rilevante interesse scientificoculturale
delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni
altra manifestazione di rilevante interesse
scientificoculturale anche ai fini
didatticopromozionali, ivi compresi gli studi, le
ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le
iniziative culturali devono essere autorizzate, previo
parere del competente comitato di settore del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali, dal
Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve
approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo.
Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i
tempi necessari affinche' le erogazioni liberali fatte
a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle
istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli
scopi indicati nella presente lettera e controlla
l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono,
per causa non imputabile al donatario, essere prorogati
una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente
utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata
del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti
locali territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni
in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono
destinate ad un fondo da utilizzare per le attivita'
culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per
i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31
marzo di ciascun anno, al centro informativo del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonche'
l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31
dicembre dell'anno precedente;
hbis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita
convenzione, ai soggetti e per le attivita' di cui alla
lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute
che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente
attivita' nello spettacolo, effettuate per la
realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il
potenziamento delle strutture esistenti, nonche' per
la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le
erogazioni non utilizzate per tali finalita' dal
percipiente entro il termine di due anni dalla data del
ricevimento affluiscono, nella loro totalita', all'entrata
dello Stato;
ibis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS), nonche' i contributi associativi, per importo
non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai
soci alle societa' di mutuo soccorso che operano
esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge
15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci
un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al
lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un
aiuto alle loro famiglie. La detrazione e' consentita a
condizione che il versamento di tali erogazioni e
contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale
ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire
all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci
controlli, che possono essere stabilite con decreto del
Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
1-bis) Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22
per cento per le erogazioni liberali in denaro in
favore dei partiti e movimenti politici per importi
compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire effettuate
mediante versamento bancario o postale.
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19
per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5
milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri
accessori, nonche' delle quote di rivalutazione
dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti
residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro
delle Comunita' europee, ovvero a stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in
dipendenza di mutui contratti, a partire dal 10 gennaio
1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione
dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione
principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e'
subordinata la detrazione di cui al presente comma.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del
comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti
nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si
trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando,
per gli oneri di cui alla lettera f), il limite
complessivo ivi stabilito.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), hbis),
i) ed ibis) del comma 1 sostenuti dalle societa' semplici
di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci
nella stessa proporzione prevista nel menzionato art. 5 ai
fini della imputazione del reddito".
- Si riporta il testo dell'art. 14 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, da ultimo modificato dall'art. 2
del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467:
"Art. 14 (Credito di imposta per gli utili distribuiti
da societa' ed enti). - 1. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi
forma e sotto qualsiasi denominazione dalle societa' o
dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1
dell'art. 87, al contribuente e' attribuito un credito
d'imposta pari al 58,73 per cento dell'ammontare degli
utili stessi nei limiti in cui esso trova copertura
nell'ammontare delle imposte di cui alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'art. 105.
2. Nel caso di distribuzione di utili in natura il
credito di imposta e' determinato in relazione al valore
normale degli stessi alla data in cui sono stati posti in
pagamento.
3. Relativamente agli utili percepiti dalle societa',
associazioni e imprese indicate nell'art. 5, il credito
di imposta spetta ai singoli soci, associati o
partecipanti nella proporzione ivi stabilita.
4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta,
l'ammontare del credito di imposta e' computato in aumento
del reddito complessivo.
5. La detrazione del credito di imposta, deve essere
richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta in cui gli utili
sono stati percepiti e non spetta in caso di omessa
presentazione della dichiarazione o di omessa
indicazione degli utili nella dichiarazione presentata.
Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il
computo del credito di imposta in aumento del reddito
complessivo, l'ufficio delle imposte puo' procedere alla
correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta
dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
6. Il credito di imposta spetta anche quando gli utili
percepiti sono tassati separatamente ai sensi dell'art.
16; in questo caso il suo ammontare e' computato in
aumento degli utili e si detrae dalla relativa imposta
determinata a norma dell'art. 18.
6-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti
non spetta, limitatamente agli utili, la cui
distribuzione e' stata deliberata anteriormente alla data
di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni
di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e
successive modificazioni, o dalle societa' di
investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote
di partecipazione nelle societa' o enti indicati alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del presente
testo unico.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano per le partecipazioni agli utili spettanti ai
promotori, ai soci fondatori, agli amministratori e ai
dipendenti della societa' o dell'ente e per quelle
spettanti in base ai contratti di associazione
in partecipazione e ai contratti indicati nel primo comma
dell'art. 2554 del codice civile, ne' per i compensi
per prestazioni di lavoro corrisposti sotto forma di
partecipazione agli utili e per gli utili di cui alla
lettera g) del comma 1 dell'art. 41.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano per gli utili percepiti dall'usufruttuario
alloche' la costituzione o la cessione del diritto di
usufrutto sono state poste in essere da soggetti non
residenti, privi nel territorio dello Stato di una
stabile organizzazione".
- Si riporta il testo dell'art. 15 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917:
"Art. 15 (Credito d'imposta per i redditi prodotti
all'estero). - 1. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le
imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi
sono ammesse in detrazione dall'imposta netta fino alla
concorrenza della quota d'imposta italiana corrispondente
al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito
complessivo al lordo delle perdite di precedenti
periodi di imposta ammesse in diminuzione.
2. Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati
esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno
Stato.
3. La detrazione deve essere richiesta, a pena di
decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state
pagate a titolo definitivo. Se l'imposta dovuta in Italia
per il periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha
concorso a formare la base imponibile e' stata gia'
liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo
conto anche dell'eventuale maggior reddito estero e la
detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo
d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale
e' stata chiesta. Se e' gia' decorso il termine
per l'accertamento la detrazione e' limitata alla quota
dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del
reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in
Italia.
4. La detrazione non spetta in caso di omessa
presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione
dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione
presentata.
5. Per le imposte pagate all'estero dalle societa',
associazioni e imprese indicate nell'art. 5 la detrazione
spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella
proporzione ivi stabilita".
- Si riporta il testo dell'art. 46 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificato
dall'art. 1 del D.Lgs. n. 314 del 2 settembre 1997:
"Art. 46 (Redditi da lavoro dipendente). - 1. Sono
redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da
rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con
qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione
di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e'
considerato lavoro dipendente secondo le norme della
legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresi', redditi di lavoro dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse
equiparati;
b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del
codice di procedura civile".
Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
dell'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura
civile, sopra citato:
"Il giudice, quando pronuncia la sentenza di condanna al
pagamento di somme di danaro per crediti di lavoro, deve
determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il
maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la
diminuzione di valore del suo credito, condannando al
pagamento della somma relativa con decorrenza dal
giorno della maturazione del diritto".
- Si riporta il testo dell'art. 47 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificato dal
D.Lgs. n. 314 del 2 settembre 1997:
"Art. 47 (Redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente). - 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro
dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari
correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci
delle cooperative di produzione e lavoro, delle
cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di
prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle
cooperative della piccola pesca;
b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di
terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi
svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di
quelli che per clausola contrattuale devono essere
riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa
di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
studio o di addestramento professionale, se il
beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente
nei confronti del soggetto erogante;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli
articoli 24, 33 lettera a), e 34 della legge 20 maggio
1985, n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di
congrua di cui all'art. 33, primo comma, della legge 26
luglio 1974, n. 343;
e) i compensi per l'attivita' libero professionale
intramuraria del personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale, del personale di cui all'art. 102 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 e del personale di cui all'art. 6, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di
cui all'art. 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri
compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche
funzioni nonche' i compensi corrisposti ai membri delle
commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli
esperti del tribunale di sorveglianza ad esclusione di
quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;
g) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto
1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento
nazionale e del Parlamento europeo e le indennita',
comunque denominate, percepite per le cariche elettive e
per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della
Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816
nonche' i conseguenti assegni vitalizi percepiti in
dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche
elettive e funzioni e l'assegno del Presidente
della Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo
determinato, costituite a titolo oneroso;
hbis) le prestazioni comunque erogate in forma di
trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni;
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati,
alla cui produzione non concorrono attualmente ne'
capitale ne' lavoro, compresi quelli indicati alle
lettere h) e i) del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri
deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del
comma 1 dell'art. 41;
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati
in lavori socialmente utili in conformita' a specifiche
disposizioni normative.
2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono
assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione
che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio
o nello schedario generale della cooperazione, che nel
suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi
della mutualita' stabiliti dalla legge e che tali
principi siano effettivamente osservati.
3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h)
e i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro
dipendente non comporta le detrazioni previste dall'art.
13".
- Si riporta il testo dell'art. 23 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificato
dall'art. 7 del D.Lgs. n. 314 del 1997 e dall'art. 21,
comma 11, della legge n. 449 del 1997:
"Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente). -
1. Gli enti e le societa' indicati nell'art. 87, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le societa' e associazioni indicate
nell'art. 5 del predetto testo unico e le persone
fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi
dell'art. 51 del citato testo unico, o imprese agricole,
le persone fisiche che esercitano arti e professioni
nonche' il condominio quale sostituto d'imposta, i quali
corrispondono somme e valori di cui all'art. 48 dello
stesso testo unico, devono operare all'atto del
pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la
ritenuta da operare sui predetti valori non trovi
capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti
in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al
sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della
ritenuta.
2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di
cui all'art. 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti
in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al
periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di
reddito ed effettuando le detrazioni previste negli
articoli 12 e 13, del citato testo unico, rapportate al
periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13
del citato testo unico sono effettuate se il percipiente
dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di
spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le
eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
i periodi di imposta successivi;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18,
dello stesso testo unico, intendendo per reddito
complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di
lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al
sostituito nel biennio precedente;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1,
lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui
all'art. 17 dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
cui all'art. 48, del citato testo unico, non compresi
nell'art. 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente,
con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di
reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di
cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle
somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2,
nonche' sui compensi e le indennita' di cui all'art. 47,
comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comunicati al
sostituto entro il 12 gennaio dell'anno successivo, e
l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli
emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni di cui
agli articoli 12 e 13 del citato testo unico, e di
quelle eventualmente spettanti a norma dell'art. 13-bis
dello stesso testo unico per oneri a fronte dei quali
il datore di lavoro ha effettuato trattenute,
nonche', limitatamente agli oneri di cui alle lettere c)
e f) dello stesso articolo, per erogazioni in conformita'
a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti
aziendali. In caso di incapienza delle retribuzioni a
subire il prelievo delle imposte dovute in sede di
conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno
successivo, il sostituito puo' dichiarare per iscritto
al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente
alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a
effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi
di paga successivi al secondo dello stesso periodo
di imposta. Sugli importi di cui e' differito il
pagamento si applica l'interesse in ragione dell'1 per
cento mensile, che e' trattenuto e versato nei termini e
con le modalita' previste per le somme cui si riferisce.
L'importo che al termine del periodo d'imposta non e'
stato trattenuto per cessazione del rapporto di
lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere
comunicato all'interessato che deve provvedere al
versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo.
Qualora le comunicazioni delle indennita' e dei compensi
di cui all'art. 47, comma 1, lettera b), del citato
testo unico pervengano al sostituto oltre il termine del
12 gennaio del periodo d'imposta successivo, di esse lo
stesso terra' conto ai fini delle operazioni di
conguaglio del periodo d'imposta successivo. Se alla
formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate
a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a
concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi
prodotti all'estero. La disposizione del periodo
precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le somme
o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare
il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta
precedenti. Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati
esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno
Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di
conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al
sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti.
A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto
d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello in cui sono stati
percepiti, la certificazione unica concernente i
redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di
lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi
quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le
ritenute. Alla consegna della suddetta certificazione
unica il sostituito deve anche comunicare al
sostituto quale delle opzioni previste al comma
precedente intende adottare in caso di incapienza delle
retribuzioni a subire il prelievo delle imposte. La
presente disposizione non si applica ai soggetti che
corrispondono trattamenti pensionistici.
