Art. 2. (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) 1. Nel comma 3 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 453, dopo le parole: ""Difesa del suolo" (investimenti)" sono inserite le seguenti: ", nonche' Fondo da ripartire per le occorrenze relative al territorio di Trieste iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste" (investimenti)". 2. I commi 5 e 10 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 453, sono sostituiti dai seguenti: "5. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in lire 52.700 miliardi." "10. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base "Fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 3.260 miliardi, lire 1.200 miliardi, lire 600 miliardi e lire 8.000 miliardi".