Art. 2. 1. Il finanziamento delle funzioni e dei compiti effettivamente trasferiti ai comuni e' assicurato mediante i trasferimenti erariali aggiuntivi temporaneamente assegnati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come integrato dalle disposizioni recate dall'articolo 48, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sino a tutto l'anno relativo al periodo d'imposta assunto a riferimento dai decreti annuali di cui all'articolo 1, comma 2. 2. Per il periodo successivo a quello determinato in applicazione del comma 1 e sino all'anno precedente a quello in cui verra' applicata la rideterminazione della spesa, ai sensi dell'articolo 48, comma 11, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 2, vengono ripartiti fra i comuni dal Ministero dell'interno in misura proporzionale ai trasferimenti erariali aggiuntivi richiamati al comma 1. 3. A decorrere dall'anno in cui verra' applicata la rideterminazione della spesa, ai sensi dell'articolo 48, comma 11, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la ripartizione dei proventi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 2, e' effettuata dal Ministero dell'interno secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 7. Contestualmente all'applicazione della rideterminazione della spesa, ai sensi dell'articolo 48, comma 11, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si procedera' con appositi provvedimenti alla determinazione della riduzione o dell'aumento dei trasferimenti statali da operare e da consolidare, per ciascun comune, in relazione alla differenza tra il gettito dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 2, e la spesa come sopra rideterminata, nonche' ai relativi eventuali conguagli.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge n. 191 del 16 giugno 1998: "Art. 7. - 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui. 2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e' acquisito il parere della commissione di cui all'art. 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Statocitta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati. 3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato e' richiesto entro cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento e' adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati. 3-bis. Il Governo e' delegato ad emanare, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449". - Si riporta il testo dell'art. 48, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che integra il disposto dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997: "12. I decreti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplinano altresi' le modalita' di copertura degli oneri relativi alle funzioni e ai compiti trasferiti fino alla entrata in vigore dei decreti di cui al comma 10, lettera b)". - Il testo dell'art. 48, commi 10 e 11, della legge n. 449 del 1997 e' riportato nelle note alle premesse.