Art. 4. 1. Per la gestione delle banche dati e la loro distribuzione su rete nazionale" l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e le Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) utilizzano la rete del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA) e del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e possono avvalersi, sulla base dell'accordo di programma di cui all'articolo 1, sesto comma, della legge 21 gennaio 1994, n. 62, della rete telematica delle camere di commercio.
Nota all'art. 4. - Per il testo del sesto comma dell'art. 1 della legge n. 61/1994 vedi nelle note all'art. 2.