Art. 10. 
                             Abrogazioni 
  1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15  marzo  1997,
n. 59, dalla data di entrata in vigore del  presente  regolamento  si
intendono abrogate le  seguenti  disposizioni:  il  regio  decreto  6
dicembre 1928, n. 3112; l'articolo 189, primo e  secondo  comma,  del
regio decreto 27 luglio 1934, n.  1265;  il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 13 marzo  1986,  n.  128;  l'articolo  4,  comma  2,
lettera e), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266. 
 
           Note all'art. 10:
            -  Il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59
          (Delega al Governo per   il conferimento    di  funzioni  e
          compiti alle  regioni ed enti locali, per  la riforma della
          pubblica   amministrazione      e  per  la  semplificazione
          amministrativa),   e'    riportato     nelle   note      al
          preambolo.
            -    Per quanto  attiene al  contenuto del  regio decreto
          6 dicembre 1928, n. 3112, si vedano le note al preambolo.
            - Il testo dell'art. 189  del  regio  decreto  27  luglio
          1934, n. 1265, e' riportato nelle note al preambolo.
            -  Per  quanto  attiene  al    contenuto  del decreto del
          Presidente della Repubblica  13  marzo  1986,  n.  128,  si
          vedano le note al preambolo.
            -    Il  testo   del comma   2 dell'art.   4 del  decreto
          legislativo  30 giugno 1993,   n. 266   (Riordinamento  del
          Ministero  della    sanita',  a norma dell'art. 1, comma 1,
          lettera   h), della legge 23  ottobre  1992,  n.  421),  e'
          riportato nelle note al preambolo.