Art. 2.
Autorizzazione all'immissione in commercio
1. La domanda di autorizzazione all'immissione in commercio,
contenente gli elementi indicati con apposito provvedimento del
direttore del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la
farmacovigilanza del Ministero, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, e' presentata al Ministero e
contestualmente, in copia, all'Istituto, cui e' inviata anche copia
della eventuale documentazione integrativa di cui al comma 3.
2. L'autorizzazione all'immissione in commercio e' rilasciata dal
Ministero, sentito l'Istituto, entro centottanta giorni dalla
ricezione della domanda, prorogabili a duecentodieci giorni
nell'ipotesi di cui al comma 4, previa verifica della presenza ed
idoneita' di tutti gli elementi di cui al comma 1. Negli stessi
termini e' notificato, completo di motivazione, il provvedimento di
diniego.
3. Nel caso in cui il Ministero inviti il richiedente a
regolarizzare o integrare la domanda, la decorrenza del termine di
cui al comma 2 e' sospesa fino alla ricezione della documentazione
suppletiva da parte del Ministero.
4. Il parere tecnico dell'Istituto e' espresso entro novanta
giorni, nel caso in cui il preparato contenga principi attivi gia'
noti, ed entro centoventi giorni nel caso in cui il preparato
contenga nuovi principi attivi o attenga ai presidi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere d) ed e).
5. L'effettiva immissione in commercio di ciascun lotto di
produzione dei presidi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e'
subordinata all'esito favorevole del controllo effettuato
dall'Istituto su campioni del prodotto e sulla documentazione
relativa al controllo effettuato dalla ditta richiedente, entro il
termine di sessanta giorni rispettivamente dalla presentazione dei
campioni e della documentazione predetta.