Art. 10. Abrogazioni 1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni: il regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112; l'articolo 189, primo e secondo comma, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128; l'articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266.
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e' riportato nelle note al preambolo. - Per quanto attiene al contenuto del regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112, si vedano le note al preambolo. - Il testo dell'art. 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' riportato nelle note al preambolo. - Per quanto attiene al contenuto del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128, si vedano le note al preambolo. - Il testo del comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' riportato nelle note al preambolo.