Art. 2. Servizio di prevenzione e di protezione 1. Il datore di lavoro puo' svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nel caso in cui il numero dei dipendenti dell'istituzione scolastica o educativa, con esclusione degli allievi di cui all'articolo 1, comma 2, non superi le 200 unita'. 2. Il datore di lavoro puo', altresi', designare, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il datore di lavoro designa, inoltre, gli addetti al servizio medesimo. 3. Ai fini di cui al comma precedente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione puo' essere individuato tra le seguenti categorie: a) personale interno all'unita' scolastica provvisto di idonea capacita' adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti all'attivita' da svolgere e che si dichiari a tal fine disponibile; b) personale interno all'unita' scolastica in possesso di attitudini e capacita' adeguate che si dichiari a tal fine disponibile; c) personale interno ad una unita' scolastica in possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una pluralita' di istituti. 4. Gruppi di istituti possono avvalersi in comune dell'opera di un unico esperto esterno al fine di integrare l'azione di prevenzione e protezione svolta dai dipendenti all'uopo individuati dal datore di lavoro. A tal fine e' stipulata apposita convenzione, prioritariamente, con gli enti locali competenti per la fornitura degli edifici scolastici e dei relativi interventi in materia di sicurezza previa intesa con gli enti medesimi e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di sicurezza sul lavoro, o con altro esperto esterno. Alla stipulazione della predetta convenzione puo' provvedere anche l'autorita' scolastica competente per territorio.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242: "Art. 8 (Servizio di prevenzione e protezione). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo. 2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, una o piu' persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacita' adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. 3. I dipendenti di cui al comma 2, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacita' necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attivita' svolta nell'espletamento del proprio incarico. 4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro puo' avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione. 5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, e' comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti e laboratori nucleari; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori dipendenti; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti; g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. 6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se la capacita' dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, sono insufficienti, il datore di lavoro puo' far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. 7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero unita' produttiva, a favore della quale e' chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori. 8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e capacita' adeguate. 9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, puo' individuare specifici requisiti, modalita' e procedure, per la certificazione dei servizi, nonche' il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7. 10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non e' per questo liberato dalla propria responsabilita' in materia. 11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unita' sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione e' corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate: a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione; b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti; c) il curriculum professionale.