IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  allegato  1,
n. 48; 
  Visto il regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112; 
  Visto l'articolo 189 del regio decreto 27  luglio  1934,  n.  1265,
recante testo unico delle leggi sanitarie; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986,  n.
128; 
  Visto l'articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30
giugno 1993, n. 266; 
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'8 maggio 1998; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998; 
  Udito il parere del Consiglio superiore di sanita' del 19  dicembre
1997; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 settembre 1998; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con il Ministro della sanita'; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                 Ambito di applicazione e definizioni 
  1.  Il  presente  regolamento   disciplina   il   procedimento   di
autorizzazione alla produzione e di autorizzazione all'immissione  in
commercio di presidi medico- chirurgici consistenti in: 
    a) disinfettanti e sostanze poste in commercio come  germicide  o
battericide; 
    b) insetticidi per uso domestico e civile; 
    c) insettorepellenti; 
    d) kit di reagenti per il rilevamento di anticorpi anti-HIV; 
    e) kit di reagenti per la rilevazione  di  HBsAg  ed  anti-HCV  o
eventuali altri marcatori di infezione da HCV; 
    f) topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile. 
  1. Ai fini del presente regolamento il Ministero della  sanita'  e'
denominato "Ministero", l'Istituto superiore di sanita' e' denominato
"Istituto", il presidio medicochirurgico e' denominato "presidio". 
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note al preambolo:
            -  Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione  e'   il
          seguente:
            "Art.  87.  -  Il  Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga le  leggi, ed emana i  decreti aventi valore  di
          legge e i regolamenti.
            Indice  il  referendum  popolare  nei casi previsti dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita e riceve i rappresentati diplomatici,  ratifica
          i  trattati  internazionali,   previa,    quando   occorra,
          l'autorizzazione  delle Camere.
            Ha il comando delle Forze  armate, presiede il  Consiglio
          supremo  di difesa  costituito secondo  la  legge, dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            - Il   testo dell'art. 20, allegato    1,  n.  48,  della
          legge  15  marzo  1997, n.   59 (Delega  al Governo  per il
          conferimento di  funzioni e compiti alle   regioni ed  enti
          locali,  per  la riforma  della pubblica amministrazione  e
          per      la    semplificazione    amministrativa),     come
          modificato  dall'art.  1,  commi  17  e  18, della legge 16
          giugno 1998, n.  191 (Modifiche ed integrazioni alle  leggi
          15  marzo  1997, n. 59, e 15 maggio  1997, n.  127, nonche'
          norme  in materia  di formazione  del personale  dipendente
          e    di    lavoro    a      distanza    nelle     pubbliche
          amministrazioni.  Disposizioni  in  materia    di  edilizia
          scolastica), e' il il seguente:
            "Art.  1. -  1.  Il Governo,  entro  il 31   gennaio   di
          ogni  anno, presenta al Parlamento un disegno  di legge per
          la  delegificazione  di  norme   concernenti   procedimenti
          amministrativi,    anche     coinvolgenti   amministrazioni
          centrali,  locali  o    autonome,  indicando  i criteri per
          l'esercizio  della   potesta'   regolamentare   nonche'   i
          procedimenti   oggetto  della  disciplina,    salvo  quanto
          previsto alla   lettera a) del  comma  5.  In  allegato  al
          disegno   di legge e' presentata una relazione sullo  stato
          di  attuazione  della   semplificazione dei    procedimenti
          amministrativi.
            2.  Con   lo stesso disegno  di legge di cui  al comma 1,
          il Governo individua i  procedimenti relativi a  funzioni e
          servizi che,  per le loro  caratteristiche   e   per     la
          loro    pertinenza    alle    comunita'  territoriali, sono
          attribuiti  alla  potesta'  normativa delle regioni e degli
          enti locali, e indica i principi che restano  regolati  con
          legge  della Repubblica ai sensi degli  articoli 117, primo
          e secondo comma, e 128 della Costituzione.
            3.   I regolamenti   sono  emanati    con  decreto    del
          Presidente    della Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su proposta  del Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri   - Dipartimento  della    funzione
          pubblica,    di    concerto con   il Ministro   competente,
          previa   acquisizione  del    parere    delle    competenti
          commissioni  parlamentari  e del  Consiglio di Stato. A tal
          fine    la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove
          necessario,  promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro
          competente, riunioni tra  le  amministrazioni  interessate.
