Art. 3.
Condizioni e limiti
1. Le spedizioni devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) i rifiuti devono essere adeguatamente imballati;
b) i contenitori devono recare adeguate etichette sulle quali sia
indicato, oltre alla natura, composizione e quantitativo dei rifiuti,
il/i numero/i di telefono della o delle persone dalle quali possono
essere ottenuti istruzioni o pareri in qualsiasi momento durante la
spedizione nonche', quando possibile, l'identita' del produttore
iniziale dei rifiuti;
c) i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza
da seguire in caso di pericolo o incidenti;
d) le etichette e le istruzioni di cui alle lettere b) e c) devono
essere redatte nelle lingue degli Stati membri interessati.
2. Le spese amministrative di cui all'allegato 4, poste a carico
del notificatore ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del regolamento
CEE n. 259/93, sono versate alle autorita' di cui all'articolo 1,
comma 5.
3. Fatti salvi eventuali specifici accordi internazionali e le
norme che disciplinano il trasporto di merci, il trasportatore deve
essere autorizzato all'effettuazione del trasporto di rifiuti ai
sensi dell'ordinamento italiano o di uno Stato membro dell'Unione
europea.
4. I trasporti di rifiuti effettuati sul territorio nazionale che
non rientrano nel campo di applicazione del regolamento CEE n. 259/93
devono essere coperti da idonea garanzia fidejussoria ai sensi della
normativa nazionale vigente.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 33, comma 1, del citato
regolamento n. 259/93/CEE e' il seguente:
"Art. 33. - 1. Possono essere poste a carico del
notificatore le opportune spese amministrative per
l'espletamento della procedura di notifica e di
sorveglianza e le spese ordinarie per analisi e
controlli appropriati".