Art. 2. 
 1. La  base  informativa  del  Catasto  dei  rifiuti  e'  attuata  e
aggiornata  con   periodicita'   tipicamente   pari   all'annualita',
attraverso: 
 a)  i  dati  relativi  alle  quantita'   ed   alle   caratteristiche
qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati  e  smaltiti  comunicati
con le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, ai sensi
dell'articolo 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 
 b) i dati relativi alle autorizzazioni regionali e  alla  iscrizione
di cui agli articoli 27, 2X, 30, 31, 32 e 33, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, trasmessi alla sezione  nazionale  ai  sellai
dei commi 5 e dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 61; 
 c) ulteriori dati assunti o elaborati di cui l'Agenzia nazionale per
la protezione dell'ambiente (ANPA) 
disporra'   attraverso   la    propria    attivita'    di    gestione
dell'informazione di interesse ambientale. 
 2.  L'Agenzia  nazionale   per   protezione   dell'ambiente   (ANPA)
stabilisce in  collaborazione  con  le  regioni  le  elaborazioni  da
effettuarsi sui dati relativi alle dichiarazioni di  cui  al  Modello
unico di dichiarazione (MUD) previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 
70,  i  diversi  livelli  di  elaborazione,  le  modalita'   per   la
validazione dei dati, nonche' il modello per l'acquisizione dei  dati
di cui al comma 1, lettera h), del presente articolo. 
 3. Le sezioni regionali e provinciali e delle province autonome  del
catasto provvedono, sulla base delle modalita' stabilite al comma  2,
all'elaborazione dei dati di cui al  comma  1,  lettera  a),  e  alla
successiva trasmissione alla Sezione nazionale. 
 4.  L'Agenzia  nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente  (ANPA)
elabora i dati, di cui al comma 1, evidenziando  le  tipologie  e  le
quantita' dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati,  recuperati  e
smaltiti, nonche' gli impianti di  smalti  mento  e  di  recupero  in
esercizio, e ne assicura  la  trasmissione  ai  soggetti  competenti,
anche ai fini di attivita' di pianificazione e controllo, nonche'  la
pubblicita'. 
 
    

          Note all'art. 2.
           - Si riporta il testo degli articoli 27, 28, 30, 31, 32  e
          33 del citato decreto legislativo n. 22/1997:
           "Art.  27 (Approvazione del progetto e autorizzazione alla
          realizzazione degli impianti di smalti mento e di  recupero
          dei rifiuti).
           - 1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di
          smalti  mento  o  di recupero di rifiuti, anche pericolosi,
          devono presentare apposita domanda alla regione  competente
          per    territorio,   allegando   il   progetto   definitivo
          dell'impianto e la documentazione tecnica prevista  per  la
          realizzazione   del   progetto  stesso  dalle  disposizioni
          vigenti in materia urbanistica, di  tutela  ambientale,  di
          salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene
           pubblica.
           Ove  l'impianto  debba essere sottoposto alla procedura di
          valutazione di impatto ambientale statale  ai  sensi  della
          normativa  vigente,  alla  domanda  e' altresi' allegata la
          comunicazione  del  progetto  all'autorita'  competente  ai
          predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso
          fino  all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita'
          ambientale ai sensi dell'art. 6, comma  4,  della  legge  8
          luglio   1986,   n.   349,   e   successive   modifiche  ed
          integrazioni.
           2. Entro trenta giorni dal ricevimento  della  domanda  di
          cui  al  comma  1,  la  regione  nomina un responsabile del
          procedimento  e  convoca  una   apposita   conferenza   cui
          partecipano   i   responsabili   degli   uffici   regionali
          competenti,  e   i   rappresentanti   degli   enti   locali
          interessati.
           Alla   conferenza  e'  invitato  a  partecipare  anche  il
          richiedente l'autorizzazione o  un  suo  rappresentante  al
          fine di acquisire informazioni e chiarimenti
           3.   Entro  novanta  giorni  dalla  sua  convocazione,  la
          conferenza:  a) procede alla valutazione dei progetti;
           b) acquisisce e valuta tutti gli  elementi  relativi  alla
          compatibilita'  del  progetto  con le esigenze ambientali e
          territoriali;
           c) acquisisce, ove previsto dalla  normativa  vigente,  la
          valutazione di compatibilita' ambientale;
           d)  trasmette  le  proprie conclusioni con i relativi atti
          alla giunta regionale.
