IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
di concerto con  i Ministri del lavoro e  della previdenza sociale,
  della sanita' e della funzione pubblica
  Vista la  legge 23 agosto  1988, n. 400, in  particolare l'articolo
17, commi 3 e 4;
  Visto il  decreto legislativo  19 settembre  1994, n.  626, recante
attuazione  di  direttive  comunitarie riguardanti  il  miglioramento
della sicurezza  e della salute  dei lavoratori sul luogo  di lavoro,
cosi' come modificato  ed integrato dal decreto  legislativo 19 marzo
1996, n. 242;
  Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
  Visti in particolare l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277, come  modificato dal comma 2 dell'articolo 1-
bis della  legge 23 dicembre 1996,  n. 649, e l'articolo  1, comma 2,
del decreto  legislativo 19 settembre  1994, n. 626,  come modificato
dall'articolo 1, comma  1, del decreto legislativo 19  marzo 1996, n.
242,  secondo cui  le norme  dei  decreti medesimi,  in relazione  ai
settori interessati,  sono applicate tenendo conto  delle particolari
esigenze connesse al servizio  espletato, individuate con decreto del
Ministro competente  di concerto  con i Ministri  del lavoro  e della
previdenza sociale, della sanita' e della funzione pubblica;
  Considerato che  tra i  settori indicati  nei citati  articoli sono
compresi gli  istituti di istruzione  ed educazione di ogni  ordine e
grado;
  Visto il decreto  del Ministro della pubblica  istruzione 21 giugno
1996, n. 292, emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto
legislativo  19  marzo  1996,  n.   242,  con  il  quale  sono  stati
individuati i datori di lavoro nell'ambito scolastico;
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 giugno 1998;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge n.  400 del 1988
effettuata con nota n. 3142 del 22 giugno 1998;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Le disposizioni  contenute  nel decreto  legislativo 15  agosto
1991, n.  277, come  modificato e integrato  dalla legge  23 dicembre
1996, n.  649, e nel decreto  legislativo 19 settembre 1994,  n. 626,
come modificato ed  integrato dal decreto legislativo  19 marzo 1996,
n. 242, si applicano a  tutte le istituzioni scolastiche ed educative
di ogni  ordine e  grado, relativamente al  personale ed  agli utenti
delle medesime istituzioni, tenendo  conto delle particolari esigenze
connesse  al servizio  dalle stesse  espletato, come  individuate dal
presente  decreto.  I  predetti   decreti  legislativi  e  successive
modifiche  e integrazioni  sono  appresso indicati,  rispettivamente,
come decreto  legislativo n.  277 e decreto  legislativo n.  626. Per
datori  di  lavoro  nell'ambito   delle  istituzioni  scolastiche  ed
educative  statali  si intendono  i  soggetti  individuati come  tali
nell'ambito  scolastico  nel  decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione 21 giugno 1996, n. 292.
  2. Sono equiparati  ai lavoratori, ai sensi  dell'articolo 2, comma
1,  lettera a),  del decreto  legislativo n.  626, gli  allievi delle
istituzioni scolastiche  ed educative  nelle quali  i programmi  e le
attivita'  di insegnamento  prevedano  espressamente  la frequenza  e
l'uso   di  laboratori   appositamente   attrezzati,  con   possibile
esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine,
apparecchi  e  strumenti   di  lavoro  in  genere   ivi  comprese  le
apparecchiature fornite di  videoterminali. L'equiparazione opera nei
periodi  in  cui  gli  allievi siano  effettivamente  applicati  alle
strumentazioni o ai  laboratori in questione. I  predetti allievi non
sono comunque computati, ai sensi  del decreto legislativo n. 626, ai
fini  della determinazione  del numero  dei lavoratori  dal quale  il
medesimo decreto fa discendere  particolari obblighi. In tali ipotesi
le attivita' svolte nei laboratori  o comunque nelle strutture di cui
sopra hanno  istituzionalmente carattere  dimostrativodidattico. Tale
specificita'  ed  i  limiti  anche  temporali  dell'attivita'  svolta
vengono evidenziati nel documento dei fattori di rischio da elaborare
da  parte  del datore  di  lavoro  e  costituiscono il  parametro  di
riferimento  per  le  amministrazioni   preposte  alla  vigilanza  in
materia.