          Decorsi  trenta  giorni    dalla richiesta di parere   alle
          commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
            4.   I     regolamenti    entrano    in    vigore      il
          sessantesimo    giorno successivo  alla   data  della  loro
          pubblicazione   nella  Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          italiana.  Con effetto dalla  stessa data sono abrogate  le
          norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
            5.  I  regolamenti  si  conformano  ai seguenti criteri e
          principi:
            a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e  di
          quelli  che  agli  stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali, in modo da  ridurre  il    numero  delle  fasi
          procedimentali    e  delle  amministrazioni  intervenienti,
          anche   riordinando    le   competenze     degli    uffici,
          accorpando  le  funzioni per settori omogenei,  sopprimendo
          gli organi che   risultino    superflui    e    costituendo
          centri   interservizi   dove raggruppare competenze diverse
          ma confluenti in una unica procedura;
            b)   riduzione dei   termini per   la  conclusione    dei
          procedimenti    e  uniformazione dei tempi di   conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
            c) regolazione uniforme   dei procedimenti  dello  stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
            d)     riduzione   del     numero    di      procedimenti
          amministrativi   e accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono    alla   medesima attivita', anche riunendo in
          una  unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda     ad
          esigenze      di     semplificazione   e     conoscibilita'
          normativa,  disposizioni  provenienti  da  fonti  di  rango
          diverso,  ovvero  che   pretendono particolari   procedure,
          fermo  restando l'obbligo  di porre in essere le  procedure
          stesse;
            e)    semplificazione   e accelerazione  delle  procedure
          di spesa   e contabili,   anche   mediante   adozione    ed
          estensione    alle    fasi   di integrazione dell'efficacia
          degli atti,  di disposizioni  analoghe a quelle   di    cui
          all'art.    51,   comma   2,   del decreto   legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
            f)    trasferimento    ad   organi   monocratici   o   ai
          dirigenti amministrativi di funzioni  anche    decisionali,
          che  non  richiedano,  in ragione della  loro specificita',
          l'esercizio in   forma  collegiale,  e  sostituzione  degli
          organi   collegiali  con    conferenze  di  servizi  o  con
          interventi,  nei relativi   procedimenti,   dei    soggetti
          portatori  di interessi diffusi;
            g)   individuazione   delle   responsabilita'   e   delle
          procedure  di verifica e controllo;
            gbis)  soppressione   dei  procedimenti   che   risultino
          non    piu' rispondenti   alle finalita'  e agli  obiettivi
          fondamentali  definiti dalla   legislazione di   settore  o
          che  risultino    in  contrasto    con  i principi generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
            gter)     soppressione     dei      procedimenti      che
          comportino,      per  l'amministrazione  e per i cittadini,
          costi piu' elevati  dei  benefici  conseguibili,      anche
          attraverso         la     sostituzione       dell'attivita'
          amministrativa  diretta con  forme di  autoregolamentazione
          da  parte degli interessati;
            gquater) adeguamento  della    disciplina  sostanziale  e
          procedimentale   dell'attivita'     e        degli     atti
          amministrativi  ai   principi  della normativa comunitaria,
          anche   sostituendo   al    regime    concessorio    quello
          autorizzatorio;
            gquinquies)    soppressione      dei   procedimenti   che
          derogano  alla normativa   procedimentale  di     carattere
          generale,    qualora    non sussistano piu' le ragioni  che
          giustifichino una difforme disciplina settoriale.
            6.   I    servizi  di    controllo    interno    compiono
          accertamenti    sugli effetti     prodotti   dalle    norme
          contenute    nei   regolamenti    di semplificazione  e  di
          accelerazione    dei  procedimenti amministrativi e possono
          formulare  osservazioni  e    proporre   suggerimenti   per
          la modifica  delle  norme  stesse  e per  il  miglioramento
          dell'azione amministrativa.
            7.  Le  regioni a statuto   ordinario regolano le materie
          disciplinate dai  commi da  1   a   6 nel   rispetto    dei
          principi desumibili  dalle disposizioni in  essi contenute,
          che   costituiscono    principi  generali  dell'ordinamento
          giuridico. Tali   disposizioni operano    direttamente  nei
          riguardi  delle  regioni  fino    a quando esse non avranno
          legiferato in materia.   Entro due   anni dalla    data  di
          entrata  in    vigore  della  presente  legge, le regioni a
          statuto speciale e le province autonome di  Trento  e    di
          Bolzano    provvedono    ad      adeguare    i   rispettivi
          ordinamenti alle norme fondamentali contenute  nella  legge
          medesima.