           4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione puo'
          avvalersi  degli  organismi  individuati   ai   sensi   del
          decreto-legge  4  dicembre  1993,  n.  496, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
           5. Entro trenta giorni dal ricevimento  delle  conclusioni
          della  conferena,  e  sulla  base  delle  risultanze  della
          stessa, la giunta regionale approva il progetto e autorizza
          la realizzazione dell'impianto.
           L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti,  pareri,
          autorizzazioni   e   concessioni   di   organi   regionali,
          provinciali e comunali.
           L'approvazione stessa costituisce, ove  occorra,  variante
          allo   strumento   urbanistico   comunale,  e  comporta  la
          dichiarazione   di   pubblica    utilita',    urgenza    ed
          indifferibilita' dei lavori.
           6.  Nel  caso  in  cui il progetto approvato riguardi aree
          vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.  1497,  e
          del  decreto-legge  27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1985  n.  431,  si
          applicano  le  disposizioni  di cui al comma 9 dell'art. 82
          dei decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n. 616, come modificato dal decreto-legge 27  giugno  1985,
          n.  312, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1985, n. 431.
           7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare
          l'intervento sostitutivo in caso di  mancato  rispetto  del
          termine complessivo di cui ai commi 2 3 e 5.
           8.  Le  procedure di cui al presente articolo si applicano
          anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso
          di esercizio, che  comportano  modifiche  a  seguito  delle
          quali    gli    impianti    non    sono    piu'    conformi
          all'autorizzazione rilasciata.
           9.  Con  testualmente  alla domanda di cui al comma 1 puo'
          essere presentata domanda di  autorizzazione  all'esercizio
          delle  operazioni  di  smalti  mento  e  di recupero di cui
          all'art. 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni
          di smalti mento e di recupero con testualmente all'adozione
          del   provvedimento   che   autorizza   la    realizzazione
          dell'impianto".  pianto".
           "Art. 28 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di
          smaltimento e recupero).-1. L'esercizio delle operazioni di
          smalti mento e di recupero dei rifiuti e' autorizzato dalla
          regione  competente  per  territorio  entro  novanta giorni
          dalla  presentazione  della  relativa  istanza   da   parte
          dell'interessato.  L'autorizzazione individua le condizioni
          e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei
          principi di cui all'art. 2, ed in particolare:
           a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da  smaltire  o  da
          recuperare;
           b)  i  requisiti tecnici, con particolare riferimento alla
          compatibilita' del sito, alle attrezzature  utilizzate,  ai
          tipi   ed  ai  quantitativi  massimi  di  rifiuti  ed  alla
          conformita' dell'impianto al progetto approvato;
           c) le precauzioni da prendere in materia di  sicurezza  ed
          igiene ambientale;
           d) il luogo di smalti mento;
           e) il metodo di trattamento e di recupero;
           f)  i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi
          di trattamento termico dei rifiuti, anche  accompagnati  da
          recupero energetico, non possono essere meno restrittivi di
          quelli  fissati  per  gli  impianti  di incenerimento dalle
          direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio del 8 giugno
          1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE
          del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive  modifiche
          ed integrazioni;
           g)   le   prescrizioni  per  le  operazioni  di  messa  in
          sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
           h) le garanzie finanziarie; i)  l'idoneita'  del  soggetto
          richiedente.
           2.   I  rifiuti  pericolosi  possono  essere  smaltiti  in
          discarica   solo   se   preventivamente    catalogati    ed
          identificati  secondo  le  modalita'  fissate  dal Ministro
          dell'ambiente, di concerto con il Ministro  della  sanita',
          entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
          presente decreto.
           3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa  per  un
          periodo  di  cinque  anni  ed  e' rinnovabile. A tale fine,
          entro      centottanta      giorni      dalla      scadenza
          dell'autorizzazione,   deve   essere   presentata  apposita
          domanda  alla  regione  che  decide  prima  della  scadenza
          dell'autorizzazione stessa.
           4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento
          degli    impianti    questi    non    risultino    conformi
          all'autorizzazione di cui all'art.  27,  ovvero  non  siano
          soddisfatte  le  condizioni  e  le  prescrizioni  contenute
          nell'atto  di autorizzazione all'esercizio delle operazioni
          di cui al comma 1, quest'ultima e' sospesa, previa diffida,
          per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine
          senza  che  il  titolare   abbia   provveduto   a   rendere
          quest'ultimo  conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione
          stessa e' revocata.