5. (Comma abrogato)".
- Si riporta il testo dell'art. 29 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificato
dall'art. 7 del D.Lgs. n. 314 del 1997:
"Art. 29 (Ritenuta sui compensi e altri redditi
corrisposti dallo Stato). - 1. Le amministrazioni dello
Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che
corrispondono le somme e i valori di cui all'art. 23,
devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta
diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta e'
operata con le seguenti modalita':
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di
cui all'art. 48, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), aventi
carattere fisso e continuativo, con i criteri e le
modalita' cui al comma 2 dell'art. 23;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore
diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte
imponibile delle indennita' di cui all'art. 48, commi 5,
6, 7 e 8, del citato testo unico, con la aliquota
applicabile allo scaglione di reddito piu' elevato della
categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto
del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del primo
scaglione di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18,
dello stesso testo unico, intendendo per reddito
complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di
lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al
sostituito nel biennio precedente;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1,
lettera a), del citato testo unico, con i criteri di
cui all'art. 17 dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui
all'art. 48, del citato testo unico, non compresi
nell'art. 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita
per il primo scaglione di reddito.
2. Gli uffici che dispongono il pagamento di
emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono
effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data
di cessazione del rapporto, se questa e' anteriore
all'anno, il conguaglio di cui al comma 3 dell'art. 23, con
le modalita' in esso stabilite. A tal fine, all'inizio del
rapporto, il sostituito deve specificare quale delle
opzioni previste al comma 2 dell'art. 23 intende
adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a
subire il prelievo delle imposte. Ai fini delle
operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri
organi che corrispondono compensi e retribuzioni non
aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare
ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque,
non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare
delle somme corrisposte, l'importo degli eventuali
contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli
a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate.
Per le somme e i valori a carattere ricorrente la
comunicazione deve essere effettuata su supporto
magnetico secondo specifiche tecniche approvate con
apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
il Ministro delle finanze. Qualora, alla data di
cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli
emolumenti dovuti non consenta la integrale applicazione
della ritenuta di conguaglio, la differenza e'
recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra
natura che siano liquidate anche da altro soggetto in
dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano
anche le disposizioni dell'art. 23, comma 4.
3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del
Senato e della Corte costituzionale, nonche' della
Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi
delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le
somme e i valori di cui al comma 1, effettuano,
all'atto del pagamento, una ritenuta d'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i
criteri indicati nello stesso comma. Le medesime
amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennita'
e degli assegni vitalizi di cui all'art. 47, comma 1,
lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, applicano una ritenuta a titolo di
acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
commisurata alla parte imponibile di dette indennita' e
assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri
indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui
al comma 2.
4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori
di cui ai commi precedenti non trovi capienza, in
tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di
cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre
somme di cui agli articoli 24, 25, 25-bis e 28 effettuano
all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle
disposizioni stesse".
- Si riporta il testo dell'art. 7-bis del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificato
dall'art. 7 del D.Lgs. n. 314 del 1997:
"Art. 7-bis (Certificazioni dei sostituti d'imposta).
- 1. I soggetti indicati nel titolo III del
presente decreto che corrispondono somme e valori
soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni
dello stesso titolo devono rilasciare una apposita
certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti
all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS)
attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e
valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle
detrazioni di imposta effettuate e dei contributi
previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati
stabiliti con il decreto di cui all'art. 8, comma
1, secondo periodo. La certificazione e' unica anche
ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse
previdenziali; con decreto del Ministro delle finanze,
emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
e della previdenza sociale, sono stabilite le relative
modalita' di attuazione. La certificazione unica
sostituisce quelle previste ai fini contributivi.
