Art. 2.
               Servizio di prevenzione e di protezione
  1. Il datore di lavoro  puo' svolgere direttamente i compiti propri
del responsabile del servizio di  prevenzione e protezione dai rischi
nel caso in cui il  numero dei dipendenti dell'istituzione scolastica
o  educativa, con  esclusione degli  allievi di  cui all'articolo  1,
comma 2, non superi le 200 unita'.
  2.  Il  datore  di  lavoro  puo',  altresi',  designare,  ai  sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il
responsabile del servizio  di prevenzione e protezione.  Il datore di
lavoro designa, inoltre, gli addetti al servizio medesimo.
  3. Ai fini di cui al comma precedente, il responsabile del servizio
di prevenzione e  protezione puo' essere individuato  tra le seguenti
categorie:
  a)  personale interno  all'unita'  scolastica  provvisto di  idonea
capacita'   adeguatamente   comprovata    da   iscrizione   ad   albi
professionali attinenti all'attivita' da svolgere e che si dichiari a
tal fine disponibile;
  b)  personale   interno  all'unita'   scolastica  in   possesso  di
attitudini  e  capacita'   adeguate  che  si  dichiari   a  tal  fine
disponibile;
  c)  personale  interno ad  una  unita'  scolastica in  possesso  di
specifici requisiti  adeguatamente documentati e che  sia disposto ad
operare per una pluralita' di istituti.
  4. Gruppi di istituti possono  avvalersi in comune dell'opera di un
unico esperto esterno al fine  di integrare l'azione di prevenzione e
protezione svolta  dai dipendenti all'uopo individuati  dal datore di
lavoro.   A    tal   fine   e'   stipulata    apposita   convenzione,
prioritariamente,  con gli  enti locali  competenti per  la fornitura
degli  edifici scolastici  e dei  relativi interventi  in materia  di
sicurezza previa intesa con gli  enti medesimi e, in via subordinata,
con enti o istituti specializzati in materia di sicurezza sul lavoro,
o  con  altro  esperto  esterno.  Alla  stipulazione  della  predetta
convenzione puo'  provvedere anche l'autorita'  scolastica competente
per territorio.
 
           Nota all'art. 2:
            -    Si riporta   il   testo   dell'art. 8   del  decreto
          legislativo  19 settembre 1994,  n. 626, come    modificato
          dal decreto  legislativo 19 marzo 1996, n. 242:
            "Art.  8  (Servizio   di prevenzione e protezione). -  1.
          Salvo quanto previsto  dall'art. 10,  il  datore di  lavoro
          organizza  all'interno dell'azienda,   ovvero   dell'unita'
          produttiva,   il  servizio   di prevenzione  e  protezione,
          o    incarica  persone   o   servizi   esterni all'azienda,
          secondo le regole di cui al presente articolo.
            2.    Il  datore    di    lavoro  designa     all'interno
          dell'azienda    ovvero dell'unita'  produttiva, una  o piu'
          persone da  lui dipendenti  per l'espletamento dei  compiti
          di  cui all'art. 9, tra cui il responsabile del servizio in
          possesso  di  attitudini  e    capacita'  adeguate,  previa
          consultazione del rappresentante per la sicurezza.
            3.   I   dipendenti di  cui  al  comma  2,  devono essere
          in  numero sufficiente, possedere le  capacita'  necessarie
          e  disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento
          dei compiti loro assegnati. Essi non    possono      subire
          pregiudizio      a     causa       dell'attivita'    svolta
          nell'espletamento del proprio incarico.
            4. Salvo  quanto previsto  dal comma   2, il   datore  di
          lavoro  puo'  avvalersi  di  persone esterne all'azienda in
          possesso delle conoscenze  professionali    necessarie  per
          integrare  l'azione  di prevenzione  e protezione.
            5.   L'organizzazione   del  servizio  di  prevenzione  e
          protezione all'interno dell'azienda,  ovvero    dell'unita'
          produttiva, e' comunque obbligatoria nei seguenti casi:
            a)    nelle aziende   industriali di  cui all'art.  1 del
          decreto del Presidente  della Repubblica  17  maggio  1988,
          n.    175 e   successive modifiche, soggette all'obbligo di
          dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del
          decreto stesso;
               b) nelle centrali termoelettriche;
               c) negli impianti e laboratori nucleari;
            d) nelle  aziende per la   fabbricazione ed  il  deposito
          separato di esplosivi, polveri e munizioni;
            e)  nelle  aziende  industriali  con oltre 200 lavoratori
          dipendenti;
            f) nelle industrie estrattive  con  oltre  50  lavoratori
          dipendenti;
            g)  nelle  strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia
          private.
            6.  Salvo  quanto   previsto   dal   comma   5,   se   la
          capacita'  dei dipendenti  all'interno dell'azienda  ovvero
          dell'unita'    produttiva, sono insufficienti, il datore di
          lavoro   puo' far  ricorso  a  persone  o  servizi  esterni
          all'azienda,    previa consultazione del rappresentante per
          la sicurezza.
            7. Il   servizio esterno   deve  essere  adeguato    alle
          caratteristiche  dell'azienda,   ovvero  unita' produttiva,
          a  favore  della quale  e' chiamato a prestare  la  propria
          opera, anche con riferimento al numero degli operatori.
            8.  Il  responsabile  del servizio esterno deve possedere
          attitudini e capacita' adeguate.
            9. Il Ministro  del lavoro e della previdenza    sociale,
          con decreto di  concerto  con i  Ministri  della  sanita' e
          dell'industria,    del  commercio    e    dell'artigianato,
          sentita   la   commissione   consultiva permanente,    puo'
          individuare     specifici    requisiti,      modalita'    e
          procedure,  per  la certificazione  dei  servizi,   nonche'
          il  numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.
            10.  Qualora  il  datore  di  lavoro  ricorra a persone o
          servizi esterni egli  non e'   per questo   liberato  dalla
          propria responsabilita'  in materia.
            11.  Il  datore  di lavoro   comunica all'ispettorato del
          lavoro e alle unita'   sanitarie locali    territorialmente
          competenti  il    nominativo  della  persona designata come
          responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione
          interno  ovvero esterno all'azienda.  Tale comunicazione e'
          corredata   da   una   dichiarazione   nella    quale    si
          attesti  con riferimento alle persone designate:
            a)   i   compiti  svolti  in  materia  di  prevenzione  e
          protezione;
            b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
               c) il curriculum professionale.