Art. 3.
            Documento relativo alla valutazione dei rischi
  1.  Il  datore di  lavoro  provvede  alla redazione  del  documento
relativo   alla    valutazione   dei   rischi,    avvalendosi   della
collaborazione  del responsabile  del  servizio di  prevenzione e  di
protezione, ove designato.
  2. Nelle scuole statali il datore di lavoro, al fine di redigere il
documento  di cui  al comma  1, puo'  avvalersi della  collaborazione
degli esperti degli enti locali tenuti alla fornitura degli immobili,
nonche'  degli enti  istituzionalmente  preposti alla  tutela e  alla
sicurezza dei lavoratori.