Art. 2.

  1.  Il  finanziamento  delle  funzioni e dei compiti effettivamente
trasferiti  ai comuni e' assicurato mediante i trasferimenti erariali
aggiuntivi  temporaneamente assegnati, ai sensi dell'articolo 7 della
legge  15 marzo 1997, n. 59, come integrato dalle disposizioni recate
dall'articolo  48,  comma  12,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
sino   a  tutto  l'anno  relativo  al  periodo  d'imposta  assunto  a
riferimento dai decreti annuali di cui all'articolo 1, comma 2.
  2.  Per  il periodo successivo a quello determinato in applicazione
del  comma  1  e  sino  all'anno  precedente  a  quello in cui verra'
applicata la rideterminazione della spesa, ai sensi dell'articolo 48,
comma  11,  lettera  c),  della  legge  27  dicembre  1997, n. 449, i
proventi  dell'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito delle
persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 2, vengono ripartiti fra
i  comuni  dal  Ministero  dell'interno  in  misura  proporzionale ai
trasferimenti erariali aggiuntivi richiamati al comma 1.
  3.   A   decorrere   dall'anno   in   cui   verra'   applicata   la
rideterminazione  della  spesa,  ai sensi dell'articolo 48, comma 11,
lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la ripartizione dei
proventi  dell'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito delle
persone  fisiche  di  cui  all'articolo 1, comma 2, e' effettuata dal
Ministero dell'interno secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma
7.  Contestualmente  all'applicazione  della  rideterminazione  della
spesa,  ai  sensi dell'articolo 48, comma 11, lettera c), della legge
27  dicembre  1997,  n. 449, si procedera' con appositi provvedimenti
alla  determinazione della riduzione o dell'aumento dei trasferimenti
statali da operare e da consolidare, per ciascun comune, in relazione
alla  differenza  tra il gettito dell'addizionale di cui all'articolo
1,  comma 2, e la spesa come sopra rideterminata, nonche' ai relativi
eventuali conguagli.
 
           Note all'art. 2:
            -  Si  riporta  il testo dell'art. 7 della legge 15 marzo
          1997, n. 59, come modificato    dall'art.  1,    comma  10,
          della legge  n. 191  del 16 giugno 1998:
            "Art.  7.  -    1.  Ai fini della attuazione dei  decreti
          legislativi di cui agli articoli   1, 3  e  4    e  con  le
          scadenze  temporali e modalita' dagli stessi previste, alla
          puntuale      individuazione   dei  beni  e  delle  risorse
          finanziarie,   umane,   strumentali  e   organizzative   da
          trasferire, alla  loro ripartizione tra  le regioni  e  tra
          regioni  ed enti locali ed  ai conseguenti trasferimenti si
          provvede con decreto del  Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri,   sentiti  i  Ministri interessati e  il Ministro
          del tesoro. Il   trasferimento dei   beni e  delle  risorse
          deve  comunque  essere  congruo    rispetto alle competenze
          trasferite e al contempo  deve    comportare  la  parallela
          soppressione  o il  ridimensionamento  dell'amministrazione
          statale   periferica,   in rapporto  ad  eventuali  compiti
          residui.
            2.  Sugli  schemi  dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
          acquisito il parere  della  commissione  di   cui  all'art.
          5,  della  Conferenza permanente per   i rapporti   tra  lo
          Stato, le  regioni e  le province autonome  di Trento  e di
          Bolzano e  della Conferenza  Statocitta' e autonomie locali
          allargata ai rappresentanti delle comunita' montane.  Sugli
          schemi,   inoltre,      sono   sentiti      gli   organismi
          rappresentativi  degli  enti  locali  funzionali  ed     e'
          assicurata la consultazione delle organizzazioni  sindacali
          maggiormente     rappresentative.   I  pareri devono essere
          espressi entro trenta  giorni    dalla  richiesta.  Decorso
          inutilmente  tale termine i decreti possono comunque essere
          emanati.
            3. Al riordino delle strutture di  cui all'art. 3,  comma
          1,  lettera  d), si provvede, con  le modalita' e i criteri
          di  cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge  23  agosto
          1988,  n.  400, introdotto dall'art.  13,  comma  1,  della
          presente legge,  entro  novanta  giorni  dalla adozione  di
          ciascun  decreto di  attuazione di  cui al   comma 1    del
          presente    articolo. Per  i  regolamenti di  riordino,  il
          parere   del Consiglio  di    Stato  e'  richiesto    entro
          cinquantacinque  giorni    ed e' reso entro   trenta giorni
          dalla richiesta.  In ogni  caso, trascorso  inutilmente  il
          termine  di novanta   giorni, il regolamento e' adottato su
          proposta  del Presidente  del Consiglio dei   Ministri.  In
          sede  di  prima  emanazione  gli schemi di regolamento sono
          trasmessi alla Camera dei deputati   e  al    Senato  della
          Repubblica  perche'    su  di   essi sia espresso il parere
          della Commissione  di cui all'art. 5, entro  trenta  giorni
          dalla    data  della    loro  trasmissione.    Decorso tale
          termine i regolamenti possono essere comunque emanati.
            3-bis. Il Governo  e' delegato ad emanare,  sentito    il
          parere delle competenti commissioni  parlamentari, entro il
          30    settembre  1998,  un  decreto     legislativo     che
          istituisce    un'addizionale    comunale all'imposta    sul
          reddito    delle    persone   fisiche.   Si   applicano   i
          principi e i criteri  direttivi di cui ai commi 10    e  11
          dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
            -  Si riporta  il  testo dell'art.  48, comma  12,  della
          legge    27  dicembre    1997,  n.    449, che   integra il
          disposto dell'art.  7 della legge n. 59 del 1997:
            "12. I decreti di cui all'art. 7   della legge  15  marzo
          1997,  n.  59,  disciplinano  altresi'  le  modalita'    di
          copertura degli oneri relativi alle funzioni e  ai  compiti
          trasferiti  fino  alla entrata in vigore dei decreti di cui
          al comma 10, lettera b)".
            - Il testo dell'art. 48, commi 10 e 11,  della  legge  n.
          449 del 1997 e' riportato nelle note alle premesse.