           5. Le disposizioni del presente articolo non si  applicano
          al   deposito  temporaneo  effettuato  nel  rispetto  delle
          condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera m),  che  e'
          soggetto    unicamente   agli   adempimenti   dettati   con
          riferimento al registro di carico e scarico di cui all'art.
          12 ed al divieto di miscelazione di cui all'art. 9. Per  il
          deposito temporaneo in stabilimenti localizzati nelle isole
          minori  i  termini di cui ai punti 2 e 3, della lettera m),
          comma 1, dell'art. 6, sono elevati ad un anno.
           6. Il controllo e  l'autorizzazione  delle  operazioni  di
          carico,  scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti
          in  aree  portuali  sono  disciplinati   dalle   specifiche
          disposizioni  di  cui  alla  legge  28 gennaio 1994, n. 84.
          L'autorizzazione delle operazioni di imbarco  e  di  sbarco
          non  puo'  essere rilasciata se il richiedente non dimostra
          di avere ottemperato agli adempimenti di  cui  all'art.  16
          sul trasporto transfrontaliero di rifiuti.
           7.  Gli  impianti mobili di smalti mento o di recupero, ad
          esclusione   della   sola   riduzione   volumetrica,   sono
          autorizzati,   in   via   definitiva   dalla   regione  ove
          l'interessato ha la sede legale  o  la  societa'  straniera
          proprietaria  dell'impianto  ha  la sede di rappresentanza.
          Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita'  sul
          territorio  nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni
          prima  dell'installazione  dell'impianto,  deve  comunicare
          alla  regione nel cui territorio si trova il sito prescelto
          le  specifiche  dettagliate  relative  alla   campagna   di
          attivita',  allegando  l'autorizzazione di cui al comma 1 e
          l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese  di  gestione
          dei  rifiuti, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta.
          La regione puo' adottare  prescrizioni  integrative  oppure
          puo' vietare l'attivita' con provvedimento motivato qualora
          lo  svolgimento  della  stessa nello specifico sito non sia
          compatibile con la  tutela  dell'ambiente  o  della  salute
          pubblica".
           "Art.  30  (Imprese sottoposte ad iscrizione). - 1. L'Albo
          nazionale delle imprese esercenti servizi di  smalti  mento
          dei   rifiuti   istituito   ai   sensi   dell'art.  10  del
          decreto-legge 31  agosto  1987,  n.  361,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assume
          la  denominazione  di  Albo  nazionale  delle  imprese  che
          effettuano  la  gestione dei rifiuti, di seguito denominato
          Albo, ed e' articolato in un comitato nazionale,  con  sede
          presso il Ministero dell'ambiente, ed in Sezioni regionali,
          istituite   presso   le  camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura  dei  capoluoghi  di  regione.  I
          componenti del Comitato nazionale e delle sezioni regionali
          durano in carica cinque anni.
           2.  Il  Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante
          ed e' composto da 15 membri esperti nella materia  nominati
          con  decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          e designati rispettivamente:
           a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni
          di Presidente;
           b)  uno  dal  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, con funzioni di vicepresidente;
           c) uno dal Ministro della sanita';
           d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione;
           e) tre dalle Regioni;
           f) uno dell'Unione italiana delle Camere di Commercio;
           g) sei  dalle  categorie  economiche,  di  cui  due  delle
          categorie degli auto trasportatori.
           3.  Le  sezioni  regionali  dell'Albo  sono  istituite con
          decreto del Ministro dell'ambiente da emanarsi entro  cento
          venti  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto e sono composte:
           a) dal presidente della camera di commercio o da un membro
          del Consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni  di
          presidente;
           b) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza
          della giunta regionale con funzioni di vicepresidente;
           c) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza
          delle   province   designato  dall'Unione  regionale  delle
          province;
           d) da un'esperto designato dal Ministro dell'ambiente.
