Art. 4.
             Misure di cautela ed obiettivi di qualita'
  1.  Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la progettazione
e  la  realizzazione  dei  sistemi  fissi  delle  telecomunicazioni e
radiotelevisivi  operanti  nell'intervallo  di frequenza compresa fra
100  kHz  e  300  GHz  e  l'adeguamento  di quelle preesistenti, deve
avvenire  in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico piu'
bassi  possibile, compatibilmente con la qualita' del servizio svolto
dal  sistema  stesso  al  fine  di  minimizzare  l'esposizione  della
popolazione.
  2.  Per  i  fini di cui al precedente comma 1, in corrispondenza di
edifici  adibiti  a permanenze non inferiori a quattro ore non devono
essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza,
mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano
e  su  qualsiasi  intervallo  di  sei  minuti:  6  V/m  per  il campo
elettrico,  0,016  A/m  per  il  campo  magnetico  intesi come valori
efficati  e,  per  frequenze  comprese  tra  3  Mhz  e  300 GHz, 0,10
W/m(elevato   a)2   per   la  densita'  di  potenza  dell'onda  piana
equivalente.
  3.   Nell'ambito   delle   proprie   competenze,   fatte  salve  le
attribuzioni  dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni, le
regioni  e  le  province  autonome  disciplinano l'installazione e la
modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il
rispetto  dei  limiti di cui al precedente articolo 3 e dei valori di
cui  al precedente comma, il raggiungimento di eventuali obiettivi di
qualita',  nonche'  le  attivita' di controllo e vigilanza in accordo
con la normativa vigente, anche in collaborazione con l'Autorita' per
le    garanzie    nelle    comunicazioni,    per    quanto    attiene
all'identificazione degli impianti e delle frequenze loro assegnate.