Art. 7. 
                Vigilanza sui presidi medicochirurgici 
  1. Il Ministero ha facolta' di  disporre  specifici  controlli  per
verificare la rispondenza  dei  presidi  immessi  in  commercio  alle
caratteristiche  ed   alle   prescrizioni   indicate   dal   presente
regolamento e alle condizioni in base  alle  quali  essi  sono  stati
autorizzati. 
  2. In particolare,  per  le  finalita'  indicate  al  comma  1,  il
Ministero  ha  facolta'  di  disporre  l'effettuazione  di   analisi,
ispezioni negli stabilimenti di produzione, prelievi di  campioni  da
officine, depositi e rivendite.