  3.  I datori  di  lavoro,  negli ambiti  di  competenza per  quanto
concerne le  istituzioni scolastiche  ed educative statali  e secondo
quanto  previsto dallo  specifico accordo  di comparto,  attivano gli
opportuni   interventi,   promuovono   ogni  idonea   iniziativa   di
informazione  e  di formazione  e  provvedono  alla programmazione  e
organizzazione degli adempimenti previsti  in caso di emergenza dagli
articoli 12, 13,  14 e 15 del decreto legislativo  19 settembre 1994,
n. 626.
  4.  Restano  fermi  gli  obblighi   in  materia  di  prevenzione  e
protezione previsti dalle disposizioni vigenti e, in particolare, gli
obblighi   di  adempimento   stabiliti  dal   decreto  del   Ministro
dell'interno 26  agosto 1992,  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale -
serie  generale -  n. 218  del 16  settembre 1992,  recante norme  di
prevenzione incendi  per l'edilizia scolastica e  quelli previsti dal
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, riguardanti la protezione
contro i rischi derivanti da agenti chimici, fisici e biologici ed in
particolare dal piombo, dall'amianto e dal rumore.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note al preambolo:
            -  Si  riporta  il    testo dei commi 3 e 4 dell'art.  17
          della legge 23 agosto   1988,      n.    400    (Disciplina
          dell'attivita'       di    Governo    e  ordinamento  della
          Presidenza  del    Consiglio  dei  Ministri    -   Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988):
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di "regolamento", sono   adottati
          previo   parere del Consiglio    di  Stato,  sottoposti  al
          visto  ed    alla registrazione della   Corte dei   conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
            -   Il D.Lgs.   19  settembre    1994,  n.    626,  reca:
          "Attuazione   delle   direttive   89/391/CEE,   89/654/CEE,
          89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,  90/394/CEE
          e    90/679/CEE  riguardanti    il    miglioramento   della
          sicurezza  e  della  salute  dei  lavoratori  sul  luogo di
          lavoro".
            - Il D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,  reca:  "Modifiche  ed
          integrazioni  al decreto legislativo 19 settembre  1994, n.
          626,   recante   attuazione   di   direttive    comunitarie
          riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
          dei lavoratori sul luogo di lavoro".
            -    Il    D.Lgs.  15    agosto   1991,   n.   277, reca:
          "Attuazione    delle  direttive    n.    80/1107/CEE,    n.
          82/605/CEE,    n.    83/477/CEE,    numero  86/188/CEE e n.
          88/642/CEE, in materia di  protezione dei lavoratori contro
          i rischi derivanti  da    esposizione  ad  agenti  chimici,
          fisici e biologici  durante il  lavoro, a  norma  dell'art.
          7  delle legge  30 luglio 1990, n. 212".
            -   Si   riporta   il   testo  del comma  4  dell'art.  1
          del   decreto legislativo 15 agosto   1991,  n.  277,  come
          modificato dall'art. 1-bis della legge 23 dicembre 1996, n.
          649:
            "4.  Nei riguardi  delle Forze armate, o di Polizia,  dei
          Servizi di protezione  civile  e del   Servizio   sanitario
          nazionale per  quanto concerne  le  sale  operatorie  degli
          ospedali,    degli    istituti    di  istruzione    e    di
          educazione,   le   norme   del  presente    decreto    sono
          applicate   tenendo   conto   delle   particolari  esigenze
          connesse  al servizio espletato, individuate con    decreto
          del  Ministro  competente, di concerto   con i Ministri del
          lavoro e della previdenza  sociale e della sanita'".
