Art. 8. Revoca dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione all'immissione in commercio di un presidio e' revocata se vengono a mancare i requisiti o le condizioni in base alle quali e' stata concessa ovvero il presidio si e' dimostrato, nell'uso, inefficace o nocivo. 2. Salve le disposizioni dell'articolo 4, comma 4, se l'irregolarita' o la non corrispondenza alle condizioni richieste risulta di lieve entita', il Ministero fissa un termine per l'adeguamento alle proprie prescrizioni, decorso inutilmente il quale procede alla revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio, notificando il relativo provvedimento all'interessato. 3. In caso di urgenza, se ricorrono gli estremi per la revoca, il Ministero vieta la vendita al pubblico e procede al sequestro del presidio, anche limitatamente a singoli lotti di produzione. 4. L'autorizzazione alla produzione dei presidi e' revocata quando vengono a mancare i requisiti in base ai quali e' stata concessa, ovvero se e' accertata la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5, salvo il caso previsto dal comma 5 del medesimo articolo.