Art. 7.
Vigilanza sui presidi medicochirurgici
1. Il Ministero ha facolta' di disporre specifici controlli per
verificare la rispondenza dei presidi immessi in commercio alle
caratteristiche ed alle prescrizioni indicate dal presente
regolamento e alle condizioni in base alle quali essi sono stati
autorizzati.
2. In particolare, per le finalita' indicate al comma 1, il
Ministero ha facolta' di disporre l'effettuazione di analisi,
ispezioni negli stabilimenti di produzione, prelievi di campioni da
officine, depositi e rivendite.