Art. 6.
              Attivita' di informazione e di formazione
  1.   Specifiche   iniziative  sono   assunte   dall'amministrazione
scolastica in ordine  alla formazione e all'aggiornamento  in tema di
prevenzione  e protezione  dei  soggetti individuati  come datori  di
lavoro, i  quali, a loro volta,  provvedono all'informazione prevista
dall'articolo 21 del  decreto legislativo 19 settembre  1994, n. 626,
e, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la formazione dei
lavoratori   prevista   dall'articolo   22   del   predetto   decreto
legislativo.
  2.  Iniziative ed  attivita' di  formazione, di  informazione e  di
addestramento  del  personale  dipendente  sono  altresi'  effettuate
d'intesa con  gli enti  istituzionalmente preposti alla  tutela della
sicurezza sui luoghi di lavoro.
  3.  I  contenuti  minimi   della  formazione  dei  lavoratori,  dei
rappresentanti per  la sicurezza e  dei datori di lavoro  che possono
svolgere direttamente i compiti  propri del responsabile del servizio
di  prevenzione e  protezione  sono quelli  fissati  dal decreto  dei
Ministri del  lavoro e  della previdenza sociale  e della  sanita' in
data 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3
febbraio 1997.
  4.  Criteri, iniziative  e  risorse in  materia  di informazione  e
formazione   sono   altresi'   definiti   dagli   specifici   accordi
contrattuali.
 
           Note all'art. 6:
            -    Si  riporta   il testo   dell'art.   21 del  decreto
          legislativo  19 settembre 1994,  n. 626, come    modificato
          dal decreto  legislativo 19 marzo 1996, n. 242:
            "Art.  21  (Informazione dei lavoratori).  - 1. Il datore
          di lavoro  provvede  affinche'  ciascun  lavoratore  riceva
          un'adeguata informazione su:
            a)  i    rischi per   la sicurezza e  la salute  connessi
          all'attivita' dell'impresa in generale;
            b) le misure e le attivita' di protezione  e  prevenzione
          adottate;
            c)  i    rischi specifici   cui e'  esposto in  relazione
          all'attivita' svolta,  le normative   di sicurezza    e  le
          disposizioni aziendali  in materia;
            d)   i pericoli  connessi  all'uso delle  sostanze  e dei
          preparati pericolosi sulla  base delle  schede dei  dati di
          sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di
          buona tecnica;
            e)  le  procedure  che  riguardano il  pronto   soccorso,
          la  lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
            f)  il  responsabile    del  servizio  di  prevenzione  e
          protezione ed il medico competente;
            g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le
          misure di cui agli articoli 12 e 15.
            2. Il datore di lavoro fornisce  le informazioni  di  cui
          al  comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui
          all'art. 1, comma 3".
            -    Si  riporta   il testo   dell'art.   22 del  decreto
          legislativo  19 settembre 1994,  n. 626, come    modificato
          dal decreto  legislativo 19 marzo 1996, n. 242:
            "Art.   22 (Formazione  dei lavoratori).  - 1.  Il datore
          di lavoro assicura che  ciascun lavoratore,   ivi  compresi
          i  lavoratori    di  cui  all'art.  1,  comma 3, riceva una
          formazione sufficiente ed adeguata in materia  di sicurezza
          e di   salute, con   particolare riferimento    al  proprio
          posto di lavoro e alle proprie mansioni.
             2. La formazione deve avvenire in occasione:
               a) dell'assunzione;
               b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
            c) dell'introduzione  di nuove  attrezzature di  lavoro o
          di   nuove   tecnologie,  di  nuove  sostanze  e  preparati
          pericolosi.
            3. La  formazione deve essere periodicamente  ripetuta in
          relazione all'evoluzione dei rischi  ovvero  all'insorgenza
          di nuovi rischi.
            4.  Il rappresentante per la  sicurezza ha diritto ad una
          formazione particolare   in   materia   di      salute    e
          sicurezza,    concernente    la normativa   in materia   di
          sicurezza  e  salute e  i rischi   specifici esistenti  nel
          proprio  ambito    di  rappresentanza, tale da assicurargli
          adeguate nozioni sulle principali tecniche di  controllo  e
          prevenzione dei rischi stessi.
            5. I lavoratori incaricati  dell'attivita' di prevenzione
          incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei  lavoratori
          in  caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio,  di
          pronto soccorso  e,  comunque  di  gestione  dell'emergenza
          devono essere adeguatamente formati.
            6.  La  formazione  dei  lavoratori  e  quella  dei  loro
          rappresentanti di cui al    comma  4    deve  avvenire,  in
          collaborazione   con    gli  organismi  paritetici  di  cui
          all'art. 20,  durante    l'orario  di  lavoro  e  non  puo'
          comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
            7.  I  Ministri del  lavoro  e  della  previdenza sociale
          e    della sanita',   sentita  la   commissione  consultiva
          permanente,  possono stabilire  i contenuti   minimi  della
          formazione  dei    lavoratori, dei rappresentanti   per  la
          sicurezza  e  dei  datori  di lavoro  di  cui all'art.  10,
          comma  3,  tenendo    anche conto delle dimensioni  e della
          tipologia delle imprese".
            - Il decreto  del Ministro del lavoro e della  previdenza
          sociale e del Ministro della sanita' in   data  16  gennaio
          1997,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n.   27 del 3
          febbraio   1997, reca:  "Individuazione  dei      contenuti
          minimi     della     formazione    dei   lavoratori,    dei
          rappresentanti per  la sicurezza e   dei datori  di  lavoro
          che  possono  svolgere  direttamente i compiti   propri del
          responsabile del servizio di prevenzione e protezione".