            -   Si   riporta   il   testo  del comma  2  dell'art.  1
          del  decreto legislativo 19 settembre  1994, n.  626,  come
          modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19
          marzo 1996, n. 242:
            "2.  Nei   riguardi delle Forze armate  e di Polizia, dei
          servizi di protezione civile,   nonche'  nell'ambito  delle
          strutture  giudiziarie, penitenziarie, di  quelle destinate
          per finalita'   istituzionali alle attivita'  degli  organi
          con  compiti  in  materia di   ordine e sicurezza pubblica,
          delle   universita',   degli   istituti    di    istruzione
          universitaria,      degli  istituti    di  istruzione    ed
          educazione  di ogni ordine e grado,   delle  rappresentanze
          diplomatiche e  consolari e dei mezzi di trasporto  aerei e
          marittimi,  le  norme   del presente decreto sono applicate
          tenendo conto  delle  particolari    esigenze  connesse  al
          servizio  espletato,  individuate con decreto del  Ministro
          competente di concerto  con i  Ministri del lavoro  e della
          previdenza  sociale,  della  sanita'   e   della   funzione
          pubblica".
            -  Il D.M. 21 giugno 1996,  n. 292, reca: "Individuazione
          del datore di lavoro negli    uffici  e  nelle  istituzioni
          dipendenti  dal  Ministero della  pubblica  istruzione,  ai
          sensi dei   decreti    legislativi    n.    626/1994  e  n.
          242/1996".
            -    Si   riporta il   testo  del  comma  1  dell'art. 30
          del  decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242:
            "1.  Entro sessanta  giorni dalla  data  di entrata    in
          vigore    del  presente decreto   gli organi   di direzione
          politica o,   comunque, di  vertice  delle  amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.    1,  comma 2, del    decreto
          legislativo    3  febbraio    1993,  n.    29,    procedono
          all'individuazione  dei soggetti  di cui all'art. 2,  comma
          1, lettera b),     secondo     periodo,     del    presente
          decreto,     tenendo    conto dell'ubicazione e dell'ambito
          funzionale   degli   uffici   nei   quali   viene    svolta
          l'attivita'".
            -  La  legge 11  gennaio 1996,  n. 23,  reca: "Norme  per
          l'edilizia scolastica".
           Note all'art. 1:
            -   Il   D.Lgs. 15   agosto    1991,    n.    277,  reca:
          "Attuazione    delle  direttive    n.    80/1107/CEE,    n.
          82/605/CEE,   n.   83/477/CEE,    numero  86/188/CEE  e  n.
          88/642/CEE, in materia di  protezione dei lavoratori contro
          i  rischi  derivanti  da    esposizione  ad agenti chimici,
          fisici e biologici  durante il  lavoro, a  norma  dell'art.
          7  della legge  30 luglio 1990, n. 212".
            - La legge  23 dicembre 1996, n. 649, reca:  "Conversione
          in legge, con modificazioni, del decreto-legge  23  ottobre
          1996,  n.  542, recante differimento  di  termini  previsti
          da  disposizioni  legislative  in materia di interventi  in
          campo economico e sociale".
            -    Il  D.Lgs.    19  settembre    1994, n.   626, reca:
          "Attuazione   delle   direttive   89/391/CEE,   89/654/CEE,
          89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,  90/394/CEE
          e     90/679/CEE  riguardanti    il    miglioramento  della
          sicurezza  e  della  salute  dei  lavoratori  sul  luogo di
          lavoro".
            - Il D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,  reca:  "Modifiche  ed
          integrazioni  al decreto legislativo 19 settembre  1994, n.
          626,   recante   attuazione   di   direttive    comunitarie
          riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
          dei lavoratori sul luogo di lavoro".
            -  Il D.M. 21 giugno 1996,  n. 292, reca: "Individuazione
          del datore di lavoro negli    uffici  e  nelle  istituzioni
          dipendenti  dal  Ministero della  pubblica  istruzione,  ai
          sensi dei   decreti    legislativi    n.    626/1994  e  n.
          242/1996".
            -  Si    riporta  il   testo del   comma 1 dell'art.   2,
          lettera  a), del decreto legislativo   19  settembre  1994,
          n.  626, come   modificato dal decreto legislativo 19 marzo
          1996, n. 242:
            "1. Agli effetti  delle disposizioni di cui al   presente
          decreto si intendono per:
            a)  lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle
          dipendenze di  un datore  di lavoro,  esclusi gli   addetti
          ai    servizi domestici efamiliari, con  rapporto di lavoro
          subordinato    anche  speciale.  Sono  equiparati  i   soci
          lavoratori  di  cooperative o di  societa', anche di fatto,
          che prestino  la loro  attivita' per  conto delle  societa'
          e degli enti   stessi, e   gli utenti    dei  servizi    di
          orientamento   o di formazione scolastica,  universitaria e
          professionale   avviati presso  datori    di  lavoro    per
          agevolare      o  per     perfezionare  le     loro  scelte
          professionali. Sono altresi' equiparati gli  allievi  degli
          istituti  di istruzione ed  universitari, e i  partecipanti
          a corsi   di formazione professionale    nei    quali    si
          faccia  uso    di   laboratori,   macchine, apparecchi   ed
          attrezzature di   lavoro   in   genere,  agenti    chimici,
          fisici    e biologici.   I soggetti  di  cui al  precedente
          periodo   non vengono    computati    ai    fini      della
          determinazione   del   numero   di lavoratori dal  quale il
          presente decreto fa  discendere particolari obblighi".
            -  Si riporta   il testo   dell'art.   12  del    decreto
          legislativo    19 settembre 1994,  n. 626, come  modificato
          dal decreto  legislativo 19 marzo  1996,  n. 242,  e  degli
          articoli 13,   14   e   15  del    decreto  legislativo  19
          settembre 1994, n. 626:
            Art.  12  (Disposizioni  generali).  -   1. Ai fini degli
          adempimenti di cui all'art. 4,  comma  5,  lettera  q),  il
          datore di lavoro:
            a)  organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici
          competenti in  materia  di pronto  soccorso,   salvataggio,
          lotta antincendio  e gestione dell'emergenza;
            b)  designa   preventivamente i  lavoratori incaricati di
          attuare le misure di cui all'art. 4, comma 5, lettera a);
            c)  informa tutti   i lavoratori   che  possono    essere
          esposti    ad un pericolo   grave  ed  immediato  circa  le
          misure  predisposte  ed  i comportamenti da adottare;
            d)      programma       gli    interventi,    prende    i
          provvedimenti   e   da' istruzioni affinche'  i  lavoratori
          possano,    in  caso di pericolo grave ed immediato che non
          puo'   essere evitato, cessare la  loro  attivita',  ovvero
          mettersi  al sicuro,  abbandonando immediatamente il  luogo
          di lavoro;
            e)  prende  i provvedimenti necessari affinche' qualsiasi
          lavoratore, in  caso di  pericolo grave  ed  immediato  per
          la  propria    sicurezza ovvero   per    quella   di  altre
          persone     e   nell'impossibilita'    di  contattare    il
          competente    superiore   gerarchico,   possa prendere   le
          misure  adeguate  per  evitare  le    conseguenze  di  tale
          pericolo,  tenendo  conto  delle sue conoscenze e dei mezzi
          tecnici disponibili.
            2. Ai   fini delle designazioni   di cui  al    comma  1,
          lettera    b),  il  datore  di  lavoro  tiene  conto  delle
          dimensioni  dell'azienda  ovvero   dei   rischi   specifici
          dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva.
            3.     I    lavoratori  non    possono,    se    non  per
          giustificato   motivo, rifiutare   la designazione.    Essi
          devono  essere    formati, essere   in numero sufficiente e
          disporre di  attrezzature  adeguate,  tenendo  conto  delle
          dimensioni  ovvero    dei   rischi   specifici dell'azienda
          ovvero dell'unita' produttiva.
