Art. 4.
 1. Per la gestione delle banche dati e la loro distribuzione su rete
nazionale" l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)
e  le  Agenzie  regionali e delle province autonome per la protezione
dell'ambiente (ARPA)  utilizzano  la  rete  del  Sistema  informativo
nazionale  ambientale  (SINA)  e  del  Sistema  informativo regionale
ambientale (SIRA) e possono avvalersi,  sulla  base  dell'accordo  di
programma  di cui all'articolo 1, sesto comma, della legge 21 gennaio
1994, n. 62, della rete telematica delle camere di commercio.
 
          Nota all'art. 4.
          - Per il testo del sesto comma dell'art. 1 della  legge  n.
          61/1994 vedi nelle note all'art. 2.