Art. 7.
            Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
  1.  L'individuazione  del  rappresentante  dei  lavoratori  per  la
sicurezza di cui agli articoli  18 e seguenti del decreto legislativo
19  settembre  1994,  n.  626,   e'  disciplinata  dagli  accordi  da
stipularsi  in  sede  di  contrattazione sindacale,  sulla  base  del
contratto collettivo quadro concordato il 7 maggio 1996 tra l'Agenzia
per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni
(A.R.A.N.) e  le organizzazioni sindacali, pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie  generale - n. 177 del 30
luglio 1996.
 
           Note all'art. 7:
            -   Si   riporta   il   testo  dell'art.  18  e  seguenti
          del  decreto legislativo 19  settembre 1994, n.  626,  come
          modificato  dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242:
            "Art.  18 (Rappresentante  per  la  sicurezza). -  1.  In
          tutte    le  aziende,  o  unita'  produttive,  e'  eletto o
          designato il rappresentante per la sicurezza.
            2.  Nelle aziende,  o unita'  produttive,   che  occupano
          sino  a   15 dipendenti il rappresentante per  la sicurezza
          e' eletto direttamente da  lavoratori  al    loro  interno.
          Nelle  aziende  che  occupano    fino  a  15  dipendenti il
          rappresentante per la sicurezza puo' essere individuato per
          piu'  aziende   nell'ambito    territoriale   ovvero    del
          comparto  produttivo.    Esso   puo'   essere   designato o
          eletto  dai   lavoratori nell'ambito  delle  rappresentanze
          sindacali,   cosi'   come   definite  dalla  contrattazione
          collettiva di riferimento.
            3.  Nelle  aziende,   ovvero   unita'   produttive,   con
          piu'  di  15 dipendenti il rappresentante  per la sicurezza
          e'    eletto  o  designato dai lavoratori nell'ambito delle
          rappresentanze sindacali in azienda.
            In  assenza  di  tali  rappresentanze,  e'   eletto   dai
          lavoratori dell'azienda al loro interno.
            4.    Il numero,   le   modalita'  di designazione  o  di
          elezione  del rappresentante  per   la  sicurezza,  nonche'
          il   tempo  di  lavoro retribuito e   gli  strumenti    per
          l'espletamento  delle   funzioni, sono stabiliti in sede di
          contrattazione collettiva.
            5. In   caso di mancato    accordo  nella  contrattazione
          collettiva  di  cui al   comma 4, il Ministro  del lavoro e
          della  previdenza sociale, sentite le  parti,    stabilisce
          con  proprio  decreto,   da emanarsi entro tre  mesi  dalla
          comunicazione   del   mancato    accordo,  gli    standards
          relativi    alle  materie   di cui   al   comma 4.   Per le
          amministrazioni pubbliche provvede   il Ministro  per    la
          funzione  pubblica    sentite le organizzazioni   sindacali
          maggiormente   rappresentative  sul  piano nazionale.
            6. In ogni caso il numero minimo  dei  rappresentanti  di
          cui al comma 1 e' il seguente:
            a)   un  rappresentante  nelle  aziende    ovvero  unita'
          produttive sino a 200 dipendenti;
            b)  tre  rappresentanti  nelle  aziende   ovvero   unita'
          produttive da 201 a 1000 dipendenti;
            c)    sei rappresentanti   in   tutte le   altre  aziende
          ovvero  unita' produttive.
            7.   Le   modalita' e   i   contenuti    specifici  della
          formazione   del rappresentante   per  la   sicurezza  sono
          stabiliti    in      sede    di  contrattazione  collettiva
          nazionale  di    categoria  con  il  rispetto dei contenuti
          minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7".
