Art. 8.
           Istituzioni scolastiche ed educative non statali
  1. Il presente decreto trova applicazione anche nei confronti delle
istituzioni   scolastiche  ed   educative  legalmente   riconosciute,
parificate  e pareggiate,  limitatamente all'articolo  1, articolo  2
comma 1, articolo 3 comma 1, articolo 4 comma 1. Ai predetti fini per
datore di  lavoro si  intende il  soggetto gestore  di cui  al titolo
VIII,  articoli 345  e 353,  del  testo unico  approvato con  decreto
legislativo 16 aprile  1994, n. 297. Ove il soggetto  gestore sia una
persona giuridica, per datore di  lavoro si intende il rappresentante
legale dell'ente ai sensi del comma 2 del predetto articolo 353.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 29 settembre 1998
                Il Ministro della pubblica istruzione
                             Berlinguer
         p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                             Gasparrini
                      Il Ministro della sanita'
                                Bindi
               p. Il Ministro per la funzione pubblica
                             Bettinelli
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1998
  Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 316
 
           Nota all'art. 8:
            -    Si   riporta il   testo  degli  articoli  345  e 353
          del   decreto legislativo    16  aprile    1994,  n.    297
          (Approvazione    del  testo    unico  delle    disposizioni
          legislative  vigenti  in  materia di  istruzione,  relative
          alle scuole di ogni ordine e grado):
            "Art.  345  (Convenzioni).    -  1.  Le  condizioni  e le
          modalita' per la stipula della convenzione  ed i  requisiti
          prescritti  per    i gestori e per i docenti sono stabiliti
          con regolamento governativo.
            2.  E'  fatta  salva    l'applicazione  della   normativa
          comunitaria  sulla  equiparazione   ai cittadini   ed  enti
          italiani,  per quanto  concerne l'apertura e   la  gestione
          delle   scuole      parificate  e     l'esercizio  in  esse
          dell'insegnamento, dei   cittadini   ed enti   degli  Stati
          membri dell'Unione europea".
            "Art. 353 (Soggetto gestore). - 1.  Le scuole non statali
          e  i corsi di  cui all'art.  352 possono  essere  aperti al
          pubblico e  gestiti soltanto   da cittadini   italiani  che
          abbiano  compiuto  il trentesimo anno  di   eta'  e   siano
          in   possesso  dei   necessari   requisiti professionali  e
          morali. A tal fine sono equiparati ai cittadini dello Stato
          gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
            2.    La  stessa    facolta'   di cui   al comma   1   e'
          riconosciuta  alle persone giuridiche italiane  ma  in  tal
          caso  i  requisiti  sopra indicati per  le persone  fisiche
          devono    essere  posseduti    dal  rappresentante   legale
          dell'ente.
            3.   E'  fatta  salva    l'applicazione  della  normativa
          comunitaria sulla equiparazione   ai cittadini   ed    enti
          italiani,  per quanto  concerne l'apertura e la gestione di
          istituzioni  scolastiche, dei cittadini ed enti degli Stati
          membri dell'Unione europea.
            4. Non sono   considerati  stranieri  agli  effetti    di
          quanto  previsto  dall'art. 366   e sono  quindi sottoposti
          all'esclusiva    vigilanza  del  Ministro  della   pubblica
          istruzione,   in conformita' a quanto previsto nel presente
          titolo, le  scuole, i corsi   e gli    organismi  culturali
          mantenuti  da  enti  religiosi  stranieri  dipendenti dalla
          Santa sede che abbiano ottenuto la  personalita'  giuridica
          in Italia.
            5.  Fatto    salvo  quanto   previsto nei   commi 3 e   4
          l'apertura   e il funzionamento   di   scuole    e    corsi
          gestiti     da     cittadini    ed    enti  stranieri  sono
          disciplinati dall'art. 366".