Art. 5. 1. Le Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) comunicano all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) ulteriori elaborazioni statistiche da loro prodotte autonomamente ai sensi dell'articolo 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61.
Nota all'art. 5. - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 61/1994 vedi nelle note all'art. 2.