           4.  Le  imprese  che  svolgono  a   titolo   professionale
          attivita'  di  raccolta e trasporto di rifiuti e le imprese
          che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi,  anche  se
          da   esse   prodotti,  nonche'  le  imprese  che  intendono
          effettuare attivita' di bonifica dei siti, di bonifica  dei
          beni  contenenti  amianto,  di commercio ed intermediazione
          dei rifiuti, di gestione di impianti di smalti mento  e  di
          recupero di titolarita' di terzi, e di gestione di impianti
          mobili  di  smalti  mento  e di recupero di rifiuti, devono
          essere  iscritte   all'Albo.   L'iscrizione   deve   essere
          rinnovata  ogni  cinque anni e sostituisce l'autorizzazione
          all'esercizio delle attivita' di raccolta, di trasporto, di
          commercio e di intermediazione dei rifiuti;  per  le  altre
          attivita' l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti
          il  cui  esercizio  sia  stato  autorizzato  ai  sensi  del
          presente decreto.
           5. L'iscrizione di cui al comma 4 ed  i  provvedimenti  di
          sospensione,  di  revoca,  di  decadenza  e di annullamento
          dell'iscrizione,  nonche'  l'accettazione  delle   garanzie
          finanziarie   sono   deliberati   dalla  sezione  regionale
          dell'Albo della regione ove ha sede  legale  l'interessato,
          in  conformita'  alla  normativa  vigente ed alle direttive
          emesse dal Comitato nazionale.
           6. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con
          i     Ministri     dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione  e  del
          Tesoro,  da  adottarsi  entro  novanta giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto,  sono  definite  le
          attribuzioni   e   le  modalita'  organizzative  dell'Albo,
          nonche' i requisiti, i termini, le modalita' ed  i  diritti
          d'iscrizione,  le  modalita'  e  gli importi delle garanzie
          finanziarie, che devono  essere  prestate  a  favore  dello
          Stato  dalle  imprese  di cui al comma 4, in conformita' ai
          seguenti principi:
           a) individuazione di requisiti univoci  per  l'iscrizione,
          al fine di semplificare le procedure;
           b)     coordinamento     con    la    vigente    normativa
          sull'autotrasporto, in coerenza con  la  finalita'  di  cui
          alla lettera a);
           c)  trattamento  uniforme  dei  componenti  delle  Sezioni
          regionali, per garantire l'efficienza operativa;
           d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di
          segreteria e i diritti annuali d'iscrizione.
           7. In attesa dell'emanazione dei decreti, di cui ai  commi
          2  e  3 continuano ad operare, rispettivamente, il Comitato
          nazionale e le Sezioni regionali dell'Albo nazionale  delle
          imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui
          all'art.  1  del  decreto-legge  31  agosto  1987  n.  361,
          convertito, con modificazioni, dalla, legge 29 ottobre 1987
          n. 441. L'iscrizione all'Albo e' deliberata ai sensi  della
          legge 11 novembre 1996, n. 575.
           8.  Fino  all'emanazione  dei  decreti  di  cui al comma 6
          continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
           9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni  effettuate  e
          le domande d'iscrizione presentate all'Albo nazionale delle
          imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui
          all'art.  10  del  decreto-legge  31  agosto  1987, n. 361,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
          n. 441 e successive modificazioni ed integrazioni  e  delle
          relative  disposizioni  di attuazione, alla data di entrata
          in vigore del presente decreto.
           10. Il possesso dei requisiti di idoneita'  tecnica  e  di
          capacita'   finanziaria  per  l'iscrizione  all'Albo  delle
          aziende speciali, dei consorzi  e  delle  societa'  di  cui
          all'art.  22  della  legge  8  giugno  1990,  n.  142,  che
          esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, e'  garantito
          dal comune.
           L'iscrizione all'Albo e' effettuata sulla base di apposita
          comunicazione  di  inizio  di  attivita'  del  comune  alla
          sezione regionale dell'Albo territorialmente competente  ed
          e' efficace solo per le attivita' svolte nell'interesse del
          comune  medesimo  o  dei consorzi ai quali il Comune stesso
          partecipa.
           11.  Avverso  i  provvedimenti  delle  sezioni   regionali
          dell'Albo  gli interessati possono promuovere, entro trenta
          giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso  al
          Comitato nazionale dell'Albo.
           12.  Alla  segreteria  dell'Albo  e'  destinato  personale
          comandato da amministrazioni dello Stato ed enti  pubblici,
          secondo   criteri   stabiliti   con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente, di concerto con il Ministro del Tesoro.
