Art. 9. Pubblicita' dei presidi 1. L'elenco dei presidi autorizzati al commercio nel corso dell'anno e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 31 dicembre. 2. E' vietato l'uso di etichette o stampati illustrativi che non corrispondono a quelli approvati. 3. La pubblicita' con qualsiasi testo o immagine dei presidi e' soggetta ad autorizzazione del Ministero, ai sensi dell'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni. 4. Il Ministero, nel caso di inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 2 e 3, diffida la ditta produttrice e, nei casi piu' gravi, dispone la revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del presidio ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 8.
Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), come modificato dall'art. 7 della legge 1 maggio 1941, n. 422, e' il seguente: "Art. 201. - E' necessaria la licenza del prefetto, per la pubblicita' a mezzo stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medicochirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici e fisioterapici. Prima di concedere la licenza suddetta, il prefetto sentira' l'associazione sindacale dei medici giuridicamente riconociuta competente per territorio. E' necessaria la licenza del Ministro per l'interno, per la pubblicita' a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialita' medicinali, presidii medicochirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali naturali od artificiali La licenza e' rilasciata sentito il parere di una speciale commissione di esperti, nominata dal Ministro per l'interno. Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo e terzo comma e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000".