Art. 5.
                     Raccordo con gli enti locali
  1.  Il  datore  di  lavoro,  ogni qualvolta  se  ne  presentino  le
esigenze,  deve richiedere  agli enti  locali la  realizzazione degli
interventi  a carico  degli enti  stessi, ai  sensi dell'articolo  4,
comma 12,  primo periodo,  del decreto legislativo  n. 626;  con tale
richiesta si  intende assolto l'obbligo  di competenza del  datore di
lavoro medesimo,  secondo quanto  previsto dal secondo  periodo dello
stesso comma 12.
  2.  Nel  caso in  cui  il  datore  di lavoro,  sentito  l'eventuale
responsabile  del servizio  di prevenzione  e di  protezione, ravvisi
grave  ed immediato  pregiudizio alla  sicurezza ed  alla salute  dei
lavoratori e  degli allievi  adotta, sentito lo  stesso responsabile,
ogni misura idonea  a contenere o eliminare lo  stato di pregiudizio,
informandone contemporaneamente l'ente locale  per gli adempimenti di
obbligo.
  3. L'autorita'  scolastica competente per territorio  promuove ogni
opportuna  iniziativa   di  raccordo   e  di  coordinamento   tra  le
istituzioni  scolastiche  ed educative  e  gli  enti locali  ai  fini
dell'attuazione delle norme del presente decreto.
 
           Note all'art. 5:
            -  Si  riporta  il  testo  del   comma 12, primo periodo,
          dell'art. 4 del decreto legislativo  19 settembre 1994,  n.
          626, come   modificato dal  decreto  legislativo  19  marzo
          1996, n. 242:
            "12.    Gli    obblighi    relativi    agli    interventi
          strutturali  e  di manutenzione necessari  per  assicurare,
          ai  sensi  del  presente decreto, la sicurezza dei locali e
          degli  edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni
          o a   pubblici   uffici, ivi    comprese  le    istituzioni
          scolastiche     ed     educative,    restano    a    carico
          dell'amministrazione tenuta, per    effetto  di    norme  o
          convenzioni,  alla loro  fornitura e manutenzione".
            -  Si    riporta il testo del  comma 12, secondo periodo,
          dell'art. 4 del decreto  legislativo 19 settembre  1994, n.
          626,   come modificato dal  decreto  legislativo  19  marzo
          1996, n. 242:
            "In  tal   caso  gli   obblighi  previsti  dal   presente
          decreto,   relativamente   ai  predetti  interventi,     si
          intendono assolti, da parte dei  dirigenti  o    funzionari
          preposti  agli  uffici    interessati, con la richiesta del
          loro adempimento   all'amministrazione  competente    o  al
          soggetto che ne ha l'obbligo giuridico".