Art. 6. 1. Il diritto di accesso alle informazioni contenute nelle "banche dati delle dichiarazioni" e in quella statistica predisposta ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, di attuazione della direttiva 90/313/CE, si esercita nei confronti delle regioni, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) e delle camere di commercio, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4.
Note all'art. 6 - La legge n. 70/1994 e' citata nelle premesse del presente decreto. - Il D.Lgs. n. 39/1997 reca: "Attuazione della direttiva n. 90/313/CEE, concernente la liberta' di accesso alle informazioni in materia di ambiente".