Art. 2.
Importazione di rifiuti dallo Stato della Citta'
del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino
1. Il trasporto di rifiuti solidi urbani e assimilati dallo Stato
della Citta' del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino al
territorio nazionale puo' essere effettuato, ai sensi dell'articolo
16, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
direttamente dalle rispettive autorita' competenti ovvero da imprese
iscritte all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione
dei rifiuti di cui all'articolo 30 del predetto decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22.
Nota all'art. 2:
- Per quanto concerne l'art. 16 del decreto legislativo
n. 22/1997 vedi nelle note alle premesse; l'art. 30 e' il
seguente:
"Art. 30 (Imprese sottoposte ad iscrizione). - 1. L'albo
nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento
dei rifiuti istituito ai sensi dell'art. 10 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441,
assume la denominazione di albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito
denominato albo, ed e' articolato in un comitato
nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente, ed
in sezioni regionali, istituite presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura dei
capoluoghi di regione. I componenti del comitato
nazionale e delle sezioni regionali durano in carica
cinque anni.
2. Il comitato nazionale dell'albo ha potere
deliberante ed e' composto da 15 membri esperti nella
materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con
funzioni di presidente;
b) uno dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, con funzioni di
vicepresidente;
c) uno dal Ministro della sanita';
d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione;
e) tre dalle regioni;
f) uno dell'Unione italiana delle camere di commercio;
g) sei dalle categorie economiche, di cui due delle
categorie degli autotrasportatori.
3. Le sezioni regionali dell'albo sono istituite con
decreto del Ministro dell'ambiente da emanarsi entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e sono composte:
a) dal presidente della camera di commercio o da un
membro del consiglio camerale all'uopo designato, con
funzioni di presidente;
b) da un funzionario o dirigente esperto in
rappresentanza della giunta regionale con funzioni di
vicepresidente;
c) da un funzionario o dirigente esperto in
rappresentanza delle province designato dall'Unione
regionale delle province;
d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.
4. Le imprese che svolgono a titolo professionale
attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti e le
imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi,
anche se da esse prodotti, nonche' le imprese che intendono
effettuare attivita' di bonifica dei siti, di bonifica dei
beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione
dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di
recupero di titolarita' di terzi, e di gestione di impianti
mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti,
devono essere iscritte all'albo. L'iscrizione deve
essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce
l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di
raccolta, di trasporto, di commercio e di
intermediazione dei rifiuti; per le altre attivita'
l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui
esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente
decreto.
5. L'iscrizione di cui al comma 4 ed i
provvedimenti di sospensione, di revoca, di
decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonche',
dal 1 gennaio 1998, l'accettazione delle garanzie
finanziarie sono deliberati dalla sezione regionale
dell'albo della regione ove ha sede legale
l'interessato, in conformita' alla normativa vigente ed
alle direttive emesse dal comitato nazionale.
6. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e
del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono definite le
attribuzioni e le modalita' organizzative dell'albo,
nonche' i requisiti, i termini, le modalita' ed i
diritti d'iscrizione, le modalita' e gli importi delle
garanzie finanziarie, che devono essere prestate a favore
dello Stato dalle imprese di cui al comma 4, in
conformita' ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti univoci per l'iscrizione,
al fine di semplificare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa
sull'autotrasporto, in coerenza con la finalita' di cui
alla lettera a);
c) trattamento uniforme dei componenti delle sezioni
regionali, per garantire l'efficienza operativa;
d) effettiva copertura delle spese attraverso i
diritti di segreteria e i diritti annuali d'iscrizione.
7. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui ai
commi 2 e 3 continuano ad operare, rispettivamente, il
comitato nazionale e le sezioni regionali dell'albo
nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento
dei rifiuti di cui all'art. 1 del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 441. L'iscrizione all'albo e'
deliberata ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 575.
8. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Le
imprese che intendono effettuare attivita' di bonifica
dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di
commercio ed intermediazione dei rifiuti devono
iscriversi all'albo entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore delle relative norme tecniche.
9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate e
le domande d'iscrizione presentate all'albo nazionale
delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti
cui all'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
n. 441, e successive modificazioni ed integrazioni e
delle relative disposizioni di attuazione, alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
10. Il possesso dei requisiti di idoneita' tecnica e di
capacita' finanziaria per l'iscrizione all'albo delle
aziende speciali, dei consorzi e delle societa' di cui
all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che
esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, e'
garantito dal comune o dal consorzio di comuni.
L'iscrizione all'albo e' effettuata sulla base di
apposita comunicazione di inizio di attivita' del comune
o del consorzio di comuni alla sezione regionale dell'albo
territorialmente competente ed e' efficace solo per le
attivita' svolte nell'interesse del comune medesimo o dei
consorzi ai quali il comune stesso partecipa.
11. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali
dell'albo gli interessati possono promuovere, entro
trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi,
ricorso al comitato nazionale dell'albo.
12. Alla segreteria dell'albo e' destinato personale
comandato da amministrazioni dello Stato ed enti
pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del
tesoro.
13. Agli oneri per il funzionamento del comitato
nazionale e delle sezioni regionali si provvede con le
entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti
annuali d'iscrizione, secondo le modalita' previste dal
decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e
successive modifiche.
14. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 407, non si applica alle domande di
iscrizione e agli atti di competenza dell'albo.
15. Per le attivita' di cui al comma 4, le
autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,
in scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni
che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia
dell'iscrizione all'albo o a quella della decisione
definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione.
Le stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di
diffida, di variazione, di sospensione o di revoca delle
predette autorizzazioni.
16. Le imprese che effettuano attivita' di raccolta e
trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate
ai sensi dell'art. 33, ed effettivamente avviati al
riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle
garanzie finanziarie di cui al comma 6 e sono
iscritte all'albo previa comunicazione di inizio di
attivita' alla sezione regionale territorialmente
competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni
due anni e deve essere corredata da idonea documentazione
predisposta ai sensi del decreto ministeriale 21
giugno 1991, n. 324, e successive modifiche ed
integrazioni, nonche' delle deliberazioni del comitato
nazionale dalla quale risultino i seguenti elementi:
a) la quantita', la natura, l'origine e la
destinazione dei rifiuti;
b) la frequenza media della raccolta;
c) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della
tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti
dall'albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
d) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei
requisiti soggettivi, di idoneita' tecnica e di capacita'
finanziaria.
16-bis. Entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di inizio di attivita' le sezioni regionali
e provinciali iscrivono le imprese di cui al comma 1 in
appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato
nazionale, alla provincia territorialmente competente ed
all'interessato. Le imprese che svolgono attivita' di
raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure
semplificate ai sensi dell'articolo 33 devono conformarsi
alle disposizioni di cui al comma 16 entro il 15 gennaio
1998.
17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si
applicano le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7
agosto 1990, n. 241".