            "Art.  19  (Attribuzioni    del  rappresentante  per   la
          sicurezza). - 1.  Il rappresentante per la sicurezza:
            a)  accede  ai  luoghi  di  lavoro  in cui si svolgono le
          lavorazioni;
            b) e'  consultato preventivamente e tempestivamente    in
          ordine   alla   valutazione       dei       rischi,    alla
          individuazione,   programmazione, realizzazione e  verifica
          della prevenzione nell'azienda ovvero unita' produttiva;
            c)  e'    consultato sulla designazione  degli addetti al
          servizio di prevenzione,   all'attivita'  di    prevenzione
          incendi,      al    pronto  soccorso,  alla evacuazione dei
          lavoratori;
            d) e'   consultato in merito  all'organizzazione    della
          formazione di cui all'art. 22, comma 5;
            e)  riceve  le informazioni e la documentazione aziendale
          inerente  la  valutazione  dei  rischi    e  le  misure  di
          prevenzione  relative, nonche' quelle inerenti  le sostanze
          e  i preparati pericolosi,   le macchine,  gli    impianti,
          l'organizzazione    e    gli   ambienti   di   lavoro,  gli
          infortuni e le malattie professionali;
            f) riceve le  informazioni  provenienti  dai  servizi  di
          vigilanza;
            g)   riceve   una  formazione  adeguata,    comunque  non
          inferiore a quella prevista dall'art. 22;
            h)   promuove      l'elaborazione,   l'individuazione   e
          l'attuazione  delle  misure    di  prevenzione    idonee  a
          tutelare la  salute e  l'integrita' fisica dei lavoratori;
            i)  formula  osservazioni  in   occasione  di  visite   e
          verifiche effettuate dalle autorita' competenti;
            l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
               m) fa proposte in merito all'attivita' di prevenzione;
            n)  avverte  il  responsabile    dell'azienda  dei rischi
          individuati nel corso della sua attivita';
            o) puo' fare ricorso alle   autorita' competenti  qualora
          ritenga  che  le  misure  di prevenzione e   protezione dai
          rischi adottate  dal  datore  di    lavoro    e  i    mezzi
          impiegati   per  attuarle  non sono  idonei  a garantire la
          sicurezza e la salute durante il lavoro.
            2.  Il rappresentante  per  la sicurezza  deve   disporre
          del   tempo necessario   allo   svolgimento   dell'incarico
          senza   perdita    di retribuzione,   nonche'   dei   mezzi
          necessari    per    l'esercizio    delle  funzioni  e delle
          facolta' riconosciutegli.
            3.  Le   modalita' per l'esercizio delle  funzioni di cui
          al   comma 1  sono  stabilite  in  sede  di  contrattazione
          collettiva nazionale.
            4.  Il rappresentante   per la sicurezza non  puo' subire
          pregiudizio alcuno a causa  dello svolgimento della propria
          attivita'  e nei suoi confronti si  applicano    le  stesse
          tutele   previste  dalla     legge  per  le  rappresentanze
          sindacali.
            5.    Il    rappresentante  per    la    sicurezza     ha
          accesso,      per  l'espletamento  della   sua funzione, al
          documento di cui   all'art. 4, commi 2   e  3,  nonche'  al
          registro  degli  infortuni  sul   lavoro di cui all'art. 4,
          comma 5, lettera o)".
            "Art. 20  (Organismi    paritetici).  -  1.  A    livello
          territoriale  sono  costituiti organismi  paritetici tra le
          organizzazioni   sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei
          lavoratori,    con funzioni di orientamento e di promozione
          di iniziative formative nei confronti dei lavoratori.  Tali
          organismi  sono inoltre  prima  istanza di  riferimento  in
          merito  a controversie sorte  sull'applicazione dei diritti
          di  rappresentanza,  informazione  e  formazione,  previsti
          dalle norme vigenti.
            2. Sono fatti salvi, ai fini  del comma 1, gli  organismi
          bilaterali   o   partecipativi      previsti   da   accordi
          interconfederali,  di categoria, nazionali, territoriali  o
          aziendali.
            3.  Agli   effetti dell'art.  10 del  decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n.  29, gli organismi  di cui al  comma  1
          sono   parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo
          articolo".
            -  Il provvedimento  del Presidente  del Consiglio    dei
          Ministri      5  giugno  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 177 del 30 luglio 1996,  reca: "Autorizzazione
          del  Governo alla  sottoscrizione -  ai sensi dell'art. 51,
          comma 1, del decreto legislativo n.  29/1993  -  del  testo
          del    contratto   collettivo    quadro   in   merito  agli
          aspetti  applicativi    del    decreto    legislativo    19
          settembre  1994,  n.  626, riguardanti il  ''rappresentante
          per  la sicurezza'' concordato  il 7 maggio 1996 tra l'ARAN
          e  le  confederazioni  sindacali  CGIL, CISL, UIL, CONFSAL,
          CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI e UNIONQUADRI".