            4. Il datore di lavoro  deve, salvo eccezioni debitamente
          motivate,  astenersi  dal  chiedere  ai  lavoratori      di
          riprendere  la loro attivita' in una  situazione di  lavoro
          in  cui persiste  un pericolo  grave ed immediato".
            "Art. 13  (Prevenzione  incendi).  -  1.  Fermo  restando
          quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
          29  luglio  1982,  n.  577,  i Ministri   dell'interno, del
          lavoro  e della  previdenza sociale,  in relazione al  tipo
          di  attivita',    al  numero  dei lavoratori occupati ed ai
          fattori  di rischio, adottano   uno o    piu'  decreti  nei
          quali sono definiti:
               a) i criteri diretti ad individuare:
            1)    misure   intese   ad   evitare   l'insorgere di  un
          incendio  e   a limitarne le conseguenze  qualora  esso  si
          verifichi;
               2) misure precauzionali di esercizio;
            3)  metodi  di controllo  e  manutenzione  degli impianti
          e  delle attrezzature antincendio;
               4) criteri per la gestione delle emergenze;
            b)    le  caratteristiche   dello specifico   servizio di
          prevenzione e protezione antincendio di   cui all'art.  12,
          compresi    i  requisiti  del  personale  addetto  e la sua
          formazione.
            2.  Per il  settore  minerario il  decreto   di cui    al
          comma  1    e'  adottato   dai Ministri   dell'interno, del
          lavoro e  della previdenza sociale  e  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato".
            "Art.  14 (Diritti  dei lavoratori  in  caso di  pericolo
          grave   ed immediato).  - 1.  Il  lavoratore  che, in  caso
          di pericolo   grave, immediato  e    che  non  puo'  essere
          evitato,  si  allontana dal  posto di lavoro ovvero  da una
          zona  pericolosa,    non puo'   subire pregiudizio alcuno e
          deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
            2.  Il lavoratore  che, in  caso di   pericolo grave    e
          immediato      e   nell'impossibilita'   di  contattare  il
          competente superiore gerarchico, prende misure per  evitare
          le  conseguenze  di  tale    pericolo,  non   puo'   subire
          pregiudizio  per tale azione, a meno che non abbia commesso
          una grave negligenza".
            "Art. 15 (Pronto soccorso). - 1.  Il  datore  di  lavoro,
          tenendo  conto  della  natura    dell'attivita'  e    delle
          dimensioni   dell'azienda  ovvero  dell'unita'  produttiva,
          sentito  il    medico  competente    ove previsto, prende i
          provvedimenti  necessari in materia di pronto   soccorso  e
          di  assistenza  medica   di emergenza, tenendo conto  delle
          altre eventuali persone  presenti  sui luoghi   di   lavoro
          e  stabilendo  i  necessari rapporti con i servizi esterni,
          anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
            2.  Il datore   di   lavoro, qualora   non   vi  provveda
          direttamente,   designa    uno      o    piu'    lavoratori
          incaricati   dell'attuazione  dei provvedimenti di  cui  al
          comma 1.
            3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto
          soccorso,  i   requisiti   del    personale  addetto  e  la
          sua   formazione   sono  individuati  in    relazione  alla
          natura dell'attivita', al  numero dei lavoratori occupati e
          ai  fattori  di  rischio,  con  decreto  dei Ministri della
          sanita', del lavoro e    della  previdenza  sociale,  della
          funzione  pubblica  e  dell'industria,  del    commercio  e
          dell'artigianato,  sentita  la     commissione   consultiva
          permanente  e il  Consiglio superiore  di sanita'.
            4. Fino all'emanazione  del decreto di cui al comma  3 si
          applicano le disposizioni vigenti in materia".
            -  Il decreto  del Ministro dell'interno 26  agosto 1992,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  - serie generale -  n.
          218    del  16  settembre 1992, reca: "Norme di prevenzione
          incendi per l'edilizia scolastica".