Art. 5.
 1.  Le Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione
dell'ambiente  (ARPA)  comunicano  all'Agenzia   nazionale   per   la
protezione dell'ambiente (ANPA) ulteriori elaborazioni statistiche da
loro  prodotte autonomamente ai sensi dell'articolo 1, della legge 21
gennaio 1994, n. 61.
 
          Nota all'art. 5.
          - Per il testo dell'art. 1  della  legge  n.  61/1994  vedi
          nelle note all'art. 2.