Art. 5.
Requisiti per la nomina e sostituzione del direttore tecnico
1. Il direttore tecnico dell'officina di produzione dei presidi
medicochirurgici deve essere in possesso di uno dei seguenti diplomi
di laurea: farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, chimica,
chimica industriale, scienze biologiche, ingegneria chimica.
2. Il direttore tecnico e' assunto con contratto di lavoro
subordinato a tempo pieno ovvero con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa.
3. E' vietato nella stessa persona il cumulo della direzione
tecnica di piu' officine, a meno che si tratti di officina
costituente reparto distaccato dello stabilimento principale.
4. In caso di sostituzione del direttore tecnico, l'azienda
comunica al Ministero i dati personali ed il possesso dei requisiti
di cui al comma 1 da parte del nuovo direttore, trasmettendo
contestualmente la relativa lettera di accettazione dell'incarico.
5. In caso di improvvisa necessita' di sostituzione del direttore
tecnico, il soggetto designato puo' svolgere le relative mansioni,
previa tempestiva trasmissione al Ministero degli elementi di cui ai
commi 1 e 2.
6. I direttori tecnici che alla data di entrata in vigore del
presente regolamento esercitano tale funzione continuano ad
esercitarla anche in mancanza del titolo di studio di cui al comma 1.