            8.  In  sede  di prima attuazione  della presente legge e
          nel rispetto dei principi, criteri e modalita'   di cui  al
          presente articolo, quali norme  generali regolatrici,  sono
          emanati    appositi regolamenti  ai sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per disciplinare i procedimenti di  cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
            a)  sviluppo  e programmazione del sistema universitario,
          di cui alla legge  7 agosto  1990, n.  245, e    successive
          modificazioni,    nonche' valutazione del medesimo sistema,
          di cui alla legge 24 dicembre 1993, n.  537,  e  successive
          modificazioni;
            b)  composizione   e funzioni degli organismi  collegiali
          nazionali e locali di  rappresentanza e  coordinamento  del
          sistema  universitario, prevedendo   altresi' l'istituzione
          di un   Consiglio nazionale   degli  studenti,  eletto  dai
          medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
            c)  interventi  per  il  diritto allo studio e contributi
          universitari.  Le  norme   sono  finalizzate   a  garantire
          l'accesso   agli  studi universitari  agli studenti  capaci
          e   meritevoli privi   di mezzi,   a ridurre  il  tasso  di
          abbandono    degli studi, a determinare percentuali massime
          dell'ammontare complessivo  della  contribuzione  a  carico
          degli  studenti  in   rapporto al finanziamento   ordinario
          dello  Stato     per  le   universita',   graduando      la
          contribuzione     stessa,  secondo    criteri  di  equita',
          solidarieta'    e  progressivita'  in   relazione      alle
          condizioni  economiche   del  nucleo familiare,  nonche'  a
          definire  parametri    e  metodologie  adeguati    per   la
          valutazione  delle    effettive  condizioni  economiche dei
          predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono
          soggette  a  revisione  biennale,  sentite  le   competenti
          commissioni parlamentari;
            d)  procedure  per il conseguimento del titolo di dottore
          di  ricerca,  di  cui    all'art.  73    del  decreto   del
          Presidente  della    Repubblica 11 luglio 1980,   n. 382, e
          procedimento di approvazione degli  atti dei  concorsi  per
          ricercatore  in deroga all'art. 5, comma  9, della legge 24
          dicembre 1993, n. 537;
            e)    procedure   per l'accettazione   da   parte   delle
          universita'     di  eredita',     donazioni  e      legati,
          prescindendo      da   ogni     autorizzazione  preventiva,
          ministeriale o prefettizia.
            9. I  regolamenti di  cui al  comma 8,  lettere a),  b) e
          c),  sono  emanati  previo    parere  delle      commssioni
          parlamentari  competenti per materia.
            10.  In  attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al comma 8, lettera  c), il   decreto del   Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri previsto dall'art. 4 della legge 2
          dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more    della
          costituzione della Consulta  nazionale per il diritto  agli
          studi    universitari di   cui all'art.   6 della  medesima
          legge.
            11. Con il disegno   di legge di cui  al  comma    1,  il
          Governo  propone annualmente   al   Parlamento   le   norme
          di    delega    ovvero    di delegificazione     necessarie
          alla     compilazione     di   testi    unici legislativi o
          regolamentari, con  particolare  riferimento  alle  materie
          interessate  dalla  attuazione    della  presente legge. In
          sede di prima attuazione della presente  legge, il  Governo
          e'    delegato  ad emanare, entro il   termine di  sei mesi
          decorrenti dalla  data di  entrata in vigore   dei  decreti
          legislativi    di    cui  all'art.    4,    norme  per   la
          delegificazione delle materie di cui all'art. 4,  comma  4,
          lettera  c),  non  coperte  da   riserva assoluta di legge,
          nonche'  testi unici delle leggi che disciplinano i settori
          di  cui al medesimo art. 4,  comma  4,  lettera  c),  anche
          attraverso      le  necessarie  modifiche,  integrazioni  o
          abrogazioni di norme, secondo i    criteri  previsti  dagli
          articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
                                                          "Allegato 1
           (previsto dall'art. 20, comma 8)
              (Omissis).
            48.  Procedure   di autorizzazione  e commercializzazione
          di presidi medicichirurgici:
            regiodecreto 27  luglio 1934,   n. 1265,   recante  testo
          unico delle leggi sanitarie (art. 189);
            decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n.
          128".
            -    Il  regio   decreto  6   dicembre  1928,   n.  3112,
          concerne l'approvazione del  regolamento  per  l'esecuzione
          della   legge   23   giugno   1927,  n.  1070,  contenente,
          disposizioni varie sulla sanita' pubblica.
            - Il testo dell'art. 189 del   regio  decreto  27  luglio
          1934,  n.  1265 (Approvazione del  testo unico  delle leggi
          sanitarie), le  cui pene pecuniarie sono riportate  tenendo
          conto  di  quanto  previsto dall'art.   113,   primo comma,
          della  legge  24 novembre  1981,  n.  689, e'  il seguente:
            "Art.   189. -   I presidii   medici e    chirurgici  non
          possono  essere  prodotti,  a  scopo  di vendita, se non da
          apposite officine autorizzate dal Ministro per l'interno.
