Art. 7.
            Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza
  1.  Nelle  universita'  le  rappresentanze dei  lavoratori  per  la
sicurezza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre
1994,  n. 626,  sono  individuate  fra tutto  il  personale di  ruolo
(docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo) purche' non rivesta
le funzioni  di datore  di lavoro, secondo  le modalita'  fissate dai
regolamenti in sede di contrattazione decentrata.
  2. Le composizioni e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze
dei  lavoratori  per  la  sicurezza,  eventualmente  integrate  dalle
rappresentanze studentesche, sono definite  in sede di contrattazione
decentrata, tenendo conto delle  particolari esigenze connesse con il
servizio  espletato dalle  universita',  cosi'  come individuate  dal
presente decreto.
 
           Nota all'art. 7:
            - L'art. 18  del  sopra  citato  decreto  legislativo  19
          settembre 1994, n. 626, recita:
            "Art.  18 (Rappresentante  per  la  sicurezza). -  1.  In
          tutte    le  aziende,  o  unita'  produttive,  e'  eletto o
          designato il rappresentante per la sicurezza.
            2. Nelle aziende, o unita' produttive, che occupano  sino
          a  quindici  dipendenti il rappresentante per  la sicurezza
          e' eletto direttamente dai lavoratori   al loro    interno.
          Nelle aziende  che occupano  fino a quindici dipendenti  il
          rappresentante    per la sicurezza  puo' essere individuato
          per piu'  aziende  nell'ambito   territoriale ovvero    del
          comparto   produttivo.   Esso  puo'    essere  designato  o
          eletto  dai lavoratori  nell'ambito delle    rappresentanze
          sindacali,   cosi'    come  definite  dalla  contrattazione
          collettiva di riferimento.
            3. Nelle  aziende, ovvero unita'   produttive,  con  piu'
          di  quindici dipendenti il rappresentante  per la sicurezza
          e'   eletto o designato dai  lavoratori  nell'ambito  delle
          rappresentanze  sindacali  in azienda.   In   assenza    di
          tali   rappresentanze,   e'     eletto    dai    lavoratori
          dell'azienda al loro interno.
            4.    Il numero,   le   modalita'  di designazione  o  di
          elezione  del rappresentante  per   la  sicurezza,  nonche'
          il   tempo  di  lavoro retribuito e   gli  strumenti    per
          l'espletamento  delle   funzioni, sono stabiliti in sede di
          contrattazione collettiva.
            5. In   caso di mancato    accordo  nella  contrattazione
          collettiva  di  cui al   comma 4, il Ministro  del lavoro e
          della  previdenza sociale, sentite le  parti,    stabilisce
          con  proprio  decreto,   da emanarsi entro tre  mesi  dalla
          comunicazione   del   mancato    accordo,  gli    standards
          relativi    alle  materie   di cui   al   comma 4.   Per le
          amministrazioni pubbliche provvede   il Ministro  per    la
          funzione  pubblica    sentite le organizzazioni   sindacali
          maggiormente   rappresentative  sul  piano nazionale.
            6.  In  ogni  caso il numero minimo dei rappresentanti di
          cui al comma 1 e' il seguente:
            a)  un  rappresentante  nelle  aziende    ovvero   unita'
          produttive sino a duecento dipendenti;
            b)    tre  rappresentanti   nelle aziende   ovvero unita'
          produttive da duecentouno a mille dipendenti;
            c)  sei rappresentanti   in   tutte le   altre    aziende
          ovvero  unita' produttive.
            7.    Le    modalita' e   i   contenuti   specifici della
          formazione  del rappresentante   per  la   sicurezza   sono
          stabiliti    in      sede    di  contrattazione  collettiva
          nazionale di   categoria  con  il  rispetto  dei  contenuti
          minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7".