Art. 3. Documento relativo alla valutazione dei rischi 1. Il datore di lavoro provvede alla redazione del documento relativo alla valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, ove designato. 2. Nelle scuole statali il datore di lavoro, al fine di redigere il documento di cui al comma 1, puo' avvalersi della collaborazione degli esperti degli enti locali tenuti alla fornitura degli immobili, nonche' degli enti istituzionalmente preposti alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori.