Art. 3.
                         Condizioni e limiti
  1. Le spedizioni devono soddisfare i seguenti requisiti:
    a) i rifiuti devono essere adeguatamente imballati;
  b) i contenitori  devono recare adeguate etichette  sulle quali sia
indicato, oltre alla natura, composizione e quantitativo dei rifiuti,
il/i numero/i di  telefono della o delle persone  dalle quali possono
essere ottenuti istruzioni  o pareri in qualsiasi  momento durante la
spedizione  nonche',  quando  possibile, l'identita'  del  produttore
iniziale dei rifiuti;
  c) i rifiuti devono essere  accompagnati da istruzioni di sicurezza
da seguire in caso di pericolo o incidenti;
  d) le etichette e le istruzioni di  cui alle lettere b) e c) devono
essere redatte nelle lingue degli Stati membri interessati.
  2. Le  spese amministrative di  cui all'allegato 4, poste  a carico
del notificatore ai sensi dell'articolo  33, comma 1, del regolamento
CEE n.  259/93, sono  versate alle autorita'  di cui  all'articolo 1,
comma 5.
  3.  Fatti salvi  eventuali  specifici accordi  internazionali e  le
norme che disciplinano  il trasporto di merci,  il trasportatore deve
essere  autorizzato all'effettuazione  del  trasporto  di rifiuti  ai
sensi  dell'ordinamento italiano  o di  uno Stato  membro dell'Unione
europea.
  4. I trasporti  di rifiuti effettuati sul  territorio nazionale che
non rientrano nel campo di applicazione del regolamento CEE n. 259/93
devono essere coperti da idonea  garanzia fidejussoria ai sensi della
normativa nazionale vigente.
 
           Nota all'art. 3:
            -    Il   testo dell'art.   33,   comma   1,   del citato
          regolamento  n.  259/93/CEE e' il seguente:
            "Art. 33.   - 1. Possono  essere    poste  a  carico  del
          notificatore   le   opportune   spese   amministrative  per
          l'espletamento  della  procedura  di  notifica     e     di
          sorveglianza    e   le   spese   ordinarie per   analisi  e
          controlli appropriati".