Art. 7. Vigilanza sui presidi medicochirurgici 1. Il Ministero ha facolta' di disporre specifici controlli per verificare la rispondenza dei presidi immessi in commercio alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate dal presente regolamento e alle condizioni in base alle quali essi sono stati autorizzati. 2. In particolare, per le finalita' indicate al comma 1, il Ministero ha facolta' di disporre l'effettuazione di analisi, ispezioni negli stabilimenti di produzione, prelievi di campioni da officine, depositi e rivendite.