Art. 10.
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si
intendono abrogate le seguenti disposizioni: il regio decreto 6
dicembre 1928, n. 3112; l'articolo 189, primo e secondo comma, del
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; il decreto del Presidente
della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128; l'articolo 4, comma 2,
lettera e), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266.
Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa), e' riportato nelle note al
preambolo.
- Per quanto attiene al contenuto del regio decreto
6 dicembre 1928, n. 3112, si vedano le note al preambolo.
- Il testo dell'art. 189 del regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, e' riportato nelle note al preambolo.
- Per quanto attiene al contenuto del decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128, si
vedano le note al preambolo.
- Il testo del comma 2 dell'art. 4 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del
Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1,
lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e'
riportato nelle note al preambolo.