Art. 8. Istituzioni scolastiche ed educative non statali 1. Il presente decreto trova applicazione anche nei confronti delle istituzioni scolastiche ed educative legalmente riconosciute, parificate e pareggiate, limitatamente all'articolo 1, articolo 2 comma 1, articolo 3 comma 1, articolo 4 comma 1. Ai predetti fini per datore di lavoro si intende il soggetto gestore di cui al titolo VIII, articoli 345 e 353, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ove il soggetto gestore sia una persona giuridica, per datore di lavoro si intende il rappresentante legale dell'ente ai sensi del comma 2 del predetto articolo 353. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 settembre 1998 Il Ministro della pubblica istruzione Berlinguer p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Gasparrini Il Ministro della sanita' Bindi p. Il Ministro per la funzione pubblica Bettinelli Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1998 Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 316
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo degli articoli 345 e 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado): "Art. 345 (Convenzioni). - 1. Le condizioni e le modalita' per la stipula della convenzione ed i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti sono stabiliti con regolamento governativo. 2. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l'apertura e la gestione delle scuole parificate e l'esercizio in esse dell'insegnamento, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione europea". "Art. 353 (Soggetto gestore). - 1. Le scuole non statali e i corsi di cui all'art. 352 possono essere aperti al pubblico e gestiti soltanto da cittadini italiani che abbiano compiuto il trentesimo anno di eta' e siano in possesso dei necessari requisiti professionali e morali. A tal fine sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 2. La stessa facolta' di cui al comma 1 e' riconosciuta alle persone giuridiche italiane ma in tal caso i requisiti sopra indicati per le persone fisiche devono essere posseduti dal rappresentante legale dell'ente. 3. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l'apertura e la gestione di istituzioni scolastiche, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione europea. 4. Non sono considerati stranieri agli effetti di quanto previsto dall'art. 366 e sono quindi sottoposti all'esclusiva vigilanza del Ministro della pubblica istruzione, in conformita' a quanto previsto nel presente titolo, le scuole, i corsi e gli organismi culturali mantenuti da enti religiosi stranieri dipendenti dalla Santa sede che abbiano ottenuto la personalita' giuridica in Italia. 5. Fatto salvo quanto previsto nei commi 3 e 4 l'apertura e il funzionamento di scuole e corsi gestiti da cittadini ed enti stranieri sono disciplinati dall'art. 366".