Art. 6.
Accertamenti sulla produzione di presidi
1. Il Ministero puo', in qualsiasi momento:
a) procedere ad ispezioni delle officine e dei locali dove si
effettuano la produzione, il controllo e l'immagazzinamento dei
presidi;
b) prelevare campioni di prodotto finito e, se del caso, di altre
sostanze necessarie alle analisi;
c) prendere conoscenza e, se necessario, acquisire copia di tutti
i documenti relativi all'oggetto delle ispezioni.
2. Le ispezioni alle officine di produzione ed ai laboratori di
controllo dei presidi sono rinnovate almeno ogni cinque anni.
3. A conclusione di ogni ispezione e' redatta una relazione
sull'osservanza, da parte del fabbricante, dei criteri di buona
fabbricazione dei presidi disciplinati dalla normativa comunitaria o,
in mancanza, fissati con apposito provvedimento del direttore del
Dipartimento per la valutazione e la farmacovigilanza del Ministero
da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Ai fini degli accertamenti di cui al presente articolo il
Ministero si avvale anche delle strutture sanitarie competenti per
territorio.