           13. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale
          e delle  Sezioni  regionali  si  provvede  con  le  entrate
          derivanti  dai  diritti di segreteria e dai diritti annuali
          d'iscrizione, secondo le modalita' previste dal decreto del
          Ministro  dell'ambiente  20  dicembre  1993  e   successive
          modifiche.
           14.  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio
          1994 n. 407, non si applica alle domande  di  iscrizione  e
          agli atti di competenza dell'Albo.
           15.  Per le attivita' di cui al comma 4, le autorizzazioni
          rilasciate  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  10  settembre  1982  n.  915, in scadenza, sono
          prorogate,  a  cura  delle  amministrazioni  che  le  hanno
          rilasciate,  fino  alla  data  di efficacia dell'iscrizione
          all'Albo  o  a  quella  della  decisione   definitiva   sul
          provvedimento   di   diniego   di   iscrizione.  Le  stesse
          amministrazioni adottano i  provvedimenti  di  diffida,  di
          variazione,  di  sospensione  o  di  revoca  delle predette
          autorizzazioni.
           16. Le imprese che  effettuano  attivita'  di  raccolta  e
          trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'art. 33, ed
          effettivamente  avviati  al riciclaggio ed al recupero, non
          sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 6
          e sono iscritte all'Albo previa comunicazione di inizio  di
          attivita'    alla    sezione   regionale   territorialmente
          competente.
           Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni due anni  e
          deve   essere   corredata  da  una  relazione  dalla  quale
          risultino i seguenti elementi:
           a) la quantita', la natura, l'origine  e  la  destinazione
          dei rifiuti;
           b) la frequenza media della raccolta;
           c)  la  rispondenza delle caratteristiche tecniche e della
          tipologia  del  mezzo  utilizzato  ai  requisiti  stabiliti
          dall'Albo per il trasporto dei rifiuti;
           d)  il  possesso  dei  requisiti soggettivi previsti dalla
          normativa vigente.
           17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano  le
          disposizioni  di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990,
          n. 241".
           "Art.  31  (Determinazione   delle   attivita'   e   delle
          caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
          semplificate).   -  1.  Le  procedure  semplificate  devono
          comunque  garantire  un  elevato  livello   di   protezione
          ambientale e controlli efficaci.
           2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con
          i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          e  della  sanita', e, per i rifiuti agricoli e le attivita'
          che  danno  vita  ai  fertilizzanti,  di  concerto  con  il
          Ministro  delle  risorse  agricole, alimentari e forestali,
          sono adottate per ciascun tipo di attivita' le  norme,  che
          fissano  i  tipi e le quantita' di rifiuti, e le condizioni
          in base alle quali le attivita' di smaltimento  di  rifiuti
          non  pericolosi  effettuate  dai  produttori  nei luoghi di
          produzione degli stessi e le attivita' di recupero  di  cui
          all'allegato C) sono sottoposte alle procedure semplificate
          di cui agli articoli 32 e 33.
           Con  la  medesima  procedura si provvede all'aggiornamento
          delle predette norme tecniche e condizioni.
           3. Le norme e  le  condizioni  di  cui  al  comma  2  sono
          individuate entro cent ottanta giorni dalla data di entrata
          in  vigore  del  presente  decreto e devono garantire che i
          tipi o le quantita' di rifiuti ed i procedimenti  e  metodi
          di  smalti mento o di recupero siano tali da non costituire
          un pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e  da  non  recare
          pregiudizio  all'ambiente. In particolare per accedere alle
          procedure semplificate le attivita' di trattamento  termico
          e  di  recupero  energetico  devono, inoltre, rispettare le
          seguenti condizioni:
           a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani  oppure
          rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
           b)  i  limiti  di  emissione non siano meno restrittivi di
          quelli stabiliti per  gli  impianti  di  incenerimento  dei
          rifiuti  dalle  direttive  comunitarie  n.  89/369/CEE  del
          Consiglio dell'8 giugno 1989, n. 89/429/CEE  del  Consiglio
          del  21  giugno  1989,  n.  94/67/CE  del  Consiglio del 16
          dicembre 1994, e successive modifiche  ed  integrazioni,  e
          dal  decreto  del  Ministro  dell'ambiente 16 gennaio 1995,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24;
           c)  sia  garantita  la  produzione  di una quota minima di
          trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
          utile calcolata su base annuale.
           4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui  al
          comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati
          nella  lista  verde  di cui all'allegato II del regolamento
          CEE n. 259/93, e successive modifiche ed integrazioni.
