Art. 2.
(Stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
                      programmazione economica)

  1.  Nel  comma  3  dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n.
453,  dopo  le  parole:  ""Difesa  del  suolo"  (investimenti)"  sono
inserite le seguenti: ", nonche' Fondo da ripartire per le occorrenze
relative  al  territorio di Trieste iscritto, per competenza e cassa,
nell'ambito   dell'unita'   previsionale   di  base  "Fondo  per  gli
interventi nel territorio di Trieste" (investimenti)".
  2.  I commi 5 e 10 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n.
453, sono sostituiti dai seguenti:
  "5.  L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e
all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli per
regolazioni debitorie, e' stabilito in lire 52.700 miliardi."
  "10.  Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis
della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e successive modificazioni,
inseriti  nelle unita' previsionali di base "Fondi di riserva" (oneri
comuni) e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di
spesa  in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di
responsabilita'  "Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello stato di
previsione   del   Ministero   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  sono  stabiliti, rispettivamente, in lire
3.260  miliardi,  lire 1.200 miliardi, lire 600 miliardi e lire 8.000
miliardi".