Art. 3.
                    Soggetti ammessi ad usufruire
                   delle tariffe postali agevolate
  1.  Le  imprese  editrici  che intendano  usufruire  delle  tariffe
postali  agevolate  devono  presentare alle  Poste  italiane  S.p.a.,
all'atto  della prima  spedizione,  unitamente  ad una  dichiarazione
sostitutiva dell'atto  di notorieta'  resa dal  legale rappresentante
dell'impresa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15,  attestante   la  regolarita'  dell'iscrizione   dell'impresa  al
Registro  nazionale  della  stampa   e  lo  svolgimento  degli  altri
adempimenti previsti  dalla legge 5  agosto 1981, n. 416,  nonche' il
carattere informativo delle pubblicazioni periodiche inviate, domanda
di  ammissione  a  godere  delle agevolazioni  tariffarie  in  quanto
rientranti   tra  i   soggetti  editori   di  pubblicazioni   ammesse
dall'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  2.  Alla  domanda,  che  va  redatta in  bollo  secondo  lo  schema
dell'allegato A al presente decreto  (che ne forma parte integrante),
le  stesse imprese  devono  unire, poi,  una ulteriore  dichiarazione
sostitutiva dell'atto  di notorieta', resa dal  legale rappresentante
dell'impresa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, attestante che  le pubblicazioni presentate per  la spedizione in
abbonamento    postale    non    rientrano   tra    quelle    escluse
dall'applicazione   delle   agevolazioni   tariffarie   ed   indicate
all'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
 
           Note all'art. 3:
            - Il  testo dell'art. 4  della legge 4  gennaio 1968,  n.
          15 (Norme sulla   documentazione  amministrativa   e  sulla
          legalizzazione  e autenticazione di firme), e' il seguente:
            "Art.  4. - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati
          o qualita' personali  che   siano  a   diretta   conoscenza
          dell'interessato    e'  sostituito da dichiarazione resa  e
          sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
          a ricevere  la documentazione, o dinanzi  ad  un    notaio,
          cancelliere,   segretario   comunale,  o altro  funzionario
          incaricato  dal    sindaco,  il  quale   provvede      alla
          autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle
          modalita' di cui all'art. 20".
            -  La  legge  5  agosto  1981,  n.  416 (Disciplina delle
          imprese editrici e  provvidenze per  l'editoria)  e'  stata
          pubblicata  nella    Gazzetta Ufficiale n. 215 del 6 agosto
          1981.
            - Per il testo dell'art. 2,  comma  20,  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, si veda in nota al titolo.