Art. 4. Misure di cautela ed obiettivi di qualita' 1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico piu' bassi possibile, compatibilmente con la qualita' del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione. 2. Per i fini di cui al precedente comma 1, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valori efficati e, per frequenze comprese tra 3 Mhz e 300 GHz, 0,10 W/m(elevato a)2 per la densita' di potenza dell'onda piana equivalente. 3. Nell'ambito delle proprie competenze, fatte salve le attribuzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, le regioni e le province autonome disciplinano l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 3 e dei valori di cui al precedente comma, il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualita', nonche' le attivita' di controllo e vigilanza in accordo con la normativa vigente, anche in collaborazione con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, per quanto attiene all'identificazione degli impianti e delle frequenze loro assegnate.