           5. Per la tenuta dei registri di  cui  agli  articoli  32,
          comma  3,  e  33  comma  3, e l'effettuazione dei controlli
          periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla provincia
          un diritto di iscrizione annuale determinato  in  relazione
          alla   natura   dell'attivita'  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente, di concerto con i  Ministri  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato e del tesoro.
           6.  La  costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel
          rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme
          tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dal D.P.R 24
          maggio  1988,  n.  203,  e  dalle  altre  disposizioni  che
          regolano    la   costruzione   di   impianti   industriali.
          L'autorizzazione all'esercizio  nei  predetti  impianti  di
          operazioni  di recupero di rifiuti non individuati ai sensi
          del  presente  articolo  resta  comunque  sottoposta   alle
          disposizioni di cui agli artt. 27 e 28.
           7.  Alle  denunce c alle domande disciplinate dal presente
          Capo si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
          1992,  n.  300,  e successive modifiche ed integrazioni. Si
          applicano, altresi', le disposizioni di cui  all'art.    21
          della legge 7 agosto 1990 n. 241".
           "Art.  32  (Autosmaltimento).  - 1. A condizione che siano
          rispettate le norme tecniche e le  prescrizioni  specifiche
          adottate  ai  sensi  dei  commi  1,  2 e 3 dell'art. 31, le
          attivita'  di  smalti  mento  di  rifiuti  non   pericolosi
          effettuate  nel  luogo  di  produzione  dei  rifiuti stessi
          possono essere  intraprese  decorsi  novanta  giorni  dalla
          comunicazione   di   inizio  di  attivita'  alla  provincia
          territorialmente competente.
           2. Le norme tecniche  di  cui  al  comma  1  prevedono  in
          particolare:
           a) il tipo, la quantita', e le caratteristiche dei rifiuti
          da smaltire;
           b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
           c)  le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli
          impianti;
           d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
           e) la qualita' delle emissioni nell'ambiente.
           3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese
          che effettuano la comunicazione di inizio di  attivita'  ed
          entro  il  termine  di cui al comma 1 verifica d'ufficio la
          sussistenza dei presupposti e dei  requisiti  richiesti.  A
          tal  fine  alla  comunicazione  di  inizio  di attivita' e'
          allegata una relazione dalla quale deve risultare:
           a) il rispetto delle condizioni  e  delle  norme  tecniche
          specifiche di cui al comma 1;
          b)  il  rispetto  delle norme tecniche di sicurezza e delle
          procedure autorizzati ve previste dalla normativa vigente.
           4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto  delle
          norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone
          con  provvedimento  motivato il divieto di inizio ovvero di
          prosecuzione dell'attivita', salvo  che  l'interessato  non
          provveda   a   conformare   alla  normativa  vigente  dette
          attivita' ed i suoi effetti  entro  il  termine  prefissato
          dall'amministrazione.  l'amministrazione.
           5.  La  comunicazione  di  cui  al  comma  1  deve  essere
          rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica
          sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.
           6.  Restano  sottoposte  alle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 27 e 28 le attivita' di autosmaltimento di rifiuti
          pericolosi e la discarica di rifiuti".
           "Art.  33  (Operazioni di recupero). - 1. A condizione che
          siano  rispettate  le  norme  tecniche  e  le  prescrizioni
          specifiche  adottate  ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art.
          31, l'esercizio delle operazioni di  recupero  dei  rifiuti
          possono  essere  intraprese  decorsi  novanta  giorni dalla
          comunicazione  di  inizio  di  attivita'   alla   provincia
          territorialmente competente.
