Art. 2. Importazione di rifiuti dallo Stato della Citta' del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino 1. Il trasporto di rifiuti solidi urbani e assimilati dallo Stato della Citta' del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino al territorio nazionale puo' essere effettuato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, direttamente dalle rispettive autorita' competenti ovvero da imprese iscritte all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 30 del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Nota all'art. 2: - Per quanto concerne l'art. 16 del decreto legislativo n. 22/1997 vedi nelle note alle premesse; l'art. 30 e' il seguente: "Art. 30 (Imprese sottoposte ad iscrizione). - 1. L'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assume la denominazione di albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato albo, ed e' articolato in un comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente, ed in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione. I componenti del comitato nazionale e delle sezioni regionali durano in carica cinque anni. 2. Il comitato nazionale dell'albo ha potere deliberante ed e' composto da 15 membri esperti nella materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e designati rispettivamente: a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente; b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di vicepresidente; c) uno dal Ministro della sanita'; d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione; e) tre dalle regioni; f) uno dell'Unione italiana delle camere di commercio; g) sei dalle categorie economiche, di cui due delle categorie degli autotrasportatori. 3. Le sezioni regionali dell'albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono composte: a) dal presidente della camera di commercio o da un membro del consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni di presidente; b) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della giunta regionale con funzioni di vicepresidente; c) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle province designato dall'Unione regionale delle province; d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente. 4. Le imprese che svolgono a titolo professionale attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, anche se da esse prodotti, nonche' le imprese che intendono effettuare attivita' di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarita' di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte all'albo. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attivita' l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto. 5. L'iscrizione di cui al comma 4 ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonche', dal 1 gennaio 1998, l'accettazione delle garanzie finanziarie sono deliberati dalla sezione regionale dell'albo della regione ove ha sede legale l'interessato, in conformita' alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal comitato nazionale. 6. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalita' organizzative dell'albo, nonche' i requisiti, i termini, le modalita' ed i diritti d'iscrizione, le modalita' e gli importi delle garanzie finanziarie, che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese di cui al comma 4, in conformita' ai seguenti principi: a) individuazione di requisiti univoci per l'iscrizione, al fine di semplificare le procedure; b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in coerenza con la finalita' di cui alla lettera a); c) trattamento uniforme dei componenti delle sezioni regionali, per garantire l'efficienza operativa; d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali d'iscrizione. 7. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui ai commi 2 e 3 continuano ad operare, rispettivamente, il comitato nazionale e le sezioni regionali dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 1 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. L'iscrizione all'albo e' deliberata ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 575. 8. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Le imprese che intendono effettuare attivita' di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti devono iscriversi all'albo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle relative norme tecniche. 9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate e le domande d'iscrizione presentate all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti cui all'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e successive modificazioni ed integrazioni e delle relative disposizioni di attuazione, alla data di entrata in vigore del presente decreto. 10. Il possesso dei requisiti di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria per l'iscrizione all'albo delle aziende speciali, dei consorzi e delle societa' di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, e' garantito dal comune o dal consorzio di comuni. L'iscrizione all'albo e' effettuata sulla base di apposita comunicazione di inizio di attivita' del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale dell'albo territorialmente competente ed e' efficace solo per le attivita' svolte nell'interesse del comune medesimo o dei consorzi ai quali il comune stesso partecipa. 11. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali dell'albo gli interessati possono promuovere, entro trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al comitato nazionale dell'albo. 12. Alla segreteria dell'albo e' destinato personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro. 13. Agli oneri per il funzionamento del comitato nazionale e delle sezioni regionali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e successive modifiche. 14. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'albo. 15. Per le attivita' di cui al comma 4, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'albo o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione. Le stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o di revoca delle predette autorizzazioni. 16. Le imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 33, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 6 e sono iscritte all'albo previa comunicazione di inizio di attivita' alla sezione regionale territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni due anni e deve essere corredata da idonea documentazione predisposta ai sensi del decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' delle deliberazioni del comitato nazionale dalla quale risultino i seguenti elementi: a) la quantita', la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti; b) la frequenza media della raccolta; c) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall'albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare; d) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria. 16-bis. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attivita' le sezioni regionali e provinciali iscrivono le imprese di cui al comma 1 in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed all'interessato. Le imprese che svolgono attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 33 devono conformarsi alle disposizioni di cui al comma 16 entro il 15 gennaio 1998. 17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241".