Art. 6. 
               Accertamenti sulla produzione di presidi 
  1. Il Ministero puo', in qualsiasi momento: 
    a) procedere ad ispezioni delle officine e  dei  locali  dove  si
effettuano la  produzione,  il  controllo  e  l'immagazzinamento  dei
presidi; 
    b) prelevare campioni di prodotto finito e, se del caso, di altre
sostanze necessarie alle analisi; 
    c) prendere conoscenza e, se necessario, acquisire copia di tutti
i documenti relativi all'oggetto delle ispezioni. 
  2. Le ispezioni alle officine di produzione  ed  ai  laboratori  di
controllo dei presidi sono rinnovate almeno ogni cinque anni. 
  3. A  conclusione  di  ogni  ispezione  e'  redatta  una  relazione
sull'osservanza, da parte  del  fabbricante,  dei  criteri  di  buona
fabbricazione dei presidi disciplinati dalla normativa comunitaria o,
in mancanza, fissati con apposito  provvedimento  del  direttore  del
Dipartimento per la valutazione e la farmacovigilanza  del  Ministero
da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  4. Ai fini degli  accertamenti  di  cui  al  presente  articolo  il
Ministero si avvale anche delle strutture  sanitarie  competenti  per
territorio.