           2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in
          relazione   a  ciascun  tipo  di  attivita',  prevedono  in
          particolare:
           a) per i rifiuti non pericolosi:
           1) le quantita' massime impiegabili;
           2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti
          utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle quali le
          attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina prevista
          dal presente articolo;
           3) le  prescrizioni  necessarie  per  assicurare  che,  in
          relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi
          di  recupero,  i  rifiuti  stessi  siano  recuperati  senza
          pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
          o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
           b) per i rifiuti pericolosi:
           1) le quantita' massime impiegabili;
           2) provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;
           3) le condizioni specifiche riferite ai valori  limite  di
          sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite
          di  emissione  per  ogni  tipo  di  rifiuto  ed  al tipo di
          attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle
          altre emissioni presenti in sito;
           4) altri requisiti necessari per effettuare forme  diverse
          di recupero;
           5)  le  prescrizioni  necessarie  per  assicurare  che, in
          relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze  pericolose
          contenute  nei  rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti
          stessi  siano  recuperati  senza  pericolo  per  la  salute
          dell'uomo   e   senza   usare  procedimenti  e  metodi  che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
           3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese
          che effettuano la comunicazione di inizio di  attivita'  ed
          entro  il  termine  di cui al comma 1 verifica d'ufficio la
          sussistenza dei presupposti e dei  requisiti  richiesti.  A
          tal  fine  alla  comunicazione  di  inizio  di attivita' e'
          allegata una relazione dalla quale deve risultare:
           a) il rispetto delle norme  tecniche  e  delle  condizioni
          specifiche di cui al comma 1;
           b)  il  possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la
          gestione dei rifiuti;
           c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
           d)  stabilimento,  capacita'  di  recupero  e   ciclo   di
          trattamento  o  di  combustione  nel quale i rifiuti stessi
          sono destinati ad essere recuperati; perati;
           e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti
          dai cicli di recupero.
           4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto  delle
          norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone
          con  provvedimento  motivato il divieto di inizio ovvero di
          prosecuzione dell'attivita', salvo  che  l'interessato  non
          provveda   a   conformare   alla  normativa  vigente  dette
          attivita' ed i suoi effetti  entro  il  termine  prefissato
          dall'amministrazione.  l'amministrazione.
           5.  La  comunicazione  di  cui  al  comma  1  deve  essere
          rinnovata ogni 5  anni  e  comunque  in  caso  di  modifica
          sostanziale delle operazioni di recupero.
           6.   Sino   all'adozione  delle  norme  tecniche  e  delle
          condizioni di cui al comma 1  e  comunque  non  oltre  cent
          ottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano a
          chiunque  effettui  operazioni  di  recupero  dei   rifiuti
          elencati  rispettivamente  nell'allegato  3  al decreto del
          Ministro dell'ambiente 5  settembre  1994,  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  n.  126  alla Gazzetta Ufficiale 10
          settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1  al  decreto  del
          Ministro  dell'ambiente  16  gennaio  1995,  pubblicato nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  30  gennaio
          1995,   n.     24,  nel  rispetto  delle  prescrizioni  ivi
          contenute; a tal fine si considerano valide ed efficaci  le
          comunicazioni  gia'  effettuate  alla  data  di  entrata in
          vigore del presente decreto.
           7. La procedura semplificata di cui al  presente  articolo
          sostituisce,  limitatamente  alle  variazioni qualitative e
          quantitative  delle  emissioni  determinate   dai   rifiuti
          individuati,  l'autorizzazione  di cui all'art. 15, lettera
          a) del D.P.R 24 maggio 1988, n. 203.
           8. Le disposizioni semplificate del presente articolo  non
          si applicano alle attivita' di recupero dei rifiuti urbani,
          ad eccezione:
           a) delle attivita' di riciclaggio e di recupero di materia
          prima  e  di  produzione di compost di qualita' dai rifiuti
          provenienti da raccolta differenziata;
           b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti  urbani  per
          ottenere  combustibile  da  rifiuto effettuate nel rispetto
          delle norme tecniche di cui al comma 1;
           c) dell'impiego di combustibile da  rifiuto  nel  rispetto
          delle specifiche ssrme tecniche adottate ai sensi del comma
          1,   che   stabiliscono   in  particolare  la  composizione
          merceologica   e   le   caratteristiche   qualitative   del
          combustibile da rifiuto ai sensi della lettera p) dell'art.
          6.
           9.  Fermi  restando il rispetto dei limiti di emissione in
          atmosfera di cui all'art. 31, comma 3, e dei  limiti  delle
          altre   emissioni   inquinanti  stabilite  da  disposizioni
          vigenti  nonche'  fatta  salva  l'osservanza  degli   altri
          vincoli  a  tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto  legislativo, il Ministro dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'ambiente  determina  modalita', condizioni e
          misure relative alla concessione  di  incentivi  finanziari
          previsti  da disposizioni legislative all'utilizzazione dei
          rifiuti come combustibile per produrre  energia  elettrica,
          tenuto  anche  conto  del  prevalente interesse pubblico al
          recupero energetico nelle centrali  elettriche  di  rifiuti
          urbani  sottoposti  a  preventive operazioni di trattamento
          finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.
           10.  I  rifiuti  non  pericolosi  individuati con apposite
          norme tecniche ai sensi del comma 1 che vengono  utilizzati
          in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C
          sono  sottoposti  unicamente  alle disposizioni di cui agli
          articoli 10 comma 3, 11, 12, e 15,  nonche'  alle  relative
          norme sanzionatorie.
           11. Alle attivita' di cui ai commi precedenti si applicano
          integralmente  le  norme  ordinarie  per  lo  smalti  mento
          qualora i rifiuti non vengano destinati in  modo  effettivo
          ed oggettivo al recupero.
           12.  Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti
          pericolosi  di  cui  al  comma  1  sono   comunicate   alla
          Commissione  dell'Unione  europea tre mesi prima della loro
          entrata in vigore".
          - Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
          496  (Disposizioni  urgenti  sulla   riorganizzazione   dei
          controlli  ambientali  e istituzione dell'Agenzia nazionale
          per la protezione dell'ambiente), convertito in legge,  con
          modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61:
           "Art.    1    (Agenzia   nazionale   per   la   protezione
          dell'ambiente). - 1.  E istituita l Agenzia  nazionale  per
          la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge:
           a)  le  attivita' tecnico-scientifiche di cui all'art. 01,
          comma 1, di interesse nazionale;
           b) Ic attivita' di indirizzo e coordinamento  tecnico  nei
          confronti  delle  Agenzie  di cui all'art. 03 allo scopo di
          rendere  omogenee  sul  piano  nazionale   le   metodologie
          operative   per   l'esercizio   delle  competenze  ad  esse
          spettanti:
           c)    le    attivita'    di    consulenza    e    supporto
          tecnico-scientifico  del Ministero dell'ambiente e, tramite
          convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici.
           2. L'ANPA fornisce al  Ministro  dell'ambiente  tutti  gli
          elementi  tecnici e documentali in proprio possesso nonche'
          le  elaborazioni  utili  per   la   predisposizione   della
          relazione  sullo  stato  dell'ambiente  di  cui all'art. 1,
          comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349.
           3. L'ANPA  stipula  con  le  regioni  e  con  le  province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano apposite convenzioni che
          prevedono la specializzazione di talune strutture  tecniche
          delle  Agenzie  di cui all'art.   03, al fine di assicurare
          sull'intero   territorio   nazionale   il   piu'   efficace
          espletamento delle sue funzioni.
           4.  L'ANPA,  anche  sulla base di indicazioni espresse dal
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica,  stipula  con  il Ministro dell'ambiente e con
          l'Ente per le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  l'ambiente
          (ENEA)  apposita  convenzione  per  l'individuazione  delle
          attivita'  di  ricerca,  finalizzate  all'espletamento  dei
          compiti dell'Agenzia, che l'ENEA dovra' svolgere sulla base
          di  accordi  di  programma  ai  sensi dell'art. 2, comma 2,
          lettera a), della legge 25 agosto  1991,  n.  282.  Per  la
          medesima  finalita' l'ANPA stipula accordi di programma con
          enti e istituzioni di ricerca pubblici e privati.
           5.  Le  amministrazioni  dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo, nonche' gli enti pubblici, territoriali e  locali
          e  le societa' per azioni operanti in regime di concessione
          esclusiva,  che  comunque  raccolgano  dati   nel   settore
          ambientale,   devono   trasmetterli  all'ANPA,  secondo  le
          modalita' stabilite con  il  regolamento  di  cui  all'art.
          1ter, ter, comma 5.
           6.  Entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto   con
          apposito  accordo  di  programma  stipulato  dall'ANPA  con
          l'Unioncamere,   vengono   stabilite   le   modalita'   per
          l'integrazione con i dati ambientali riguardanti il sistema
          delle  imprese,  la cui raccolta e informatizzazione spetta
          alle  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e
          agricoltura.
           7.  L'ANPA,  anche  sulla  base  di apposite direttive del
          Ministro dell'ambiente, predispone un  programma  triennale
          della  propria attivita'.  Nell'ambito di tale programma il
          consiglio di amministrazione dell'Agenzia adotta ogni  anno
          il piano di lavoro.
           8. L'ANPA fa parte del Sistema statistico nazionale".