Art. 2.
1. Il finanziamento delle funzioni e dei compiti effettivamente
trasferiti ai comuni e' assicurato mediante i trasferimenti erariali
aggiuntivi temporaneamente assegnati, ai sensi dell'articolo 7 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, come integrato dalle disposizioni recate
dall'articolo 48, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
sino a tutto l'anno relativo al periodo d'imposta assunto a
riferimento dai decreti annuali di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Per il periodo successivo a quello determinato in applicazione
del comma 1 e sino all'anno precedente a quello in cui verra'
applicata la rideterminazione della spesa, ai sensi dell'articolo 48,
comma 11, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i
proventi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 2, vengono ripartiti fra
i comuni dal Ministero dell'interno in misura proporzionale ai
trasferimenti erariali aggiuntivi richiamati al comma 1.
3. A decorrere dall'anno in cui verra' applicata la
rideterminazione della spesa, ai sensi dell'articolo 48, comma 11,
lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la ripartizione dei
proventi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 2, e' effettuata dal
Ministero dell'interno secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma
7. Contestualmente all'applicazione della rideterminazione della
spesa, ai sensi dell'articolo 48, comma 11, lettera c), della legge
27 dicembre 1997, n. 449, si procedera' con appositi provvedimenti
alla determinazione della riduzione o dell'aumento dei trasferimenti
statali da operare e da consolidare, per ciascun comune, in relazione
alla differenza tra il gettito dell'addizionale di cui all'articolo
1, comma 2, e la spesa come sopra rideterminata, nonche' ai relativi
eventuali conguagli.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, come modificato dall'art. 1, comma 10,
della legge n. 191 del 16 giugno 1998:
"Art. 7. - 1. Ai fini della attuazione dei decreti
legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le
scadenze temporali e modalita' dagli stessi previste, alla
puntuale individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative da
trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra
regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro
del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse
deve comunque essere congruo rispetto alle competenze
trasferite e al contempo deve comportare la parallela
soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione
statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti
residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
acquisito il parere della commissione di cui all'art.
5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e della Conferenza Statocitta' e autonomie locali
allargata ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli
schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi
rappresentativi degli enti locali funzionali ed e'
assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. I pareri devono essere
espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso
inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere
emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma
1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri
di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della
presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di
ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del
presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il
parere del Consiglio di Stato e' richiesto entro
cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni
dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il
termine di novanta giorni, il regolamento e' adottato su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. In
sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere
della Commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni
dalla data della loro trasmissione. Decorso tale
termine i regolamenti possono essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo e' delegato ad emanare, sentito il
parere delle competenti commissioni parlamentari, entro il
30 settembre 1998, un decreto legislativo che
istituisce un'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche. Si applicano i
principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11
dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
- Si riporta il testo dell'art. 48, comma 12, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, che integra il
disposto dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997:
"12. I decreti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, disciplinano altresi' le modalita' di
copertura degli oneri relativi alle funzioni e ai compiti
trasferiti fino alla entrata in vigore dei decreti di cui
al comma 10, lettera b)".
- Il testo dell'art. 48, commi 10 e 11, della legge n.
449 del 1997 e' riportato nelle note alle premesse.