Art. 6.
 1.  Il  diritto di accesso alle informazioni contenute nelle "banche
dati delle dichiarazioni" e in quella statistica predisposta ai sensi
della legge 25 gennaio 1994, n. 70, previsto dal decreto  legislativo
24  febbraio 1997, n. 39, di attuazione della direttiva 90/313/CE, si
esercita nei confronti delle regioni, dell'Agenzia nazionale  per  la
protezione  dell'ambiente  (ANPA),  delle  Agenzie  regionali e delle
province autonome per la  protezione  dell'ambiente  (ARPA)  e  delle
camere  di commercio, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo
4.
 
          Note all'art. 6
          - La legge n. 70/1994 e' citata nelle premesse del presente
          decreto.
          - Il D.Lgs. n. 39/1997 reca: "Attuazione della direttiva n.
          90/313/CEE,  concernente  la  liberta'  di   accesso   alle
          informazioni in materia di ambiente".