IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
 Vista  la  legge  21  gennaio  1994,  n.  61,  di  conversione   del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante: 
 "Disposizioni   urgenti   sulla   riorganizzazione   dei   controlli
ambientali e istituzione dell'Agenzia  nazionale  per  la  protezione
dell'ambiente"; 
 Considerato che ai sensi della citata legge 21 gennaio 1964, n.  61,
le attivita' tecnico-scientifiche dell'ANPA consistono, tra l'altro: 
 a)  "nella  raccolta  sistematica,  anche  informatizzata,  e  nella
integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione  ambientale,
anche attraverso  la  realizzazione  del  sistema  informativo  e  di
monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali"; 
 b) "nella elaborazione  di  dati  e  di  informazioni  di  interesse
ambientale, nella diffusione  dei  dati  sullo  stato  dell'ambiente,
nella  elaborazione,  verifica   e   promozione   di   programmi   di
divulgazione e formazione in materia ambientale"; 
 c) "nella cooperazione con l'Agenzia  europea  dell'ambiente  e  con
l'istituto statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT), nonche' con
le organizzazione internazionali operanti nel settore della 
salvaguardia 
ambientale"; 
 Vista la legge  25  gennaio  1994,  n.  70,  recante  norme  per  la
semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria  e
di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del  sistema  di  eco
gestione e di audit ambientale; 
 Visto il  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  recante
attuazione delle direttive  91/156/CEE  sui  rifiuti  91/689/CEE  sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE  sugli  imballaggi  e  sui  rifiuti  di
imballaggio; 
 Visto in  particolare  l'articolo  11,  del  decreto  legislativo  5
febbraio 1997, n. 22, che disciplina la riorganizzazione del  catasto
dei rifiuti istituito dal decreto-legge 9  settembre  1988,  n.  397,
convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988,  n.  475,
recante disposizioni urgenti in materia di smalti mento  dei  rifiuti
industriali; 
 Considerato che ai sensi del comma 5 del predetto articolo  11,  del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 l'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente elabora i dati, evidenziando le tipologie  e
le quantita' dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati,  recuperati
e smaltiti, nonche' gli impianti di recupero e  di  smalti  mento  in
esercizio, e ne assicura la pubblicita'; 
 Visto l'accordo di programma stipulato in data 24 gennaio  1997  tra
l'ANPA e l'UNIONCAMERE; 
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 Sentita la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
 Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 giugno 1998; 
 Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  di
cui alla nota del 29 luglio 1998 numero prot. UL/98/14957; 
                             A D O T T A 
                      il presente regolamento: 
                               Art. 1. 
 1. Il catasto dei rifiuti e' organizzato in una  sezione  nazionale,
che ha sede in Roma presso  l'Agenzia  nazionale  per  la  protezione
dell'ambiente (ANPA) e in sezioni regionali o delle province autonome
presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province  autonome
per la protezione dell'ambiente (ARPA). Ove tali strutture non  siano
state ancora costituite, nelle more dell'istituzione delle  strutture
stesse, in via transitoria le sezioni regionali sono istituite presso
la regione. 
 
    

           AVVERTENZA:
           Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.    10,  comma  3,  del  testo  unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.

