Art. 4.
                        Sorveglianza sanitaria
  1. Ai sensi  dell'articolo 16 del decreto  legislativo 19 settembre
1994,  n.  626,  la  sorveglianza   sanitaria,  a  mezzo  del  medico
competente,  e' finalizzata  a realizzare  specifici controlli  nelle
istituzioni scolastiche  ed educative nelle quali  la valutazione dei
rischi, effettuata  dal datore di lavoro,  abbia evidenziato concrete
situazioni di esposizione a rischi  per la salute dei lavoratori tali
da  rendere obbligatoria  la sorveglianza  sanitaria. Accertato  tale
presupposto,  il datore  di  lavoro procede  alla  nomina del  medico
competente,  ai fini  ed  agli  effetti di  cui  all'articolo 17  del
decreto legislativo n. 626.
  2. Nelle  scuole statali l'individuazione del  medico competente e'
concordata preferibilmente con le aziende sanitarie locali competenti
per territorio  o con una  struttura pubblica ove sia  disponibile un
medico con i requisiti indicati per la funzione di medico competente,
sulla base di apposite convenzioni tipo da definirsi tra le strutture
medesime e l'autorita' scolastica competente per territorio.
 
           Note all'art. 4:
            -    Si  riporta   il testo   dell'art.   16 del  decreto
          legislativo  19 settembre 1994,  n. 626, come    modificato
          dal decreto  legislativo 19 marzo 1996, n. 242:
            "Art.   16  (Contenuto  della   sorveglianza  sanitaria).
          -  1.  La sorveglianza  sanitaria    e'   effettuata    nei
          casi   previsti  dalla normativa vigente.
            2.    La sorveglianza  di cui  al comma  1 e'  effettuata
          dal  medico competente e comprende:
            a)  accertamenti   preventivi   intesi    a    constatare
          l'assenza  di controindicazioni al lavoro cui i  lavoratori
          sono  destinati,  ai  fini  della  valutazione  della  loro
          idoneita' alla mansione specifica;
            b) accertamenti  periodici per controllare   lo stato  di
          salute  dei  lavoratori   ed   esprimere   il   giudizio di
          idoneita'  alla  mansione specifica.
            3. Gli accertamenti  di cui al comma 2 comprendono  esami
          clinici e biologici  e   indagini  diagnostiche  mirati  al
          rischio  ritenuti necessari dal medico competente".
            -  Si riporta   il testo   dell'art.   17  del    decreto
          legislativo    19 settembre 1994,  n. 626, come  modificato
          dal decreto  legislativo 19 marzo 1996, n. 242:
            "Art.  17  (Il  medico  competente).  -  1.   Il   medico
          competente:
            a)   collabora   con   il   datore  di lavoro  e  con  il
          servizio  di prevenzione  e  protezione  di  cui   all'art.
          8,     sulla     base     della  specifica       conoscenza
          dell'organizzazione    dell'azienda     ovvero  dell'unita'
          produttiva    e    delle  situazioni    di  rischio,   alla
          predisposizione  dell'attuazione delle   misure   per    la
          tutela    della  salute  e  dell'integrita' psicofisica dei
          lavoratori;
            b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
            c)    esprime   i giudizi   di   idoneita'  alla mansione
          specifica  al lavoro, di cui all'art. 16;
            d)  istituisce     ed  aggiorna,     sotto   la   propria
          responsabilita',   per  ogni    lavoratore  sottoposto    a
          sorveglianza   sanitaria, una   cartella sanitaria  e    di
          rischio  da  custodire    presso  il datore di   lavoro con
          salvaguardia del segreto professionale;
            e)    fornisce    informazioni    ai    lavoratori    sul
          significato      degli   accertamenti   sanitari  cui  sono
          sottoposti   e, nel  caso  di  esposizione  ad  agenti  con
          effetti  a lungo termine, sulla necessita' di sottoporsi ad
          accertamenti   sanitari   anche      dopo   la   cessazione
          dell'attivita'  che  comporta  l'esposizione a tali agenti.
          Fornisce altresi', a richiesta, informazioni  analoghe   ai
          rappresentanti   dei  lavoratori  per  la sicurezza;
            f)    informa      ogni    lavoratore   interessato   dei
          risultati   degli accertamenti  sanitari    di  cui    alla
          lettera  b)    e,  a   richiesta dello stesso, gli rilascia
          copia della documentazione sanitaria;
            g) comunica,   in occasione    delle  riunioni  di    cui
          all'art.    11,  ai  rappresentanti  per  la  sicurezza,  i
          risultati anonimi collettivi degli accertamenti  clinici  e
          strumentali      effettuati   e  fornisce  indicazioni  sul
          significato di detti risultati;
            h)   congiuntamente al   responsabile del    servizio  di
          prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di
          lavoro  almeno due volte all'anno     e   partecipa    alla
          programmazione      del    controllo  dell'esposizione  dei
          lavoratori   i   cui     risultati  gli  sono  forniti  con
          tempestivita' ai fini delle valutazioni  e  dei  pareri  di
          competenza;
            i)    fatti   salvi i   controlli  sanitari  di  cui alla
          lettera  b), effettua  le visite   mediche   richieste  dal
          lavoratore  qualora  tale richiesta sia correlata ai rischi
          professionali;
            l)   collabora  con    il    datore  di    lavoro    alla
          predisposizione    del  servizio  di pronto soccorso di cui
          all'art. 15;
            m) collabora all'attivita'  di formazione e  informazione
          di cui al capo VI.
            2.  Il  medico  competente  puo'  avvalersi, per motivate
          ragioni, della collaborazione di medici specialisti  scelti
          dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
            3.  Qualora    il  medico  competente,    a seguito degli
          accertamenti di cui  all'art.  16,  comma  2, esprima    un
          giudizio    sull'inidoneita'  parziale   o   temporanea   o
          totale del   lavoratore,   ne   informa   per  iscritto  il
          datore di lavoro e il lavoratore.
            4.  Avverso  il  giudizio  di cui   al comma 3 e' ammesso
          ricorso, entro trenta  giorni dalla  data  di comunicazione
          del   giudizio      medesimo,   all'organo   di   vigilanza
          territorialmente  competente  che  dispone,  dopo eventuali
          ulteriori  accertamenti, la  conferma,  la  modifica o   la
          revoca del giudizio stesso.
            5.  Il  medico  competente  svolge  la  propria  opera in
          qualita' di:
            a)  dipendente   da  una  struttura  esterna     pubblica
          o    privata  convenzionata  con    l'imprenditore per   lo
          svolgimento dei  compiti di cui al presente capo;
               b) libero professionista;
               c) dipendente del datore di lavoro.
            6.  Qualora  il medico  competente  sia   dipendente  del
          datore    di lavoro,   questi gli  fornisce i  mezzi e  gli
          assicura  le condizioni necessarie per lo  svolgimento  dei
          suoi compiti.
            7.  Il  dipendente di  una  struttura  pubblica non  puo'
          svolgere  l'attivita'  di medico competente   (...) qualora
          esplichi attivita' di vigilanza".