Art. 9. 
                       Pubblicita' dei presidi 
  1.  L'elenco  dei  presidi  autorizzati  al  commercio  nel   corso
dell'anno e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana entro il 31 dicembre. 
  2. E' vietato l'uso di etichette o stampati  illustrativi  che  non
corrispondono a quelli approvati. 
  3. La pubblicita' con qualsiasi testo o  immagine  dei  presidi  e'
soggetta ad autorizzazione del Ministero, ai sensi dell'articolo  201
del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni. 
  4. Il  Ministero,  nel  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni
contenute nei commi 2 e 3, diffida la ditta produttrice e,  nei  casi
piu' gravi, dispone la revoca dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio  del  presidio  ai  sensi  e  con  le  modalita'   di   cui
all'articolo 8. 
 
           Nota all'art. 9:
            -  Il  testo  dell'art. 201 del   regio decreto 27 luglio
          1934, n. 1265 (Approvazione del  testo  unico  delle  leggi
          sanitarie),  come  modificato  dall'art.  7  della  legge 1
          maggio 1941, n. 422, e' il seguente:
            "Art.   201.   -   E'    necessaria    la  licenza    del
          prefetto,    per    la pubblicita' a   mezzo stampa, o   in
          qualsiasi altro   modo, concernente  ambulatori  o  case  o
          istituti   di   cura   medicochirurgica   o  di  assistenza
          ostetrica,  case  o  pensioni  per  gestanti,  stabilimenti
          termali, idropinici, idroterapici e fisioterapici.
            Prima  di  concedere  la  licenza suddetta,  il  prefetto
          sentira'  l'associazione    sindacale       dei      medici
          giuridicamente  riconociuta competente per territorio.
            E'    necessaria    la    licenza    del  Ministro    per
          l'interno,  per  la pubblicita'  a   mezzo   della   stampa
          o   in   qualsiasi  altro  modo, concernente  mezzi  per la
          prevenzione   e   la cura   delle    malattie,  specialita'
          medicinali,  presidii   medicochirurgici, cure   fisiche ed
          affini, acque minerali naturali od artificiali
            La  licenza  e'  rilasciata  sentito  il  parere  di  una
          speciale commissione di esperti, nominata dal Ministro  per
          l'interno.
            Il    contravventore  alle   disposizioni contenute   nel
          primo  e terzo comma e' punito con   l'arresto fino  a  tre
          mesi e  con l'ammenda da L.  200.000 a L. 1.000.000".