    
          Note alle premesse. 
           - Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 5 febbraio
          1997, n. 22 (Attuazione delle direttive n.  91/156/CEE  sui
          rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
          imballaggi e sui rifiuti di imballaggi), e' il seguente: 
           "Art. 11 (Catasto dei rifiuti). -  1.  Entro  cento  venti
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, il Ministro dell'ambiente, sentita  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano di  cui  all'art.  12
          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  provvede  con  proprio
          decreto  alla  riorganizzazione  del  Catasto  dei  rifiuti
          istituito  ai  sensi  dell'art.  3  del   decreto-legge   9
          settembre 1988,  n.  397,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  9  novembre  1988,  n.  475,   e   successive
          modificazioni, in modo da assicurare un quadro  conoscitivo
          completo e costantemente aggiornato, anche  ai  fini  della
          pianificazione delle connesse attivita' di gestione,  sulla
          base  del  sistema  di  raccolta  dei  dati  relativi  alla
          gestione dei rifiuti di cui alla legge 25 gennaio 1994,  n.
          70,  utilizzando  la  nomenclatura  prevista  nel  Catalogo
          europeo  dei  rifiuti   istituito   con   decisione   della
          Commissione delle Comunita europee del  20  dicembre  1993,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. 5 del 7 gennaio 1994. 
           2. Il Catasto e' articolato in una sezione nazionale,  che
          ha  sede  in  Roma  presso  l'Agenzia  nazionale   per   la
          protezione dell'ambiente (ANPA) e in  sezioni  regionali  o
          delle province autonome presso  le  corrispondenti  Agenzie
          regionali e  delle  province  autonome  per  la  protezione
          dell'ambiente (ARPA) e, ove tali Agenzie non  siano  ancora
          costituite, presso la Regione. 
           3. Chiunque effettua a titolo professionale  attivita'  di
          raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti
          e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le  operazioni
          di recupero e di  smalti  mento  dei  rifiuti,  nonche'  le
          imprese e gli enti che producono rifiuti  pericolosi  e  le
          imprese e gli enti che  producono  rifiuti  non  pericolosi
          derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali di  cui
          all'art. 7, comma  3,  lettere  c)  e  d),  sono  tenuti  a
          comunicare annualmente  con  le  modalita'  previste  dalla
          legge  25  gennaio  1994,  n.  70,  le   quantita'   e   le
          caratteristiche   qualitative   dei    rifiuti    prodotti,
          recuperati e smaltiti.  Sono  esonerati  da  tale  obbligo,
          limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi,  i
          piccoli imprenditori artigiani di  cui  all'art.  2083  del
          codice civile che non hanno piu'  di  tre  dipendenti.  Nel
          caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi
          al Servizio  pubblico  di  raccolta,  la  comunicazione  e'
          effettuata dal gestore del servizio. 
           4. I comuni, o loro consorzi o  comunita'  montane  ovvero
          aziende speciali con finalita' di smalti mento dei  rifiuti
          urbani  e  assimilati  comunicano  annualmente  secondo  le
          modalita' previste della legge 25 gennaio 1994, n.  70,  le
          seguenti informazioni relative all'anno precedente: 
           a) la quantita' dei rifiuti urbani  raccolti  nel  proprio
          territorio; 
           b) i soggetti  che  hanno  provveduto  alla  gestione  dei
          rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie  e
          la quantita' dei rifiuti gestiti da ciascuno; 
           c) i  costi  di  gestione  e  di  ammortamento  tecnico  e
          finanziario degli investimenti per le attivita' di gestione
          dei rifiuti,  nonche'  i  proventi  della  tariffa  di  cui
          all'art. 49; 
           a) i dati relativi alla raccolta differenziata. 
           5. Le Sezioni regionali e  provinciali  e  delle  Province
          autonome del Catasto provvedono all'elaborazione  dei  dati
          ed alla  successiva  trasmissione  alla  sezione  nazionale
          entro 30 giorni dal  ricevimento,  ai  sensi  dell'art.  2,
          comma  2,  della  legge  25  gennaio  1994,  n.  70,  delle
          informazioni di cui ai commi 3 e 4. L'ANPA elabora i  dati,
          evidenziando  le  tipologie  e  le  quantita'  dei  rifiuti
          prodotti, raccolti,  trasportati,  recuperati  e  smaltiti,
          nonche' gli impianti di  smalti  mento  e  di  recupero  in
          esercizio, e ne assicura la pubblicita'. 
           6. Fino all'emanazione del  decreto  di  cui  al  comma  1
          continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni   vigenti   in
          materia. 
           7. La riorganizzazione del Catasto di cui ai commi 1  e  2
          non deve comportare oneri ulteriori ed  aggiuntivi  per  il
          bilancio dello Stato". 
           - Il testo dell'art. 17, comma 3, della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
           "3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".