Art. 3. Condizioni e limiti 1. Le spedizioni devono soddisfare i seguenti requisiti: a) i rifiuti devono essere adeguatamente imballati; b) i contenitori devono recare adeguate etichette sulle quali sia indicato, oltre alla natura, composizione e quantitativo dei rifiuti, il/i numero/i di telefono della o delle persone dalle quali possono essere ottenuti istruzioni o pareri in qualsiasi momento durante la spedizione nonche', quando possibile, l'identita' del produttore iniziale dei rifiuti; c) i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza da seguire in caso di pericolo o incidenti; d) le etichette e le istruzioni di cui alle lettere b) e c) devono essere redatte nelle lingue degli Stati membri interessati. 2. Le spese amministrative di cui all'allegato 4, poste a carico del notificatore ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del regolamento CEE n. 259/93, sono versate alle autorita' di cui all'articolo 1, comma 5. 3. Fatti salvi eventuali specifici accordi internazionali e le norme che disciplinano il trasporto di merci, il trasportatore deve essere autorizzato all'effettuazione del trasporto di rifiuti ai sensi dell'ordinamento italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea. 4. I trasporti di rifiuti effettuati sul territorio nazionale che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento CEE n. 259/93 devono essere coperti da idonea garanzia fidejussoria ai sensi della normativa nazionale vigente.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 33, comma 1, del citato regolamento n. 259/93/CEE e' il seguente: "Art. 33. - 1. Possono essere poste a carico del notificatore le opportune spese amministrative per l'espletamento della procedura di notifica e di sorveglianza e le spese ordinarie per analisi e controlli appropriati".