2. I certificati, sottoscritti anche mediante
sistemi di elaborazione automatica, sono consegnati
agli interessati entro il mese di febbraio dell'anno
successivo a quello in cui le somme e i valori sono
stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla
richiesta degli stessi in caso di interruzione del
rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'art. 27 il
certificato puo' essere sostituito dalla copia della
comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della
legge 29 dicembre 1962, n. l745".
- Si riporta il testo dell'art. 44 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificato
dall'art. 5 del D.P.R. n. 787 del 1980:
"Art. 44 (Partecipazione dei comuni all'accertamento).
- I comuni partecipano all'accertamento dei redditi
delle persone fisiche secondo le disposizioni del
presente articolo e di quello successivo.
I centri di servizio devono trasmettere ai comuni di
domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31
dicembre dell'anno in cui sono pervenute, le copie delle
dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi
dell'art. 2; gli uffici delle imposte devono
trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti
passivi, entro il l luglio dell'anno in cui scade
il termine per l'accertamento, le proprie proposte di
accertamento in rettifica o di ufficio a persone fisiche,
nonche' quelle relative agli accertamenti integrativi o
modificativi di cui al terzo comma dell'art. 43.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente,
avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario
se istituito, puo' segnalare all'ufficio delle imposte
dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti
nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche
ai sensi dell'art. 2, indicando dati, fatti ed
elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione
atta a comprovarla. A tal fine il comune puo' prendere
visione presso gli uffici delle imposte degli allegati
alle dichiarazioni gia' trasmessegli in copia dall'ufficio
stesso. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da
idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune
anche nel caso di omissione della dichiarazione.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente per
il quale l'ufficio delle imposte ha comunicato proposta
di accertamento ai sensi del secondo comma puo'
inoltre proporre l'aumento degli imponibili, indicando,
per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi
rilevanti per la determinazione del maggiore imponibile e
fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.
La proposta di aumento adottata con deliberazione della
giunta comunale, sentito il consiglio tributario se
istituito, deve pervenire all'ufficio delle imposte, a
pena di decadenza, nel termine di novanta giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al secondo
comma. La deliberazione della giunta comunale e'
immediatamente esecutiva.
Le proposte di accertamento dell'ufficio delle
imposte e le proposte di aumento del comune devono
essere accompagnate da un elenco in duplice copia. Una
delle copie, datata e sottoscritta, viene restituita in
segno di ricevuta all'ufficio mittente.
Decorso il termine di novanta giorni di cui al
quarto comma l'ufficio delle imposte provvede alla
notificazione degli accertamenti per i quali o non siano
intervenute proposte di aumento da parte dei comuni o le
proposte del comune siano state accolte dall'ufficio
stesso.
Le proposte di aumento non condivise dall'ufficio
delle imposte devono essere trasmesse a cura dello
stesso, con le proprie deduzioni, all'apposita
commissione operante presso ciascun ufficio, la quale
determina gli imponibili da accertare. Se la commissione
non delibera entro quarantacinque giorni dalla
trasmissione della proposta, l'ufficio delle imposte
provvede all'accertamento dell'imponibile gia'
determinato.
Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e
quarto comma puo' richiedere dati e notizie alle
amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di
rispondere gratuitamente".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto
1997, n. 281:
"Art. 8 (Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Statocitta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane, con la
Conferenza Statoregioni.
2. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori
pubblici, il Ministro della sanita', il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI,
il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed
il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita'
ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre
quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci
designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta'
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n.
142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri
del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali; locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".
- Si riporta il testo dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio
1997, n. 241, come modificato dal presente decreto:
"Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti titolari di
partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte,
dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a
favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce
periodiche presentate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Tale
compensazione deve essere effettuata entro la data
di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i
crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
dbis) (soppressa);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa
di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'art. 20;
hbis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo
modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85.
2-bis. Non sono ammessi alla compensazione di cui al
comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul
valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che
si avvalgono della procedura di compensazione della
predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'art.
73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633".
Il testo della sopra riportata lettera dbis), ora
soppressa, dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, era il
seguente:
"dbis) all'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche".