Art. 2.
          Importazione di rifiuti dallo Stato della Citta'
            del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino
  1. Il trasporto  di rifiuti solidi urbani e  assimilati dallo Stato
della  Citta'  del Vaticano  e  dalla  Repubblica  di San  Marino  al
territorio nazionale  puo' essere effettuato, ai  sensi dell'articolo
16,  comma  2,  del  decreto  legislativo 5  febbraio  1997,  n.  22,
direttamente dalle rispettive autorita'  competenti ovvero da imprese
iscritte all'albo nazionale delle  imprese che effettuano la gestione
dei rifiuti di cui all'articolo 30 del predetto decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22.
 
           Nota all'art. 2:
            -  Per quanto concerne l'art.  16 del decreto legislativo
          n. 22/1997 vedi nelle note alle premesse; l'art. 30  e'  il
          seguente:
            "Art. 30 (Imprese sottoposte ad  iscrizione). - 1. L'albo
          nazionale  delle  imprese esercenti servizi  di smaltimento
          dei  rifiuti  istituito  ai    sensi  dell'art.    10   del
          decreto-legge    31 agosto   1987, n.  361, convertito, con
          modificazioni,   dalla legge 29  ottobre    1987,  n.  441,
          assume    la    denominazione   di  albo  nazionale   delle
          imprese  che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito
          denominato  albo,  ed  e'  articolato  in     un   comitato
          nazionale, con  sede presso  il Ministero dell'ambiente, ed
          in   sezioni  regionali,  istituite  presso  le  camere  di
          commercio,   industria, artigianato   e  agricoltura    dei
          capoluoghi    di regione.   I   componenti  del    comitato
          nazionale  e   delle   sezioni regionali durano  in  carica
          cinque anni.
            2.     Il  comitato    nazionale  dell'albo    ha  potere
          deliberante ed  e' composto da 15  membri  esperti    nella
          materia  nominati  con  decreto del Ministro dell'ambiente,
          di concerto con il  Ministro dell'industria, del  commercio
          e dell'artigianato, e designati rispettivamente:
            a)    due dal   Ministro dell'ambiente,  di  cui uno  con
          funzioni  di presidente;
            b)    uno     dal    Ministro     dell'industria,     del
          commercio         e   dell'artigianato,   con  funzioni  di
          vicepresidente;
               c) uno dal Ministro della sanita';
               d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione;
               e) tre dalle regioni;
               f) uno dell'Unione italiana delle camere di commercio;
            g) sei dalle  categorie  economiche,  di  cui  due  delle
          categorie degli autotrasportatori.
            3.  Le    sezioni regionali dell'albo  sono istituite con
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  da  emanarsi   entro
          centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
          presente decreto e sono composte:
            a) dal  presidente della  camera di  commercio o   da  un
          membro  del  consiglio  camerale  all'uopo  designato,  con
          funzioni di presidente;
            b)   da      un  funzionario  o    dirigente  esperto  in
          rappresentanza  della  giunta  regionale  con  funzioni  di
          vicepresidente;
            c)   da      un  funzionario  o    dirigente  esperto  in
          rappresentanza   delle   province   designato   dall'Unione
          regionale delle province;
               d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.
            4.    Le imprese   che svolgono   a titolo  professionale
          attivita'  di raccolta  e  trasporto di   rifiuti   e    le
          imprese  che  raccolgono  e trasportano rifiuti pericolosi,
          anche se da esse prodotti, nonche' le imprese che intendono
          effettuare attivita' di bonifica  dei siti, di bonifica dei
          beni contenenti amianto, di  commercio  ed  intermediazione
          dei  rifiuti,  di gestione di impianti  di smaltimento e di
          recupero di titolarita' di terzi, e di gestione di impianti
          mobili di smaltimento e   di    recupero   di      rifiuti,
          devono    essere    iscritte  all'albo.  L'iscrizione  deve
          essere    rinnovata  ogni    cinque  anni    e  sostituisce
          l'autorizzazione    all'esercizio   delle    attivita'   di
          raccolta,     di  trasporto,     di   commercio      e   di
          intermediazione  dei    rifiuti;  per    le altre attivita'
          l'iscrizione abilita  alla gestione degli impianti  il  cui
          esercizio  sia  stato  autorizzato  ai  sensi  del presente
          decreto.
            5.   L'iscrizione   di    cui   al   comma   4   ed     i
          provvedimenti    di  sospensione,     di     revoca,     di
          decadenza   e   di   annullamento dell'iscrizione, nonche',
          dal  1    gennaio  1998,    l'accettazione  delle  garanzie
          finanziarie   sono   deliberati  dalla   sezione  regionale
          dell'albo   della   regione   ove      ha    sede    legale
          l'interessato,  in conformita'  alla  normativa vigente  ed
          alle  direttive emesse  dal comitato nazionale.
            6.    Con    decreti del   Ministro   dell'ambiente,   di
          concerto  con  i Ministri  dell'industria,  del   commercio
          e  dell'artigianato,  dei trasporti  e della  navigazione e
          del tesoro,  entro novanta  giorni dalla data di    entrata
          in   vigore   del  presente    decreto,  sono  definite  le
          attribuzioni e   le  modalita'    organizzative  dell'albo,
          nonche'  i  requisiti,    i  termini,   le modalita'   ed i
          diritti d'iscrizione,   le modalita' e  gli  importi  delle
          garanzie  finanziarie, che devono essere prestate a  favore
          dello Stato   dalle imprese  di    cui  al  comma    4,  in
          conformita' ai seguenti principi:
            a)  individuazione di requisiti univoci per l'iscrizione,
          al fine di semplificare le procedure;
            b)   coordinamento      con   la      vigente   normativa
          sull'autotrasporto,  in  coerenza  con  la finalita' di cui
          alla lettera a);
            c) trattamento  uniforme  dei  componenti  delle  sezioni
          regionali, per garantire l'efficienza operativa;
            d)   effettiva   copertura  delle    spese  attraverso  i
          diritti  di segreteria e i diritti annuali d'iscrizione.
            7.  In    attesa dell'emanazione   dei decreti  di cui ai
          commi 2  e 3 continuano ad  operare, rispettivamente,    il
          comitato  nazionale    e  le  sezioni  regionali  dell'albo
          nazionale delle imprese esercenti  servizi  di  smaltimento
          dei  rifiuti    di  cui all'art.   1 del   decreto-legge 31
          agosto 1987,  n. 361, convertito,  con modificazioni, dalla
          legge 29 ottobre 1987,  n. 441. L'iscrizione   all'albo  e'
          deliberata  ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 575.
            8.  Fino  all'emanazione  dei decreti di   cui al comma 6
          continuano ad applicarsi  le   disposizioni   vigenti.   Le
          imprese   che  intendono effettuare  attivita' di  bonifica
          dei  siti,  di  bonifica dei  beni contenenti  amianto,  di
          commercio  ed    intermediazione    dei    rifiuti   devono
          iscriversi  all'albo   entro  sessanta  giorni dall'entrata
          in vigore delle relative norme tecniche.
            9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate  e
          le  domande  d'iscrizione   presentate all'albo   nazionale
          delle  imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti
          cui all'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987,  n.  361,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
          n.  441,  e    successive modificazioni ed   integrazioni e
          delle relative  disposizioni di attuazione,   alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto.
            10. Il possesso  dei requisiti di idoneita' tecnica  e di
          capacita'  finanziaria    per l'iscrizione   all'albo delle
          aziende speciali,  dei consorzi e  delle societa' di    cui
          all'art.    22  della  legge   8 giugno 1990, n.   142, che
          esercitano  i    servizi  di  gestione  dei    rifiuti,  e'
          garantito   dal   comune   o   dal   consorzio  di  comuni.
          L'iscrizione all'albo e'    effettuata  sulla    base    di
          apposita  comunicazione  di inizio  di attivita' del comune
          o  del consorzio di comuni alla sezione regionale dell'albo
          territorialmente competente  ed  e' efficace  solo per   le
          attivita'  svolte  nell'interesse del comune medesimo o dei
          consorzi ai quali il comune stesso partecipa.
            11. Avverso   i provvedimenti delle  sezioni    regionali
          dell'albo   gli  interessati  possono    promuovere,  entro
          trenta giorni   dalla notifica  dei  provvedimenti  stessi,
          ricorso al comitato nazionale dell'albo.
            12.  Alla    segreteria dell'albo e' destinato  personale
          comandato da amministrazioni   dello   Stato   ed      enti
          pubblici,    secondo    criteri  stabiliti  con decreto del
          Ministro  dell'ambiente, di concerto con  il  Ministro  del
          tesoro.
            13.  Agli  oneri  per  il    funzionamento  del  comitato
          nazionale e delle sezioni  regionali  si  provvede  con  le
          entrate  derivanti dai diritti di segreteria e  dai diritti
          annuali d'iscrizione,   secondo le modalita'  previste  dal
          decreto  del  Ministro   dell'ambiente 20 dicembre   1993 e
          successive modifiche.
            14. Il  decreto del Presidente  della Repubblica 9 maggio
          1994, n.   407,   non  si    applica    alle    domande  di
          iscrizione  e  agli atti  di competenza dell'albo.
            15.   Per   le   attivita'   di   cui   al  comma  4,  le
          autorizzazioni rilasciate  ai    sensi  del  decreto    del
          Presidente  della    Repubblica 10 settembre 1982,  n. 915,
          in scadenza, sono  prorogate, a  cura delle amministrazioni
          che le hanno rilasciate,    fino  alla  data  di  efficacia
          dell'iscrizione  all'albo    o  a    quella della decisione
          definitiva sul provvedimento   di diniego   di  iscrizione.
          Le  stesse    amministrazioni  adottano  i provvedimenti di
          diffida,  di variazione, di sospensione o di  revoca  delle
          predette autorizzazioni.
            16.  Le  imprese  che  effettuano attivita' di raccolta e
          trasporto dei rifiuti sottoposti a  procedure  semplificate
          ai  sensi  dell'art.  33,  ed effettivamente   avviati   al
          riciclaggio  ed al  recupero,  non  sono sottoposte    alle
          garanzie  finanziarie    di   cui   al   comma 6   e   sono
          iscritte all'albo   previa  comunicazione    di  inizio  di
          attivita'   alla   sezione      regionale  territorialmente
          competente. Detta  comunicazione deve essere rinnovata ogni
          due anni e deve essere corredata da  idonea  documentazione
          predisposta    ai   sensi del   decreto   ministeriale   21
          giugno  1991,  n.  324,  e      successive   modifiche   ed
          integrazioni,  nonche'  delle  deliberazioni   del comitato
          nazionale dalla quale  risultino i seguenti elementi:
            a)   la   quantita',   la   natura,  l'origine    e    la
          destinazione  dei rifiuti;
               b) la frequenza media della raccolta;
            c) la rispondenza delle  caratteristiche tecniche e della
          tipologia  del  mezzo  utilizzato  ai  requisiti  stabiliti
          dall'albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
            d)  il  rispetto delle  condizioni  ed  il possesso   dei
          requisiti  soggettivi,  di idoneita' tecnica e di capacita'
          finanziaria.
            16-bis. Entro    dieci  giorni  dal  ricevimento    della
          comunicazione  di inizio di attivita'  le sezioni regionali
          e  provinciali iscrivono le imprese di cui  al comma  1  in
          appositi      elenchi  dandone  comunicazione  al  Comitato
          nazionale, alla  provincia territorialmente  competente  ed
          all'interessato.    Le imprese  che  svolgono attivita'  di
          raccolta  e trasporto  di rifiuti  sottoposti a   procedure
          semplificate   ai sensi dell'articolo 33 devono conformarsi
          alle disposizioni di cui al comma 16 entro  il  15  gennaio
          1998.
            17.   Alla   comunicazione   di   cui   al  comma  16  si
          applicano  le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7
          agosto 1990, n. 241".