Art. 4.
Autorizzazioni alle modificazioni
1. La domanda di autorizzazione alla modificazione delle condizioni
in base alle quali e' stata rilasciata l'autorizzazione
all'immissione in commercio e' presentata al Ministero e, nel caso di
modificazione di composizione o modifica di campo di impiego o
modificazione di modalita' di impiego, contestualmente in copia
all'Istituto cui e' inviata in copia anche la eventuale
documentazione integrativa. La domanda deve contenere gli elementi
indicati con apposito provvedimento del direttore del Dipartimento
per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero
da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L'autorizzazione alla modificazione di cui al comma 1 e'
rilasciata dal Ministero entro centocinquanta giorni, prorogabili a
centottanta giorni per i presidi di cui all'articolo 1, comma 1,
lettere d) ed e), nei casi di modificazione di composizione o di
impiego, ed entro novanta giorni in caso di altre modificazioni dalla
ricezione della domanda.
3. L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero, sentito l'Istituto
che, nei casi di modificazione di composizione o di impiego, esprime
il proprio parere entro novanta giorni e, nei casi di modificazione
di composizione dei presidi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere
d) ed e), per i quali e' necessario effettuare il controllo
analitico, entro centoventi giorni.
4. Quando la modificazione concerne l'adeguamento della
etichettatura a norme che entrano in vigore successivamente alla
autorizzazione, il titolare della autorizzazione provvede
autonomamente e la variazione non comporta una nuova autorizzazione
delle etichette.
5. La domanda di autorizzazione alla modificazione delle condizioni
in base alle quali e' stata rilasciata l'autorizzazione alla
produzione e' presentata al Ministero.
6. Negli stessi termini e' notificato il provvedimento motivato di
diniego.
7. Quando e' necessario regolarizzare o integrare la domanda, la
decorrenza dei termini per le autorizzazioni di cui al presente
articolo e' sospesa fino alla ricezione della documentazione
integrativa da parte del Ministero.