            Parimenti  il    commercio   di   presidii   medici     e
          chirurgici    e'  sottoposto ad autorizzazione del Ministro
          per l'interno.
            Il   regolamento   determina   i   presidii   ai    quali
          debbono    essere applicate  le disposizioni  del  presente
          articolo,  le modalita'   da osservare nel    commercio  di
          essi,  anche  per    quanto  si    riferisce al prezzo   di
          vendita,  nonche' i  requisiti cui  debbono rispondere   le
          officine di produzione.
            Il  contravventore   e' punito con  l'arresto fino  a tre
          mesi  e con l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000.
            Il   prefetto,   indipendentemente    dal    procedimento
          penale,    puo' ordinare la chiusura fino  a tre mesi e, in
          caso  di recidiva, da tre mesi ad un  anno delle fabbriche,
          depositi o  rivendite; puo' inoltre procedere al  sequestro
          dei  presidii medici e chirurgici abusivamente fabbricati o
          messi in commercio ovunque si trovino.
             Il provvedimento del prefetto e' definitivo".
            -  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 13 marzo
          1986, n. 128, concerne il regolamento di  esecuzione  delle
          norme  di  cui  all'art.  189  del  testo unico delle leggi
          sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio  1934,  n.
          1265,    e  successive    modificazioni,    in materia   di
          produzione e commercio dei presidi medicochirurgici.
            -    Il  testo   del comma   2 dell'art.   4 del  decreto
          legislativo  30 giugno 1993,   n. 266   (Riordinamento  del
          Ministero  della    sanita',  a norma dell'art. 1, comma 1,
          lettera  h), della legge 23 ottobre 1992, n.  421),  e'  il
          seguente:
            "2.  Il  Consiglio  superiore  di  sanita' esprime parere
          obbligatorio:
            a)   sui    regolamenti   predisposti   da      qualunque
          amministrazione   centrale   che   interessino   la  salute
          pubblica;
            b)  sulle  convenzioni   internazionali   relative   alla
          predetta materia;
            c)   sugli  elenchi  delle  lavorazioni insalubri  e  dei
          coloranti nocivi;
            d)   sui  provvedimenti   di  coordinamento    e    sulle
          istruzioni  obbligatorie  per    la  tutela    della salute
          pubblica da   adottarsi dal  Ministero  della  sanita',  ai
          sensi  dei    numeri 2 e 3 dell'art. 1 della legge 13 marzo
          1958, n. 296;
            e) sugli insetticidi da impiegare nella lotta contro  gli
          anofeli  ed altri insetti domestici nocivi per l'uomo e gli
          animali;
            f)  sulla    determinazione  dei    lavori    pericolosi,
          faticosi    o  insalubri, delle   donne e dei   fanciulli e
          sulle norme  igieniche del lavoro;
            g)   sulle   domande   di     attestati   di    privativa
          industriale  per invenzioni e  scoperte concernenti  generi
          commestibili  di qualsiasi natura;
            h)      sulle   modificazioni    da   introdursi    negli
          elenchi   degli stupefacenti;
            i) sul  diniego e sulla  revoca di registrazione    delle
          specialita' medicinali;
            l)    sui servizi   diretti a  prevenire  ed eliminare  i
          danni  delle emanazioni radioattive e delle  contaminazioni
          atmosferiche  in  genere, che non siano di competenza delle
          unita' sanitarie locali".
            -  Il  testo dell'art.   17   della   legge   23   agosto
          1988,    n.    400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          come  modificato,  da  ultimo,  dall'art. 13 della legge 15
          marzo 1997, n. 59, e' il seguente:
            "Art.   17 (Regolamenti).   -   1.  Con    decreto    del
          Presidente    della  Repubblica,  previa  deliberazione del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato  che  deve  pronunziarsi entro novanta giorni   dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
              e) (abrogata).
            2.      Con      decreto      del    Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari.
            3.    Con decreto   ministeriale possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di ''regolamento'', sono adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la  disciplina degli uffici dei
          Ministeri sono determinate,   con regolamenti emanati    ai
          sensi  del comma   2, su proposta  del  Ministro competente
          d'intesa  con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri  e
          con  il  Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto dei principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive   modificazioni, con    i    contenuti  e    con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a)  riordino degli  uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed  i   Sottosegretari di   Stato,    stabilendo
          che  tali   uffici   hanno esclusive competenze di supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,     centrali    e         periferici,    mediante
          diversificazione tra  strutture con funzioni finali  e  con
          funzioni    strumentali  e loro organizzazione per funzioni
          omogenee  e secondo  criteri di flessibilita'    eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)     previsione     di      strumenti    di    verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche;
            e)  previsione    di decreti ministeriali di   natura non
          regolamentare per la definizione dei  compiti delle  unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".